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Giurisprudenza

Lavoro

Pubblico e Privato

Sicurezza sul lavoro...

 

2010

(Vedi anche le voci: inquinamento - sicurezza - aria - suolo - P.A....)

 

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SICUREZZA SUL LAVORO - Infortunio - Rischio improprio - Attività prodromica e strumentale al lavoro - Indennizzabilità - Condizioni - Caduta ricollegabile all’ambiente di lavoro o alle modalità della prestazione - Pavimentazione insidiosa - Assenza di particolari situazioni di pericolo - Livello minimo di attenzione - Fattispecie. L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16417). E’ tuttavia pur sempre necessario che la caduta sia in collegamento con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa, come è dato per esempio registrare quando l'infortunio si sia verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali che il dipendente è costretto a percorrere a cagione e per l'espletamento della sua attività professionale (Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile 2000, n. 4433). In assenza di particolari fonti di pericolo, deve invece ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione (fattispecie relativa ad un infortunio occorso lungo le scale dell’azienda, in assenza di dispositivi antisdrucciolo: le scale erano tuttavia prive di condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone, quali: gradini consunti, presenza di sostanze scivolose, presenza eccezionale di ostacoli). Pres. Barbagallo, Est. Garofoli - M.A. (avv. Cecinato) c. INPS (avv.ti Lanzetta e Tita) - (Conferma TAR PUGLIA, Lecce n. 6189/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 febbraio 2010, n. 514

 

SICUREZZA SUL LAVORO - SALUTE - Obbligo di tutela del lavoratore contro i rischi dal fumo passivo - Sentenza Corte Cost. n. 399/96 - Art. 51 L. n. 3/03 - Applicabilità - Decorrenza - 10 gennaio 2005 - Amministrazioni dello Stato - Mancata emanazione del regolamento ex art. 51, c. 4 L. n. 3/03 - Irrilevanza - Ragioni. L’obbligo di tutela del lavoratore contro i rischi da fumo passivo sul posto di lavoro (già evidenziato dalla Corte Cost., cfr. sentenza n. 399/96, in forza della l. n. 584/75, degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, come modificati dall'art. 33 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché art. 64, lettera b) e 65, c. 2, del citato decreto n. 626 del 1994) è stato ribadito dall’art. 51 della legge n. 3/03 che ha imposto il divieto generale di fumo nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Tale disciplina è applicabile a partire dal 10 gennaio 2005 (per effetto del differimento dell’entrata in vigore della norma disposto dall’art. 19 d.l. n. 266/04) a tutte le amministrazioni dello Stato. Peraltro, la mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 51 comma 4° l. n. 3/03 non preclude alla normativa in esame di esplicare i suoi effetti anche nei confronti dell’amministrazione, dal momento che, secondo quanto risulta dal tenore letterale della disposizione in esame, l’adozione della fonte secondaria non costituisce requisito di operatività del divieto legislativamente previsto ma solo il presupposto per l’individuazione di “eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare” (fermo restando che “tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori”) in mancanza della quale tali ulteriori limiti al divieto non si applicano. Pres. Guerrieri, Est. Francavilla - F-A- (avv. D’Urso) c. Ministero della Giustiza (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I quater - 29 gennaio 2010, n. 1192

 

SICUREZZA SUL LAVORO - DPI - Inesistenza di norme armonizzate CE - D.lgs. n. 475/92 - Certificazione di tipo - Organo competente al rilascio - Verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Nell’ipotesi di inesistenza di norma armonizzata CE per dispositivi di protezione individuale (nella specie, protezione delle vie respiratorie da agenti biologici), la certificazione CE di Tipo per tale protezione deve essere rilasciata dall’organismo notificato mediante la verifica della conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza , secondo le previsioni dell’art. 7 comma 6 e 8 del d.lgs 475/1992 ( art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE). Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - 3. s.p.a. (avv.ti Cassamagnaghi, Crismani e Vischi) c. C.S.C. (avv. Rosati) e altri (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2010, n.34

 

 

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