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Comunicato
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi durante la stagione estiva 2009.
(GU n. 145 del 25-6-2009)
 Al 
		presidente della regione Abruzzo
		
		Al presidente della regione Basilicata
		
		Al presidente della regione Calabria
		
		Al presidente della regione Campania
		
		Al presidente della regione Emilia-Romagna
		
		Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
		
		Al presidente della regione Lazio
		
		Al presidente della regione Liguria
		
		Al presidente della regione Lombardia
		
		Al presidente della regione Marche
		
		Al presidente della regione Molise
		
		Al presidente della regione Piemonte
		
		Al presidente della regione Puglia
		
		Al presidente della regione Sardegna
		
		Al presidente della regione Siciliana
		
		Al presidente della regione Toscana
		
		Al presidente della regione Umbria
		
		Al presidente della regione Valle d'Aosta
		
		Al presidente della regione Veneto
		
		Al presidente della provincia autonoma di Bolzano
		
		Al presidente della provincia autonoma di Trento
		
		e.p.c. all'on. Raffaele Fitto Ministro per i rapporti con le regioni
		
		Nel fornire come di consueto, in vista della prossima stagione estiva, 
		gli essenziali «indirizzi operativi», ai sensi dell'art. 5, della legge 
		9 novembre 2001, n. 401, affinche' siano adottate tutte le iniziative 
		necessarie a prevenire e a fronteggiare gli incendi boschivi ed ogni 
		situazione di emergenza conseguente, desidero condividere con le SS.LL. 
		i risultati ottenuti nella scorsa stagione estiva 2008.
		Pur a fronte di condizioni meteo-climatiche meno favorevoli all'innesco 
		di quelle manifestatasi tragicamente nel 2007, e' doveroso dare il 
		giusto rilievo all'impegno che nel 2008, ciascuno per le proprie 
		competenze, ha messo in campo con efficacia, facendo emergere al 
		contempo con chiarezza, la centralita' di mantenere e di potenziare il 
		concorso organizzato di tutti gli attori, di cui alla legge 21 novembre 
		2000, n. 353, nonche' alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed alle 
		rispettive e reciproche competenze attribuite agli stessi.
		Infatti, oggi, il Paese e' piu' cosciente degli effetti tragici che puo' 
		assumere un incendio boschivo che, spesso, per la particolare 
		antropizzazione del nostro territorio, e' in grado di interessare 
		rapidamente aree rurali e urbane per il quale va assicurata una risposta 
		sia con gli ordinari strumenti di lotta attiva, che con una adeguata 
		pianificazione di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
		Sono nella memoria di tutti gli eventi dell'estate 2007, che hanno 
		evidenziato una fragilita' dei sistemi comunali, a cui spetta la prima 
		risposta di protezione civile, tale da richiedere, per l'impiego 
		straordinario di uomini e mezzi, la dichiarazione di uno stato di 
		emergenza, conclusosi lo scorso 30 settembre 2008. 
		I risultati di quella gestione, relativi all'adozione di una 
		pianificazione comunale con riferimento al rischio di incendi di 
		interfaccia ed alla compilazione del catasto delle superfici percorse 
		dal fuoco, in oltre il settanta per cento dei comuni interessati, hanno 
		dimostrato l'efficacia delle strategie e delle soluzioni utilizzate. La 
		sinergia tra regioni, province, prefetture - uffici territoriali di 
		Governo, Corpo forestale dello Stato, Corpo nazionale dei vigili del 
		fuoco e Dipartimento della protezione civile, espressa nei Gruppi di 
		supporto alla pianificazione, ed il «Manuale operativo per la 
		predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza» sono 
		strumenti che possono continuare ad essere un utile riferimento per le 
		SS.LL., in assenza di analoghi documenti adottati in sede regionale.
		Piu' in generale, e' doveroso richiamare l'attenzione sui contenuti 
		della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 
		«Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», emanata il 3 
		dicembre 2008, al fine di garantire la capacita' di allertamento, di 
		attivazione e di intervento del sistema di protezione civile a fronte di 
		eventi calamitosi.
		La recente esperienza del sisma, che ha colpito la regione Abruzzo lo 
		scorso 6 aprile 2009, ha dimostrato nella pratica quanto l'efficiente 
		gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti 
		e l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del Servizio 
		nazionale di protezione civile, siano fondamentali per la risposta che 
		il sistema deve poter garantire. 
		Ecco, quindi, che il modello organizzativo per la gestione 
		dell'emergenza descritto nella citata direttiva, con l'indicazione degli 
		interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare 
		adeguatamente la risposta locale di protezione civile, deve essere fatto 
		proprio da tutti i soggetti ivi indicati. 
		Al contempo, per garantire il monitoraggio e la sorveglianza del 
		territorio nazionale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
		Ministri del 3 dicembre 2008, e' stato definito e approfondito il ruolo 
		di SISTEMA, struttura di coordinamento presso la Sala Situazione Italia 
		del Dipartimento della protezione civile, al fine di migliorare 
		l'efficacia dell'intero sistema nazionale nell'individuare le situazioni 
		emergenziali previste e/o in atto, seguirne l'evoluzione, nonche' di 
		allertare e attivare le diverse componenti e strutture operative, che 
		concorrono alla gestione dell'emergenza.
		Inoltre, per incrementare l'efficacia e l'efficienza del sistema di 
		risposta, sul piano del potenziamento della flotta di Stato e del 
		miglioramento del suo sistema di comando e controllo, sono stati 
		acquisiti nuovi velivoli Fire Boss e Canadair, nonche' e' in via di 
		completamento l'introduzione su tutti gli aeromobili del Dipartimento 
		della protezione civile di un sistema di radiolocalizzazione 
		satellitare.
		Quanto sopra partecipa a realizzare una complessiva e pronta risposta se 
		preceduto ed assistito dalle attivita' di previsione, sorveglianza e 
		valutazione degli eventi attesi e/o in atto, realizzate attraverso la 
		rete dei Centri Funzionali e la stretta interconnessione di questi 
		ultimi con le sale operative regionali e statali, in particolare del 
		Dipartimento.
		Pertanto, in un'ottica di sinergia e di coordinamento, nell'indicare, ai 
		sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, 
		convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, l'inizio della prossima 
		campagna estiva al 15 giugno 2009 e il termine al 30 settembre 2009, al 
		fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace, sia di contrasto 
		agli incendi boschivi, sia, eventualmente, di protezione civile, 
		vogliano le SS.LL. organizzare le proprie attivita' secondo le seguenti 
		indicazioni:
		a) Attivita' di previsione e prevenzione: 
		promuovere la definitiva attivazione, il potenziamento e l'ampliamento 
		presso ciascuna regione e provincia autonoma di tutti i Centri 
		Funzionali Decentrati, di cui alla direttiva del Presidente del 
		Consiglio dei Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche sviluppando 
		adeguatamente i diversi settori di rischio ed in particolare quello 
		preposto alle attivita' di previsione,
		monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di pericolosita' e di 
		rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia; 
		assicurare la diffusione alle province ed ai comuni del Bollettino 
		nazionale di suscettivita' all'innesco di incendi boschivi, qualora non 
		siano disponibili omologhe informative dei Centri Funzionali Decentrati, 
		emesso quotidianamente fin dal 2004 dal Centro Funzionale Centrale del 
		Dipartimento della protezione civile e reso disponibile alle regioni, 
		alle province autonome, alle prefetture - Uffici territoriali del 
		Governo, al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili 
		del fuoco; 
		porre in essere ogni azione a carattere preventivo, anche diretta agli 
		enti locali, per la riduzione del rischio di innesco e di propagazione 
		degli incendi boschivi, in particolare nelle fasce perimetrali delle 
		zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, 
		anche attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la 
		realizzazione di fasce di salvaguardia, nel rispetto del patrimonio 
		forestale, del paesaggio e dei beni ambientali;
		porre in essere ogni possibile azione propulsiva affinche' i comuni 
		interessati dagli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 10, della legge 
		n. 353 del 2000, istituiscano e proseguano nel tempestivo aggiornamento 
		del catasto delle aree percorse dal fuoco sulla base, quantomeno, dei 
		dati contenuti nel Sistema Informativo della Montagna curato dal Corpo 
		forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali;
		migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del 
		volontariato ai diversi livelli territoriali, in particolare, nelle 
		attivita' di sorveglianza, vigilanza e di presidio del territorio, nelle 
		aree e nei periodi di maggior rischio.
		b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi 
		boschivi:
		assicurare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, 
		la revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle 
		attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
		boschivi, redatto secondo l'architettura dettata dal decreto 
		ministeriale 20 dicembre 2001, avendo cura di evidenziare gli obiettivi 
		prioritari da difendere, al fine di supportare l'attivita' decisionale 
		in fase di difesa e di contrasto agli incendi;
		assicurare il necessario raccordo tra il predetto Piano regionale ed i 
		Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato predisposti dal 
		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai 
		sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;
		definire intese su base locale e sottoscrivere specifiche convenzioni, 
		cosi' come previsto dall'art. 7, della legge n. 353 del 2000, con il 
		Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei vigili del 
		fuoco che, oltre a tenere in debito conto componenti significative quali 
		operai forestali e volontari, valorizzino, compatibilmente con gli 
		ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella 
		lotta attiva agli incendi boschivi, i contenuti dell'Accordo quadro 
		sottoscritto in materia dai rispettivi Dicasteri lo scorso anno, 
		favorendo l'uniformita' e l'ottimizzazione delle procedure operative di 
		intervento nelle attivita' di contrasto a terra degli incendi e 
		definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel 
		caso di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente 
		antropizzati.
		c) Attivita' di pianificazione di protezione civile: 
		assicurare, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti ai 
		diversi livelli territoriali, ogni possibile azione di supporto alla 
		elaborazione ed alla adozione dei piani comunali o intercomunali di 
		protezione civile, allo scambio tempestivo di informazioni, al 
		coordinamento ed all'organizzazione del sistema locale di protezione 
		civile, per la predisposizione di tutte le opportune misure di 
		salvaguardia delle popolazioni e dei beni esposti al rischio incendi;
		sollecitare e sostenere i sindaci nella predisposizione e aggiornamento 
		dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare 
		riferimento al rischio di incendi di interfaccia, nell'elaborazione 
		delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, 
		nonche' nelle attivita' di informazione alla popolazione al verificarsi 
		di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;
		promuovere, oltre al rispetto delle generali norme vigenti sulla 
		sicurezza, l'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli 
		insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici anche 
		temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;
		definire specifiche intese ed accordi tra regioni, al fine di poter 
		condividere e programmare preventivamente la disponibilita' di uomini e 
		mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei, da 
		destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi 
		boschivi, cosi' come a piu' generali attivita' di protezione civile, sia 
		in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi che durante i 
		periodi ritenuti a maggior rischio.
		d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di 
		gestione dell'emergenza:
		assicurare, d'intesa con le prefetture - uffici territoriali del Governo 
		e le province, la condivisione delle informazioni, l'allertamento ed il 
		coordinamento delle diverse forze statali e delle componenti del sistema 
		regionale di protezione civile, nel caso di eventi che necessitano di un 
		intervento quantomeno a livello regionale;
		garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate 
		Permanenti, di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale 
		operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, 
		nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo 
		Aereo Unificato e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della 
		protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso 
		aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale 
		delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;
		assicurare l'immediata attivazione, la piena funzionalita' e l'operativita' 
		di tipo continuativo delle Sale Operative Unificate Permanenti con la 
		presenza, laddove non gia' organizzate in tal senso o integrate nelle 
		Sale operative regionali di protezione civile, di rappresentanti del 
		Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali e delle Forze 
		di polizia, nonche', ove necessario, delle altre componenti e strutture 
		operative di cui agli articoli 6 e 11, della legge n. 225 del 1992;
		rafforzare prioritariamente l'intervento di spegnimento da terra, con 
		l'organizzazione e la dislocazione sul territorio di squadre costituite 
		da addetti specializzati, opportunamente equipaggiati, anche 
		appartenenti, previa specifica intesa, alle strutture operative del 
		Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, 
		nonche' alle organizzazioni di volontariato;
		assicurare il proseguimento della positiva esperienza dei gemellaggi tra 
		regioni e province autonome per l'attivita' di lotta attiva agli incendi 
		boschivi che, negli anni scorsi, ha consentito, oltre che un rilevante 
		potenziamento del dispositivo di intervento in alcune delle aree a 
		maggior rischio del Paese, anche un proficuo scambio di esperienze e 
		conoscenze tra strutture ed operatori;
		assicurare la pronta attuazione delle «Disposizioni e procedure per il 
		concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi 
		boschivi», emesse dal Dipartimento della protezione civile, onde 
		assicurare la prontezza, la proficuita' e la tempestivita' degli 
		interventi, nonche' l'impiego ottimale, dei mezzi aerei rispetto alle 
		tipologie di evento;
		adottare tutte le misure necessarie affinche' impianti, costruzioni ed 
		opere che possono costituire ostacolo per il volo dei velivoli 
		antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di 
		segnalazione sia a terra che aeree, incrementando in tal modo, per 
		quanto possibile, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
		provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle 
		fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla 
		presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;
		definire intese e convenzioni con le Capitanerie di porto sia per 
		identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il 
		pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per 
		le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale 
		intervento da mare in soccorso alle popolazioni qualora minacciate da 
		incendi boschivi prossimi alla linea di costa.
		Va, infine, favorita la diffusione di una cultura di protezione civile 
		presso i cittadini, in particolare attraverso l'adozione di strategie 
		comunicative ed informative che mettano in evidenza le gravi conseguenze 
		sociali ed ambientali che derivano dagli incendi boschivi e di 
		interfaccia. In quest'ottica, particolarmente positiva si e' rivelata 
		l'esperienza dei campi-scuola per la diffusione della cultura di 
		protezione civile e la lotta agli incendi boschivi, promossi dalle 
		organizzazioni di volontariato di protezione civile durante l'estate 
		2008 e che si intende favorire e sostenere anche nel 2009. A tal fine si 
		segnala l'importanza del supporto, anche logistico, che le regioni e le 
		province autonome potranno assicurare alle iniziative del progetto dei 
		campi-scuola ed alle organizzazioni partecipanti.
		Confido vivamente nella tempestiva e puntuale ottemperanza dei presenti 
		indirizzi operativi, anche con il concorso di tutte le diverse 
		componenti istituzionali chiamate ad operare in materia a diverso 
		titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta 
		organizzativa ed operativa nella stagione estiva 2009.
		A tal proposito, auspico che si mantenga efficace il coordinamento tra 
		le diverse forze messe in campo dall'Ente regionale, qualora le 
		competenze e responsabilita' in ordine alla previsione, alla prevenzione 
		ed alla lotta attiva contro gli incendi boschivi ed alla protezione 
		civile afferiscano, in seno ad esso, a distinte titolarita'.
		Il Dipartimento della protezione civile assicurera', come sempre, oltre 
		alle azioni di propria competenza, ogni assistenza e collaborazione per 
		il miglior successo della campagna antincendio boschivo 2009, in 
		particolare nei confronti della regione Abruzzo, tenuto conto del 
		gravoso impegno a cui l'intera struttura regionale e' chiamata per 
		fronteggiare l'emergenza conseguente al sisma del 6 aprile 2009.
		
		Roma, 11 giugno 2009
		
		Il Presidente del Consiglio: Berlusconi