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Giurisprudenza
Cave e torbiere
2010
Anni: 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-92
Si veda anche: Espropriazione
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CAVE E MINIERE - AIA - Autorizzazioni relative all’esercizio di attività economiche o industriali - Recupero di cava - Iter autonomo rispetto al procedimento di AIA - Art. 5, c. 14, d.lgs. n. 59/05. A norma dell’art. 5, c. 14, del D.lgs. n. 59/05, l’AIA copre l’ambito delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e modifica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e all’esercizio delle relative operazioni, ma non quelle relative all’esercizio di attività economiche o industriali, quale è l’attività estrattiva, la cui disciplina (ivi comprese le operazioni di recupero) è contenuta - in ambito regionale - nella L. r. Friuli Venezia Giulia n. 35/86. A ciò consegue che le problematiche inerenti il recupero della cava sono estranee al procedimento di AIA e seguono un proprio autonomo iter, che comunque condiziona il rilascio dell’AIA. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - D. s.r.l. (avv. Sechi) c. Regione Friuli - Venezia Giula (avv. Di Danieli). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 170
CAVE E MINIERE - Delibera della
Regione siciliana 25 novembre 2008 - Proroga delle autorizzazioni all’esercizio
di cava - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità
costituzionale degli articoli 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della
Regione Siciliana approvata il 25 novembre 2008, recante «Norme sulla proroga
delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano
regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di
pregio». Attraverso la previsione di un meccanismo legale che si limita, nella
sostanza, ad introdurre una “proroga di diritto” per le autorizzazioni
all’esercizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera
legislativa impugnata si sostituisce infatti al provvedimento amministrativo di
rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l’osservanza della relativa procedura
già normativamente prevista, ma anche - e soprattutto - le garanzie sostanziali
che quel procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di
competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione (sul punto, la sentenza n.
271 del 2008). Garanzie che, nella specie, riposano, appunto, sulla necessità di
verificare se l’attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora
aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della “proroga” o
del “rinnovo” del provvedimento di autorizzazione. Pres. Amirante, Est. Grossi -
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e dal Presidente del Consiglio
dei ministri c. Regione siciliana e Regione Campania -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 febbraio 2010, n. 67
CAVE E MINIERE - L. r. Campania n. 4/2008 - Illegittimità costituzionale. La
legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in
materia di prosecuzione delle attività estrattive» è costituzionalmente
illegittima. Da un lato, infatti, nessun elemento normativo garantisce che le
autorizzazioni in corso di “esercizio” (originario o prorogato) fossero state -
ab origine o in sede di proroga - assoggettate a valutazione di impatto
ambientale; dall’altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello
status quo cristallizza, ex lege, l’elusione dell’obbligo e, con esso,
attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della
normativa dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato. Pres. Amirante, Est. Grossi - Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana e dal Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione
siciliana e Regione Campania -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 febbraio 2010, n. 67
CAVE E MINIERE - Regione Lombardia - Piano cave - Proposta - Giunta regionale - Integrazioni e modifiche - Artt. 7 e 8 l.r. Lombardia n. 14/98 - Interpretazione - Carattere provinciale del piano - Modifiche apportabili - Modifiche di dettaglio. Le norme degli artt. 7 e 8 comma 1 della l. r. Lombardia n. 14/98, là dove prevedono che alla proposta del Piano Cave presentata dalla Provincia, sentiti i Comuni, la Giunta regionale possa apportare “integrazioni e modifiche” da sottoporre poi al Consiglio regionale per l’approvazione finale, va interpretata nel senso che si possano apportare in modo puro e semplice solo modifiche di mero dettaglio, ovvero imposte dall’adeguamento ad obblighi normativi. In tutti gli altri casi, non va stravolto il carattere provinciale del piano, e quindi le modifiche non si possono inserire se non ripetendo la procedura che ha condotto alla proposta arrivata alla Giunta: le modifiche stesse vanno apportate al disegno generale della proposta adottata e su di esse devono pronunciarsi non solo i Comuni, ma anche tutti gli organi tecnici deputati ad esprimere il loro parere sul piano in parola (cfr. Tar Lombardia, Brescia, n. 893/2009). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - Comune di Arcene (avv.ti Ballerini e Viviani) c. Regioen Lombardia (avv. Pujatti). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 febbraio 2010, n. 618
CAVE E MINIERE - Regione Campania
- L.r. n. 34/85 - Contributo connesso con l’attività di cava - Natura
concessoria - Esclusione -Ragioni - Contributo finalizzato ad interventi di
natura compensativa o riqualificatoria. Il contributo connesso con
l’esercizio dell’attività di cava, previsto dalla L.R. Campania n. 34/1985 non è
direttamente attinente alla concessione di beni pubblici. Esso difatti è dovuto
sia nel caso in cui i suoli su cui esercitare l’attività di cava sono di
proprietà pubblica (dove quindi sussiste un rapporto concessorio sul bene), sia
nel caso in cui l’attività è esercitata su suoli di proprietà privata (dove il
titolo abilitativo è quindi di natura autorizzatoria e riguarda l’attività)
(art.5, 15 e 18 della L.R. Campania n.34/1985). Risulta quindi indipendente
dalla titolarità pubblica del fondo e si rileva connesso all’attività posta in
essere, e non direttamente allo sfruttamento del bene, ed anzi esula del tutto
da quest’ultimo aspetto, essendo previsto in relazione alla “spesa necessaria
per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione
dell'area”. In sostanza quest’onere si configura quale contributo “ex lege”
finalizzato ad interventi da porre in essere sul territorio di natura
compensativa o riqualificatoria delle aree su cui l’attività viene svolta. Pres.
Domenico, Est. D’Alessandri - E. s.r.l. (avv.ti Lentini e Preziosi) c. Regione
Campania (avv. Cioffi) e Comune di Casamarciano (avv. Biamonte).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 20 gennaio
2010, n. 214
CAVE E MINIERE - Oneri connessi allo sfruttamento di cave - Controversie -
Giurisdizione - Giudice ordinario. Le controversie aventi ad oggetto le
richieste di pagamento degli oneri connessi allo sfruttamento delle cave
spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. Pres. Domenico, Est. D’Alessandri
- E. s.r.l. (avv.ti Lentini e Preziosi) c. Regione Campania (avv. Cioffi) e
Comune di Casamarciano (avv. Biamonte).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 20 gennaio
2010, n. 214
CAVE E MINIERE - Regione Lombardia - L.r. n. 14/1998 - Approvazione del Piano cave provinciale - Regione - Modifiche - Onere di interpellare gli enti coinvolti - Limiti. La normativa regionale di riferimento (art. 7 L. r. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14) non prevede che la Regione debba interpellare nuovamente gli enti coinvolti dalle modifiche al Piano Cave provinciale che essa intende apportare. L’onere di interpello grava sulla sola Provincia in sede di formazione della proposta di Piano ed ha ad oggetto un parere obbligatorio ma non vincolante tant’è che l’amministrazione può procedere anche in mancanza dello stesso, una volta decorsi i termini di legge. Per non stravolgere il carattere provinciale del piano è stata ritenuta - in via pretoria - indispensabile la ripetizione integrale della procedura che ha condotto alla proposta pervenuta alla Giunta regionale, con il coinvolgimento dei Comuni e degli organi consultivi competenti solo qualora l'autorità regionale, in sede di approvazione, intenda inserire nuovi ambiti territoriali estrattivi non previsti dalla proposta degli Enti locali (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 maggio 2009, n. 893). Pres. Leo, Est. Marzano - B.E. e altri (avv. Bonelli) c. Regione Lombardia (avv.ti Forloni e Pujatti). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 20 gennaio 2010, n. 104