AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

Giurisprudenza

 

Diritto degli Appalti

 

(Contratti - sanzioni - bandi - esclusione - giurisdizione...)

Anno 2010

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

 

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

 <

 

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Danno ambientale - Requisito del comportamento doloso o colposo - Risarcimento del danno - Onere della prova - Requisito del nesso di causalità - Artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, direttiva 2004/35. Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08

 

APPALTI - RIFIUTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Provvedimenti autoritativi dell’autorità statale - Obbligo di conferimento in nuovi e diversi siti di discarica - Evento straordinario e imprevedibile - Aggravio di costi - Clausola preclusiva della revisione dei prezzi - Corretta interpretazione. L’obbligo di conferimento in nuovi siti di discarica dei rifiuti solidi urbani, diversi da quello indicato nel contratto di appalto, avvenuto in forza di provvedimenti autoritativi dell’autorità statale costituisce evento straordinario, imprevedibile, certamente non imputabile alla società affidataria del servizio ed incidente in maniera rilevante e sostanziale sul sinallagma contrattuale. Pertanto, anche in presenza di una clausola preclusiva alla revisione dei prezzi, deve ritenersi, con interpretazione conforme all’art.115 del d.lg.vo n.163 del 2006, che tale clausola vada riferita alla normale alea contrattuale, ossia a quel rischio, presente in tutti i contratti di durata a prestazione corrispettive, legato alle fluttuazioni fisiologiche del mercato ed agli effetti che possono derivare dal decorso del tempo. Certamente esulano dall’alea contrattuale i fattori di costo sopportati dall’imprenditore cagionati dall’adozione di provvedimenti autoritativi che determinato un abnome aggravio di costi. Una diversa interpretazione della clausola - se intesa come escludente in radice la possibilità di revisione periodica dei prezzi imposta dalla legge - ne comporterebbe la nullità ex art. 1339 c.c.. Pres. f.f. Lamberti, Est. Capuzzi - Fallimento S. (avv. Montefusco) c. Comune di Sorrento (avv. Marone) - Riforma TAR CAMPANIA, Napoli, n. 4137/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 marzo 2010, n. 1333

 

APPALTI - Gare pubbliche - Principio della continuità e concentrazione della gara - Violazione - Invalidità della procedura. Nelle gare pubbliche, il principio della continuità e della concentrazione della gara costituisce espressione della più generale regola della imparzialità e della par condicio, in quanto mira ad assicurare l’indipendenza di giudizio di chi presiede la gara ed a sottrarlo a possibili influenze esterne (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6128; TAR Umbria, 3 ottobre 1990 n. 348), la sua violazione comporta l’invalidità della procedura a prescindere dalla verifica delle conseguenze pratiche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 1992 n. 689) ed esso subisce eccezioni soltanto in particolari situazioni, che obiettivamente impediscano la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5360; Id., sez. V, 3 gennaio 2002 n. 5). Pres. Allegretta, Est. Picone - S. onlus (avv.ti Antonucci e Merlino) c. Comune di San Marco in Lamis (avv.ti Bellacosa Marotti e Fiorentino). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244

APPALTI - Gare pubbliche - Verifica delle offerte - Complessità dell’istruttoria - Impiego di tempo - Custodia degli atti di gara - Obiettiva certezza di autenticità ed integrità. L’impiego di un tempo eccessivo per la verifica della documentazione amministrativa e delle offerte presentate, anche se giustificato dalla complessità dell’istruttoria ovvero da fattori eccezionali, vizia in ogni caso l’intera procedura allorquando non venga assicurata medio tempore la custodia degli atti di gara, con modalità che diano oggettiva certezza, alla ripresa delle operazioni, della loro autenticità ed integrità (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1603; Id., sez. V, 7 maggio 1994 n. 442). Pres. Allegretta, Est. Picone - S. onlus (avv.ti Antonucci e Merlino) c. Comune di San Marco in Lamis (avv.ti Bellacosa Marotti e Fiorentino). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244

APPALTI - Verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta - Seduta pubblica - Principio inderogabile - Valutazione tecnico-qualitativa - Seduta riservata. E’ principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta devono svolgersi in seduta pubblica, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto dei plichi, fermo restando che, ultimate le fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi e dei documenti in essi contenuti, la valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta va invece effettuata in seduta riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856; Id., sez. IV, 8 ottobre 2007 n. 5217; Id., sez. V, 27 aprile 2006 n. 2370). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244

 

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Termine di ricorso - Data a partire dalla quale comincia a decorrere il termine di ricorso - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/37/CEE. L’Irlanda, per il fatto che la National Roads Authority non ha informato l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell’appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules of the Superior Courts), nella sua versione risultante dallo Statutory Instrument n. 374/1998, dal momento che queste ultime comportano incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale ricorso, è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, quale modificata dalla direttiva 92/50. Pres./Rel. Cunha Rodrigues - Commissione europea c. Irlanda. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-456/08

 

APPALTI - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici - Termine di ricorso - Data in cui inizia a decorrere il termine di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Dir. 92/50/CEE. L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa. Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08

APPALTI - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Termine di ricorso - Poteri del giudice nazionale - Direttiva 89/665, mod. dalla dir. 92/50. La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli. Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08

APPALTI - Appalti pubblici - Disposizione nazionale - Termine di ricorso - Direttiva 89/665, mod. dalla dir. 92/50 - Legislazione applicabile. L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio. Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2009 - 2008 - 2007 - 2006 -2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562