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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Diritto degli Appalti
(Contratti - sanzioni - bandi - esclusione - giurisdizione...)
Anno 2010
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
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APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Danno ambientale - Requisito del
comportamento doloso o colposo - Risarcimento del danno - Onere della prova -
Requisito del nesso di causalità - Artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, direttiva
2004/35. Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35
devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di
riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate
nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a
dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo
agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno
ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare
preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla
quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure
e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro,
questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia
di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori
cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.
Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c.
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08
APPALTI - RIFIUTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Provvedimenti autoritativi dell’autorità
statale - Obbligo di conferimento in nuovi e diversi siti di discarica - Evento
straordinario e imprevedibile - Aggravio di costi - Clausola preclusiva della
revisione dei prezzi - Corretta interpretazione. L’obbligo di conferimento
in nuovi siti di discarica dei rifiuti solidi urbani, diversi da quello indicato
nel contratto di appalto, avvenuto in forza di provvedimenti autoritativi
dell’autorità statale costituisce evento straordinario, imprevedibile,
certamente non imputabile alla società affidataria del servizio ed incidente in
maniera rilevante e sostanziale sul sinallagma contrattuale. Pertanto, anche in
presenza di una clausola preclusiva alla revisione dei prezzi, deve ritenersi,
con interpretazione conforme all’art.115 del d.lg.vo n.163 del 2006, che tale
clausola vada riferita alla normale alea contrattuale, ossia a quel rischio,
presente in tutti i contratti di durata a prestazione corrispettive, legato alle
fluttuazioni fisiologiche del mercato ed agli effetti che possono derivare dal
decorso del tempo. Certamente esulano dall’alea contrattuale i fattori di costo
sopportati dall’imprenditore cagionati dall’adozione di provvedimenti
autoritativi che determinato un abnome aggravio di costi. Una diversa
interpretazione della clausola - se intesa come escludente in radice la
possibilità di revisione periodica dei prezzi imposta dalla legge - ne
comporterebbe la nullità ex art. 1339 c.c.. Pres. f.f. Lamberti, Est. Capuzzi -
Fallimento S. (avv. Montefusco) c. Comune di Sorrento (avv. Marone) - Riforma
TAR CAMPANIA, Napoli, n. 4137/2000) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 marzo 2010, n. 1333
APPALTI - Gare pubbliche - Principio della continuità e concentrazione della
gara - Violazione - Invalidità della procedura. Nelle gare pubbliche, il
principio della continuità e della concentrazione della gara costituisce
espressione della più generale regola della imparzialità e della par condicio,
in quanto mira ad assicurare l’indipendenza di giudizio di chi presiede la gara
ed a sottrarlo a possibili influenze esterne (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16
novembre 2000 n. 6128; TAR Umbria, 3 ottobre 1990 n. 348), la sua violazione
comporta l’invalidità della procedura a prescindere dalla verifica delle
conseguenze pratiche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 1992 n. 689) ed esso
subisce eccezioni soltanto in particolari situazioni, che obiettivamente
impediscano la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (Cons.
Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5360; Id., sez. V, 3 gennaio 2002 n. 5). Pres.
Allegretta, Est. Picone - S. onlus (avv.ti Antonucci e Merlino) c. Comune di San
Marco in Lamis (avv.ti Bellacosa Marotti e Fiorentino).
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244
APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Notifica ai candidati e agli
offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto - Direttiva
89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici - Termine di ricorso - Data a partire dalla quale comincia a decorrere
il termine di ricorso - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/37/CEE.
L’Irlanda, per il fatto che la National Roads Authority non ha informato
l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell’appalto relativo
alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione
dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e mantenendo in vigore
le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi
giurisdizionali superiori (Rules of the Superior Courts), nella sua versione
risultante dallo Statutory Instrument n. 374/1998, dal momento che queste ultime
comportano incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere
proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale ricorso, è
venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre
1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale
modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, nonché
dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre
1997, 97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, quale modificata
dalla direttiva 92/50. Pres./Rel. Cunha Rodrigues - Commissione europea c.
Irlanda.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-456/08
APPALTI - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici - Termine di ricorso - Data in cui inizia a decorrere il termine di
ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Dir. 92/50/CEE. L’art. 1, n. 1, della
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un
ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni
per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è
venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione
stessa. Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services
Authority.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
APPALTI - Gare pubbliche - Verifica delle offerte - Complessità
dell’istruttoria - Impiego di tempo - Custodia degli atti di gara - Obiettiva
certezza di autenticità ed integrità. L’impiego di un tempo eccessivo per la
verifica della documentazione amministrativa e delle offerte presentate, anche
se giustificato dalla complessità dell’istruttoria ovvero da fattori
eccezionali, vizia in ogni caso l’intera procedura allorquando non venga
assicurata medio tempore la custodia degli atti di gara, con modalità che diano
oggettiva certezza, alla ripresa delle operazioni, della loro autenticità ed
integrità (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1603; Id.,
sez. V, 7 maggio 1994 n. 442). Pres. Allegretta, Est. Picone - S. onlus (avv.ti
Antonucci e Merlino) c. Comune di San Marco in Lamis (avv.ti Bellacosa Marotti e
Fiorentino).
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244
APPALTI - Verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta - Seduta
pubblica - Principio inderogabile - Valutazione tecnico-qualitativa - Seduta
riservata. E’ principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello
secondo cui gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi
contenenti l’offerta devono svolgersi in seduta pubblica, sia che si tratti di
documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta
tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura
in segreto dei plichi, fermo restando che, ultimate le fasi preliminari
pubbliche di verifica e riscontro dei plichi e dei documenti in essi contenuti,
la valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta va invece effettuata in seduta
riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della
commissione giudicatrice (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008
n. 1856; Id., sez. IV, 8 ottobre 2007 n. 5217; Id., sez. V, 27 aprile 2006 n.
2370).
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244
APPALTI - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Termine di ricorso - Poteri
del giudice nazionale - Direttiva 89/665, mod. dalla dir. 92/50. La
direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice
nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere
discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a
quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa
nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a
conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa
in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni
nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad
un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla
direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di
applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che
questo attribuisce ai singoli. Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c.
NHS Business Services Authority.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
APPALTI - Appalti pubblici - Disposizione nazionale - Termine di ricorso -
Direttiva 89/665, mod. dalla dir. 92/50 - Legislazione applicabile. L’art.
1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a
una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale,
che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso
diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni
per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato
discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti
senza indugio. Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business
Services Authority.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2009 - 2008 - 2007 - 2006 -2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
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