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Decreto 16 giugno 2008, n. 131
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.
(GU n. 187 del 11-8-2008 - Suppl. Ordinario n.189)
 
		 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
		
		Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione 
		comunitaria in materia di acque e, in particolare l'allegato II e 
		l'articolo 15;
		Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia 
		ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;
		Visto in particolare, l'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 3 
		aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che dispone che 
		attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
		della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la 
		Conferenza Stato-regioni possono essere modificati gli allegati alla 
		parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
		Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle 
		acque superficiali, dei fiumi, dei laghi, delle acque marino-costiere e 
		delle acque di transizione, si deve procedere alla loro tipizzazione e 
		all'individuazione dei corpi idrici;
		Considerato altresi' che la definizione dei diversi tipi deve avvenire 
		secondo una metodologia comune, basata su alcune caratteristiche 
		naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche, che 
		identificano i tipi per ciascuna categoria di acque superficiali;
		Considerato che e' stato individuato per la caratterizzazione delle 
		acque superficiali, dal gruppo di lavoro costituito da esperti dagli 
		Istituti scientifici, rappresentanti del Ministero dell'ambiente della 
		tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province 
		autonome di Trento e Bolzano, il sistema B, della direttiva 2000/60/CE, 
		che consente la possibilita' di utilizzare descrittori piu' adattabili 
		alle caratteristiche del territorio italiano;
		Tenuto conto che il territorio nazionale, in relazione alle acque 
		marino-costiere, ricade all'interno dell'Ecoregione mediterranea;
		Considerato che il gruppo di lavoro «Coast» per l'Ecoregione 
		mediterranea, ha preso in considerazione, quali fattori rilevanti per la 
		caratterizzazione delle tipologie costiere mediterranee: la composizione 
		del substrato, la profondita' e l'esposizione al moto ondoso;
		Considerato, altresi', che per l'Ecoregione mediterranea sono stati 
		identificati quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle 
		tipologie delle acque di transizione mediterranee, la geomorfologia, la 
		superficie e la salinita';
		Considerato che devono essere raccolte e aggiornate informazioni sul 
		tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative, cui i 
		corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di 
		essere sottoposti, ed essere effettuate valutazioni della vulnerabilita' 
		dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni 
		individuate e del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di 
		qualita' ambientale;
		Tenuto conto della necessita' di identificare, sulla base dei criteri 
		geografici e idrologici, i corpi idrici che rappresentano le unita' 
		fisiche di riferimento per la verifica del raggiungimento degli 
		obiettivi ambientali;
		Acquisiti i pareri dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio 
		Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale della 
		Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM) con le note 
		rispettivamente prot. n. 0001162 del 23 aprile 2007, prot. n. 5687/07 
		del 1° giugno 2007, dell'Istituto Superiore di Sanita' prot. n. 29537/AMPP.IA.12 
		dell'11 giugno 2007;
		Acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, delle 
		citta' e delle autorita' locali;
		Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
		consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;
		Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
		effettuata con nota prot. UL/2008/4414 del 6 maggio 2008 ai sensi della 
		legge 23 agosto 1988, n. 400;
		
		Adotta
		
		il seguente regolamento:
		
		Art. 1.
		Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e 
		3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
		le premesse dell'allegato 1 sono cosi' sostituite: «Il presente allegato 
		stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi 
		idrici superficiali e sotterranei.»;
		il titolo e i contenuti del punto 1.1 dell'allegato 1 sono sostituiti 
		rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi idrici 
		superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto 
		riportato in allegato 3.»;
		il titolo del punto 1 dell'allegato 3 e' sostituito come segue 
		«CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI»;
		dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e C 
		dell'allegato 1 al presente decreto;
		i punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati;
		le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 sono sostituite 
		dalle seguenti «Per ciascun corpo idrico e' predisposta una scheda 
		informatizzata che contenga: i dati derivati dalle attivita' di cui alle 
		sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente allegato;
		i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui 
		all'allegato 1 del presente decreto legislativo.».
		
		
		Avvertenza:
		Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
		competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo 
		unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
		sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
		pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
		28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
		disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. 
		Restano delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante 
		il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
		legislativi qui trascritti.
		
		Note alle premesse:
		La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
		ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 
		materia di acque e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 
		dicembre 2000 pag. 0001 - 0073.
		- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in 
		materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 
		aprile 2006.
		Il comma 3, dell'art. 75, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, 
		n. 152, e' il seguente:
		«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza 
		del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e 
		con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
		della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la 
		Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono 
		altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente 
		decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni 
		scientifiche o tecnologiche.».
		Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante 
		«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del 
		Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 
		settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
		«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle 
		materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al 
		ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
		regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
		adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di 
		apposita autorizzazione da parte della legge.
		I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare 
		norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi 
		debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima 
		della loro emanazione.».
		
		Note all'art. 1:
		- Si riportano le premesse ed il punto 1.1 dell'Allegato 1 della parte 
		terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 
		modificati dal presente decreto:
		«Allegato 1
		Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi 
		di qualita' ambientale
		Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la 
		classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
		Sono corpi idrici significativi quelli che le autorita' competenti 
		individuano sulla base delle indicazionicontenute nel presente allegato 
		e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al fine del 
		raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale.
		Le caratteristiche dei corpi idrici significativi sono indicate nei 
		punti 1.1 e 1.2.
		Sono invece da monitorare e classificare:
		a) tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o 
		paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante 
		interesse ambientale.
		b) tutti quei corpi idrici che, per il carico inquinante da essi 
		convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante sui corpi 
		idrici significativi.
		
		1.1 Corpi idrici superficiali.
		I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo 
		quanto riportato in Allegato 3.».
		- Si riporta l'Allegato 3 della parte terza del citato decreto 
		legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
		«Allegato 3
		Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi 
		dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
		Per la redazione dei piani di tutela, le Regioni devono raccogliere ed 
		elaborare i dati relativi alle caratteristiche dei bacini idrografici 
		secondo i criteri di seguito indicati.
		A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si coordinino, anche con 
		il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per ogni bacino 
		idrografico, un Centro di Documentazione cui attribuire il compito di 
		raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni relative alle 
		caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nei territori di 
		competenza.
		Devono essere in particolare considerati gli elementi geografici, 
		geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici 
		superficiali e sotterranei, nonche' quelli socioeconomici presenti nel 
		bacino idrografico di propria competenza.
		
		1. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali.
		Le regioni, nell'ambito del territorio di competenza, individuano 
		l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano 
		di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia 
		indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale le 
		regioni possono raggruppare i corpi idrici superficiali.
		i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del bacino 
		idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque 
		superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - 
		oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici 
		superficiali fortemente modificati.
		ii) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, 
		la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una 
		delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo 
		idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.
		
		1.1 Acquisizione delle conoscenze disponibili.
		La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei bacini 
		idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:
		a) gli aspetti geografici: estensione geografica ed estensione 
		attitudinale, latitudinale e longitudinale;
		b) le condizioni geologiche: informazioni sulla tipologia dei substrati, 
		almeno in relazione al contenuto calcareo, siliceo ed organico;
		c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i 
		regimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e le 
		relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinita';
		d) le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e, ove possibile, 
		evaporazione ed evapotraspirazione. Tali informazioni sono integrate con 
		gli aspetti relativi a:
		a) caratteristiche socioeconomiche utilizzo del suolo, 
		industrializzazione dell'area, ecc.
		b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette,
		c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dell'area del 
		bacino idrografico.
		
		Allegato 1
		omesso
		
		Art. 2.
		1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento 
		le regioni, sentite le Autorita' di Bacino, identificano, nell'ambito 
		del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti 
		alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di 
		transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui 
		all'allegato 1, sezione A.
		2. Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi 
		idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per 
		ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e 
		degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso 
		allegato, sezione C.
		3. Le regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei corpi 
		idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
		
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
		
		Roma, 16 giugno 2008
		Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
		Prestigiacomo
		
		Visto, il Guardasigilli: Alfano
		
		Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008 Ufficio controllo atti 
		Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, 
		foglio n. 19
		
		
		
		Allegato omesso