DIRETTIVA (CEE) 92/43 DEL CONSIGLIO, 21 maggio 1992
G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.
N.d.R. Vedi il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con il
quale è stato approvato il regolamento di attuazione della presente direttiva.
Vedi il D.M. Ambiente 3 aprile 2000, relativo
all'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali
individuati anche nel territorio siciliano.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 130 S,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che la salvaguardia, la protezione e il
miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un
obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità
conformemente all'articolo 130 R del trattato;
Considerando che il programma d'azione comunitario in
materia ambientale (1987-1992) (4) prevede disposizioni riguardanti la conservazione
della natura e delle risorse naturali;
Considerando che la presente direttiva, il cui scopo
principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al
tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce
all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta
biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di
attività umane;
Considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri,
gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di
specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie
minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli
che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è
necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;
Considerando che, tenuto conto delle minacce che
incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario
definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a
garantirne la conservazione;
Considerando che, per assicurare il ripristino o il
mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in
uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di
conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno
scadenzario definito;
Considerando che tutte le zone designate, comprese
quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione
speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (5), dovranno integrarsi nella rete
ecologica europea coerente;
Considerando che, in ciascuna zona designata, occorre
attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione
previsti;
Considerando che i siti che possono essere designati
come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si
deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la
designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità
consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale
prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;
Considerando che qualsiasi piano o programma che possa
avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già
designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione
appropriata;
Considerando che l'adozione di misure intese a favorire
la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di
interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che
tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per
taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono
distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della
conservazione della natura, il principio “chi inquina paga” è di applicazione
limitata;
Considerando che pertanto si è convenuto che in questo
caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento
comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni
della Comunità;
Considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche
di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del
paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;
Considerando che occorre garantire la realizzazione di
un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e
delle specie di cui alla presente direttiva;
Considerando che a complemento della direttiva
79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune
specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune
specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il
divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità
di deroghe, subordinate a talune condizioni;
Considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione
della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una
relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli
Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a
norma della direttiva;
Considerando che il miglioramento delle conoscenze
scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e
che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici
necessari a tal fine;
Considerando che il progresso tecnico e scientifico
richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di
modifica degli allegati da parte del Consiglio;
Considerando che dovrà essere creato un comitato di
regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente
direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento
comunitario;
Considerando che occorre prevedere misure
complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e
di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;
Considerando che l'istruzione e l'informazione
generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili
per garantirne l'efficace attuazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Definizioni
Art. 1
Ai fini della presente direttiva si intende per
a) Conservazione: un complesso di misure necessarie
per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di
fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e
i).
b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che
si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e
biotiche, interamente naturali o seminaturali.
c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli
habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
i) rischiano di scomparire nella loro area di
ripartizione naturale;
ovvero
ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a
seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente
ristretta;
ovvero
iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche
tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina,
atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea.
Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare
nell'allegato I.
d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di
habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo
2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a
causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale
compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali
prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.
e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto
della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché
sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga
scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni,
nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui
all'articolo 2.
Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è
considerato “soddisfacente” quando
- la sua area di ripartizione naturale e le superfici
che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al
suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in
un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è
soddisfacente ai sensi della lettera i).
f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori
abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo
ciclo biologico.
g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel
territorio di cui all'articolo 2:
i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di
ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non
sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro
passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un
prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di
piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili,
rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche
ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
iv) sono endemiche e richiedono particolare
attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali
del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.
Queste specie figurano o potrebbero figurare
nell'allegato II e/o IV o V.
h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera
g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità
particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di
distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali
specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.
i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto
della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare
a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel
territorio di cui all'articolo 2;
Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente”
quando
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni
della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a
lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui
appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è
in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un
habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui
superficie sia chiaramente delimitata.
k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella
o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui
all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di
conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo
alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in
modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
Per le specie animali che occupano ampi territori, i
siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area
di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o
biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
l) Zona speciale di conservazione: un sito di
importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto
regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure
di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle
specie per cui il sito è designato.
m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o
morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi
parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché
qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di
piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento,
all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.
n) Il comitato: il comitato stabilito a norma
dell'articolo 20.
Art. 2
1. Scopo della presente direttiva è contribuire a
salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva
sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e
flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva
tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali.
Conservazione degli habitat naturali e
degli habitat delle specie
Art. 3
1. E' costituita una rete ecologica europea coerente
di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata
dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e
habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento
ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie
interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di
protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva
79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di
Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi
di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal
fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di
conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri
si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al
mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che
rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati
all'articolo 10.
Art. 4
1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1)
e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un
elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I
e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per
le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai
luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che
presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione.
Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono
proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli
elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati
membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce
dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.
L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il
triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente
alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del
sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati
risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1)
e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo
la procedura di cui all'articolo 21.
2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2)
e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo
1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri,
un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli
elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si
riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie
prioritarie.
Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat
naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio
nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri
elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile
per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro
territorio.
L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza
comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi
di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato
entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato
scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro
interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più
rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le
priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di
habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui
all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi
di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al
paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6,
paragrafi 2, 3 e 4.
Art. 5
1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata
l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito
in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più
specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e
attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di
habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie
prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto
Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da
ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non
superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione
trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa
quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide
entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di
una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni
dell'articolo 6, paragrafo 2.
Art. 6
1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati
membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri
piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o
contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti
nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per
evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali
e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone
sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente
direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti,
forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito,
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle
conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il
paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale
piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non
pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere
dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della
valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un
piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione
delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano
un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte
soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.
Art. 7
Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3
e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo
4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le
zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente
riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data
di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma
della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.
Art. 8
1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte
di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in
cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie,
se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento
comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di
cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la
Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è
richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat
naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il
costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro
interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario,
necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto,
tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat
naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure
comportano per ciascuno Stato membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e
3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo
conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti
comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui
sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti
designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono
state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse,
non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo
parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di
cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e
possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il
riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in
questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal
cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare
nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.
Art. 9
La Commissione, operando secondo la procedura di cui
all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura
2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale
contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona
speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla
sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.
Art. 10
Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle
politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per
rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si
impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono
primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
Si tratta di quegli elementi che, per la loro
struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i
sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di
collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione,
la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
Art. 11
Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello
stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2,
tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie
prioritari.
Tutela delle specie
Art. 12
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui
all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il
divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata
di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie,
segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione
e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova
nell'ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di
riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il
possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a
scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo
quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente
direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e
al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali
si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di
sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie
faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni
raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di
conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali
non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.
Art. 13
1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti
atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui
all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare,
estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie
nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
b) possedere, trasportare, commercializzare o
scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette
specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima
della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),
sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica
il presente articolo.
Art. 14
1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario
alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché
il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e
della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento,
siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate
necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza
prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
- prescrizioni relative all'accesso a determinati
settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare
esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di
prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme
cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle
popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di
prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita,
della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di
esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché
la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente
controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
Art. 15
Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle
specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora
deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o
l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri
vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la
disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di
tali specie, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione
specificati nell'allegato VI, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi
di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).
Art. 16
1. A condizione che non esista un'altra soluzione
valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di
conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella
sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle
disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e
conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle
colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad
altre forme di proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza
pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi
motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze
positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di
ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di
riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle
piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente
controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la
detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui
all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni
due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle
deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo
parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver
ricevuto la relazione e ne informa il comitato.
3. Le informazioni dovranno indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il
motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione
eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici
utilizzati;
b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione
di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali
deroghe sono concesse;
d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare
che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi,
strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali
servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati
ottenuti.
Informazione
Art. 17
1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del
termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione
sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente
direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle
misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la
valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei
tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato
II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale
relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene
trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.
2. La Commissione elabora una relazione globale basata
sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata
valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000
alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto
di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene
inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo
finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene
pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in
cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli
Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale.
3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate
ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a
tale scopo dal comitato.
Ricerca
Art. 18
1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la
ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui
all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno
scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca
attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.
2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività
scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà
incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di
ricerca.
Procedure di modifica degli allegati
Art. 19
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso
tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico
e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera
all'unanimità su proposta della Commissione.
Comitato
Art. 20
La Commissione è assistita da un comitato composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della
Commissione.
Art. 21
1. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo
parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza
prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle
decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non
partecipa alla votazione.
2. La Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al
Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a
decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione
adotta le misure proposte.
Disposizioni complementari
Art. 22
Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva,
gli Stati membri:
a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle
specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura
possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta
anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove,
risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire
tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale
reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
b) controllano che l'introduzione intenzionale
nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia
disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali
nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche
locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I
risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per
informazione;
c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale
sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare
il loro habitat nonché gli habitat naturali.
Disposizioni finali
Art. 23
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA
NOTE:
(1) G.U. 21 settembre 1988, n. C 247 e G.U. 3 agosto
1990, n. C 195.
(2) G.U. 20 marzo 1991, n. C 75.
(3) G.U. 6 febbraio 1991, n. C 31.
(4) G.U. 7 dicembre 1987,
n. C 328.
(5) G.U. 25 aprile 1979, n. L 103. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (G.U. 8 maggio 1991, n. L 115).
ALLEGATO I
TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE
COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE
SPECIALI DI CONSERVAZIONE
Interpretazione
Codice: Il presente
allegato fa riferimento alla classificazione gerarchica degli habitat
effettuata nell'ambito del programma CORINE (1) (CORINE BIOTOPES PROJECT). La
maggior parte dei tipi di habitat naturali menzionato è associata al codice
CORINE corrispondente figurante nel documento intitolato “Technical Handbook”,
volume 1, pagg. 73-109, CORINE/BIOTOPE/89-2.2, 19 maggio 1988, parzialmente
aggiornato in data 14 febbraio 1989.
Il segno “x” che combina più codici indica tipi di
habitat che si trovano associati. Ad esempio, 35.2 x 64.1 - Prati aperti di
Corynephorus e Agrostis (35.2), delle dune continentali (64.1).
Il segno “*” significa: tipi di habitat prioritari.
HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE
Acque marine e ambienti a
marea
11.25 Banchi di sabbia a debole
copertura permanente di
acqua marina
11.34 * Erbari di posidonie
13.2 Estuari
14 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la
bassa marea
21 * Lagune
- Grandi cale e baie poco profonde
- Scogliere
- Colonne marine causate da emissioni di gas in
acque
poco profonde
Scogliere marittime e spiagge
ghiaiose
17.2 Vegetazione annua delle linee
di deposito marine
17.3 Vegetazione perenne dei banchi
ghiaiosi
18.21 Scogliere con vegetazione delle
coste atlantiche
e baltiche
18.22 Scogliere con vegetazione delle
coste mediterranee
(con Limonio spp., endemico)
18.23 Scogliere con vegetazione delle
coste macaronesiche
(flora endemica di tali coste)
Paludi e pascoli inondati atlantici
e continentali
15.11 Vegetazione annua pioniera di
Salicornia e altre delle
zone fangose e sabbiose
15.12 Prati di Spartina (Spartinion)
15.13 Pascoli inondati atlantici
(Glauco-Puccinellietalia)
15.14 * Pascoli inondati continentali
(Puccinellietalia distantis)
Paludi e pascoli inondati
mediterranei e termo-atlantici
15.15 Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
15.16 Perticaie alofile mediterranee e
termo-atlantiche
(Arthrocnemetalia fruticosae)
15.17 Perticaie alonitrofile iberiche
(Pegano Salsoletea)
Steppe continentali alofile e
gissofile
15.18 * Steppe salate (Limonetalia)
15.19 * Steppe gessose (Gypsophiletalia)
DUNE MARITTIME E CONTINENTALI
Dune marittime delle rive
atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico
16.211 Dune mobili embrionali
16.212 Dune mobili del cordone litorale
con presenza di Ammophila
arenaria (dune bianche)
16.221 - 16.227 * Dune fisse a vegetazione erbacea (dune
grigie):
16.221 Galio-Koelerion albescentis
16.222 Euphorbio-Helichrysion
16.223 Crucianellion maritimae
16.224 Euphorbia terracina
16.225 Mesobromion
16.226 Trifolio-Geranietea sanguinei, Galio
maritimi-Geranion sanguinei
16.227 Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum,
Tuberarion guttatae
16.23 * Dune fisse decalcificate con
presenza di Empetrum nigrum
16.24 * Dune fisse decalcificate
euatlantiche (Calluno-Ulicetea)
16.25 Dune con presenza di Hyppophae
rhamnoides
16.26 Dune con presenza di Salix
arenaria
16.29 Dune boscose del litorale
atlantico
16.31 - 16.35 Depressioni umide interdunari
1.A Machair (* machair presenti in Irlanda)
Dune marittime delle coste
mediterranee
16.223 Dune fisse del litorale di
Crucianellion maritimae
16.224 Dune con presenza di Euphorbia
terracina
16.228 Prati dunali di Malcolmietalia
16.229 Prati dunali di Brachypodietalia
e vegetazione annua
16.27 * Perticaia costiera di ginepri
(Juniperus spp.)
16.28 Dune con vegetazione di
sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)
16.29 x 42.8 * Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus
pinaster
Dune continentali, antiche e
decalcificate
64.1 x 31.223 con lande psammofile di Calluna e
Genista
64.1 x 31.227 con lande psammofile di Calluna e
Empetrum nigrum
64.1 x 35.2 con prati aperti di Corynephorus e
Agrostis delle
dune
continentali
HABITAT D'ACQUA DOLCE
Acque stagnanti
22.11 x 22.31 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto
minerale delle
pianure atlantiche e sabbiose con vegetazione
anfibia di
Lobelia,
Littorella e Isoetes
22.11 x 22.34 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto
minerale delle
pianure sabbiose del Mediterraneo occidentale
con Isoetes
22.12 x (22.31 Acque oligotrofe dell'Europa centrale e
perialpina con
e 22.32) vegetazione di Littorella o di
Isoetes o vegetazione annua
delle rive riemerse (Nanocyperetalia)
22.12 x 22.44 Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica
di chara
22.13 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo
Magnopotamion o Hydrocharition
22.14 Laghi distrofici
22.34 * Stagni temporanei mediterranei
- * Turloughs (Irlanda)
Acque correnti
Tratti di corsi d'acqua a
dinamica naturale o seminaturale (letti minori,
medi e maggiori) in cui la
qualità dell'acqua non presenta alterazioni
significative
24.221 e 24.222 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia
erbacea
24.223 Fiumi alpini e loro vegetazione
riparia legnosa di
Myricaria germanica
24.224 Fiumi alpini e loro vegetazione
riparia legnosa di Salix
elaeagnos
24.225 Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium flavum
24.4 Vegetazione sommersa di
ranuncoli dei fiumi submontani e
delle pianure
24.52 Chenopodietum rubri dei fiumi
submontani
24.53 Fiumi mediterranei a flusso
permanente:
Paspalo-Agrostidion e filari ripari di Salix e
di
Populus alba
- Fiumi mediterranei a flusso intermittente
LANDE E PERTICAIE TEMPERATE
31.11 Lande umide atlantiche
settentrionali di Erica tetralix
31.12 * Lande umide atlantiche
meridionali di Erica ciliaris ed
Erica tetralix
31.2 * Lande secche (tutti i
sottotipi)
31.234 * Lande secche costiere di Erica
vagans e di Ulex maritimus
31.3 * Lande secche macaronesiche
endemiche
31.4 Lande alpine e subalpine
31.5 * Perticaie di Pinus mugo e di
Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhodoretum hirsuti)
31.622 Perticaie di salici subartici
31.7 Lande oro-mediterranee
endemiche di ginestre spinose
PERTICAIE SCLEROFILLE (MATORRAL)
Submediterranee e temperate
31.82 Formazioni stabili di Buxus
sempervirens sui pendii
rocciosi
calcarei (Berberidion p.)
31.842 Formazioni montane di Genista
purgans
31.88 Formazioni di Juniperus communis
su lande o prati calcarei
31.89 * Formazioni di Cistus palhinhae
su lande marittime
(Juniper-Cistetum palhinhae)
Matorral arborescenti
mediterranei
32.131 - 32.135 Formazioni di ginepri
32.17 * Matorral di Zyziphus
32.18 * Matorral di Laurus nobilis
Perticaie termo-mediterranee
e pre-steppiche
32.216 Boscoceduo di allori
32.217 Formazioni basse di euforbie
vicino alle scogliere
32.22 - 32.26 Tutti i tipi
Phrygane
33.1 Phrygane di
Astragalo-Plantaginetum subulatae
33.3 Phrygane di Sarcopoterium
spinosum
33.4 Formazioni cretesi
(Euphorbieto-Verbascion)
FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
Terreni erbosi naturali
34.11 * Terreni erbosi calcarei
carsici (Alysso-Sedion albi)
34.12 * Terreni erbosi di sabbie
xerofitiche (Koelerion glaucae)
34.2 Terreni erbosi calaminari
36.314 Terreni erbosi silicei di
Festuca eskia dei Pirenei
36.32 Terreni erbosi boreo-alpini
silicei
36.36 Terreni erbosi silicei iberici
di Festuca indigesta
36.41 - 36.45 Terreni erbosi calcarei alpini
36.5 Terreni erbosi orofili
macaronesici
Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte di cespugli
34.31 - 34.34 Su substrato calcareo (Festuco
Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee)
34.5 * Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue
(Thero-Brachypodietea)
35.1 * Formazioni erbose di Nardo, ricche
di specie, su substrato
siliceo delle zone montane (e delle zone
submontane
dell'Europa continentale)
Foreste sclerofile utilizzate
come terreni di pascolo (“dehesas”)
32.11 di Quercus suber e/o Quercus
ilex
Praterie umide seminaturali
con piante erbacee alte
37.31 Praterie in cui è presente la
Molin su terreni calcarei e
argillosi (Eu-Molinion)
37.4 Praterie mediterranee con
piante erbacee alte e giunchi
(Molinion-Holoschoenion)
37.7 e 37.8 Praterie di megaphorbiae eutrofiche
- Praterie inondabili di Cnidion venosae
Terreni erbosi mesofili
38.2 Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
38.3 Praterie montane da fieno (tipo
britannico con Geranium
sylvaticum)
TORBIERE ALTE E TORBIERE BASSE
Torbiere acide di sfagni
51.1 * Torbiere alte attive
51.2 Torbiere alte degradate (ancora
suscettibili di
rigenerazione naturale)
52.1 e 52.2 Torbiere di copertura (*torbiere
attive soltanto)
54.5 Torbiere di transizione e instabili
54.6 Depressioni su substrati
torbosi (Rhynchosporion)
Paludi basse calcaree
53.3 * Paludi calcaree di Cladium
mariscus e di Carex davalliana
54.12 * Sorgenti pietrificanti con
formazione di tufo
(Cratoneurion)
54.2 Torbiere basse alcaline
54.3 * Formazioni pioniere alpine di
Caricion
bicoloris-atrofuscae
HABITAT ROCCIOSI E GROTTE
Ghiaioni rocciosi
61.1 Ghiaioni silicei
61.2 Ghiaioni eutrici
61.3 Ghiaioni del Mediterraneo
occidentale e termofili
delle Alpi
61.4 Ghiaioni balcanici
61.5 Ghiaioni dell'Europa centrale
silicei
61.6 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei
Vegetazione casmofitica dei
pendii rocciosi
62.1 e 62.1A Sottotipi calcarei
62.2 Sottotipi silicicoli
62.3 Prati pionieri su cime rocciose
62.4 * Pavimenti calcarei
Altri habitat rocciosi
65 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- Campi di lava e cavità naturali
- Grotte marine sommerse o semisommerse
- Ghiacciai permanenti
FORESTE
Foreste (sub)naturali di
specie indigene di impianto più o meno antico
(fustaia), comprese le
macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti
ai seguenti criteri: rare o
residue, e/o caratterizzate dalla presenza di
specie d'interesse
comunitario
Foreste dell'Europa temperata
41.11 Faggeti di Luzulo-Fagetum
41.12 Faggeti con Ilex e Taxus e con
una ricca presenza di
epifite (Ilici-Fagion)
41.13 Faggeti di Asperulo-Fagetum
41.15 Faggeti subalpini con Aceri e
Rumex arifolius
41.16 Faggeti calcicoli
(Cephalenthero-Fagion)
41.24 Querceti di Stellario-Carpinetum
41.26 Querceti di Galio-Carpinetum
41.4 * Foreste di valloni di
Tilio-Acerion
41.51 Vecchi querceti acidofili con
Quercus robur delle
pianure sabbiose
41.53 Vecchi querceti con Ilex e
Blechnum delle
isole britanniche
41.86 Frassineti di Fraxinus
angustifolia
42.51 * Foreste caledoniane
44.A1 - 44.A4 * Torbiere boscose
44.3 * Foreste alluvionali residue di
Alnion glutinoso-incanae
44.4 Boschi misti di quercia, olmo e
frassino di grandi fiumi
Foreste mediterranee
caducifoglie
41.181 * Faggeti degli Appennini di Taxus
e di Ilex
41.184 * Faggeti degli Appennini Abies
alba e faggeti di
Abies nebrodensis
41.6 Querceti galizio-portoghesi di
Quercus robur e
Quercus pyrenaica
41.77 Querceti di Quercus faginea
(Penisola iberica)
41.85 Querceti di Quercus trojana
(Italia, Grecia)
41.9 Castagneti
41.1A x 42.17 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis
41.1B Faggeti con Quercus frainetto
42.A1 Cipressi (Acero-Cupression)
44.17 Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba
44.52 Formazioni riparie di fiumi
mediterranei a flusso
intermittente di Rhododendron ponticum, Salix e
altri
44.7 Boschi di platano orientale
(Platanion orientalis)
44.8 Foreste riparie a galleria
termomediterranee
(Nerio-Tamariceteae) e della penisola iberica
sud-occidentale (Securinegion tinctoriae)
Foreste sclerofille
mediterranee
41.7C Foreste cretesi di Quercus
brachyphylla
45.1 Foreste di Olea e Ceratonia
45.2 Foreste di Quercus suber
45.3 Foreste di Quercus ilex
45.5 Foreste di Quercus macrolepis
45.61 - 45.63 * Laurisylves macaronesiche (Laurus,
Ocotea)
45.7 * Palmeti di Phoenix (Creta)
45.8 Foreste di Ilex aquifolium
Foreste di conifere alpine e
subalpine
42.21 - 42.23 Foreste acidofile (Vaccinio-Picetea)
42.31 e 42.32 Foreste di larici e Pinus cembra delle
Alpi
42.4 Foreste di Pinus unicinata (*su
substrato gissoso
o
calcareo)
Foreste di conifere
mediterranee di montagna
42.14 * Abetaie appenniniche di Abies
alba e di Picea excelsa
42.19 Abetaie di Abies pinsapo
42.61 - 42.66 * Pinete mediterranee di pini neri
endemici
42.8 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compresi il
Pinus mugo e il Pinus
leucodermis
42.9 Pinete
macaronesiche (endemiche)
42.A2 - 42.A5 * Foreste mediterranee endemiche di
Juniperus spp.
e 42.A8
42.A6 * Foreste di Tetraclinis articulata (Andalusia)
42.A71 - 42.A73 * Foreste di Taxus baccata
_____________
(1) CORINE: Decisione
85/338/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985.
ALLEGATO II
SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE
COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE
LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI
DI CONSERVAZIONE
Interpretazione
a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per
la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
b) Le specie riportate nel presente allegato sono
indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie
- o con l'insieme delle specie appartenenti ad un
taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.
L'abbreviazione “spp.” dopo il nome di una famiglia o
di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia
o genere.
c) Simboli
L'asterisco “*” davanti al nome di una specie indica
che si tratta di una specie prioritaria.
La maggior parte delle specie incluse nel presente
allegato sono riprese nell'allegato IV.
Quando una specie inclusa nel presente allegato non è
ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno
(o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato
IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).
a) ANIMALI
VERTEBRATI
MAMMIFERI
INSECTIVORA
Talpidae
Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythi
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
RODENTIA
Sciuridae
Spermophilus
citellus
Castoridae
Castor fiber
Microtidae
Microtus cabrerae
*Microtus oeconomus arenicola
CARNIVORA
Canidae
*Canis lupus (Popolazioni spagnole: soltanto quelle a
sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo)
Ursidae
*Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Lynx lynx
*Lynx pardina
Phocidae
Halichoerus grypus
(V)
*Monachus monachus
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
*Cervus elaphus
corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus (Popolazioni naturali)
*Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e
Sardegna)
Rupicapra rupicapra balcanica
*Rupicapra ornata
CETACEA
Tursiops truncatus
Phocoena phocoena
RETTILI
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Cheloniidae
*Caretta caretta
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Gallotia galloti insulanagae
*Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides occidentalis
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA
Colubridae
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Viperidae
*Vipera schweizeri
Vipera ursinii
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani
*Salamandra salamandra aurorae
Salamandrina terdigitata
Triturus cristatus
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
*Alytes muletensis
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
*Pelobates fuscus
insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V)
Lampetra planeri (o)
Lethenteron zanandrai (V)
Petromyzon marinus (o)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
*Acipenser naccarii
*Acipenser sturio
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
*Valencia hispanica
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (Popolazioni naturali) (V)
Salmo salar (tranne nelle acque marine) (V)
Salmo marmoradus (o)
Salmo macrostigma (o)
Coregonidae
*Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi
settori del Mare del Nord)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus vulturius (o)
Alburnus albidus (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (o)
Barbus plebejus (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus capito (V)
Barbus comiza (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma polylepis (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
*Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucomonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus friesii
meidingeri (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis conspersa (o)
Cobitis larvata (o)
Cobitis trichonica (o)
Cobitis taenia (o)
Misgurnis fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer
(V)
Zingel spp. [(o) tranne Zingelasper e Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Pomatoschistus canestrini (o)
Padogobius panizzai (o)
Padogobius
nigricans (o)
CLUPEIFORMES
Clupeidae
*Alosa spp. (V)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus ferruginosus (o)
Cottus petiti (o)
Cottus gobio (o)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
INVERTEBRATI
ARTROPODI
CRUSTACEA
Decapoda
Austropotamobius pallipes
(V)
INSECTA
Coleoptera
Buprestis splendens
*Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Morimus funereus (o)
*Osmoderma eremita
*Rosalia alpina
Lepidoptera
*Callimorpha quadripunctata (o)
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
b) PIANTE
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans
(L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
*Dryopteris corleyi
Fraser-Jenk.
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes
speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana
Durieu
Isoetes
malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex
Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum
A. Braun
GYMNOSPERMAE
PINACEAE
*Abies nebrodensis
(Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan)
Pugsley
Narcissus calcicola
Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G.
Pedro
Narcissus humilis (Cav.)
Traub
*Narcissus nevadensis
Pugsley
Narcissus pseudonarcissus
L.
subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus
(Salisb.) D. A. Webb
subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus
Schousboe
BORAGINACEAE
*Anchusa crispa Viv.
*Lithodora nitida (H.
Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica
Schuster
Myosotis rehsteineri
Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyana
Willk.
*Omphalodes littoralis
Lehm.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
*Symphytum cycladense
Pawl.
CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum
(Boiss.) Bornm.
*Campanula sabatia De
Not.
Jasione crispa (Pourret)
Samp.
subsp.
serpentinica Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE
*Arenaria nevadensis
Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis
Chater & Halliday
Dianthus cintranus Boiss.
& Reuter
subsp. cintranus Boiss. & Reuter
Dianthus marizii
(Samp.) Samp.
Dianthus rupicola
Biv.
*Gypsophila
papillosa P. Porta
Herniaria algarvica
Chaudri
Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco
*Herniaria latifolia Lapeyr.
subsp.
litardierei gamis
Herniaria maritima Link
Moehringia tommasinii
Marches.
Petrocoptis grandiflora
Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Silene cintrana Rothm.
*Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
*Silene orphanidis Boiss.
*Silene rothmaleri Pinto da Silva
*Silene velutina Pourret
ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott
*Kochia saxicola Guss.
*Salicornia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum
alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum
caput-felis Boiss.
*Tuberaria major
(Willk.) Pinto da Silva & Roseira
COMPOSITAE
*Anthemis glaberrima
(Rech. f.) Greuter
*Artemisia granatensis
Boiss.
*Aster pyrenaeus Desf. ex
DC.
*Aster sorrentinii (Tod)
Lojac.
*Carduus myriacanthus
Salzm. ex DC.
*Centaurea alba L.
subsp. heldreichii
(Halacsy) Dostal
*Centaurea alba L.
subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler
*Centaurea attica Nyman
subsp. megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal
*Centaurea balearica J. D. Rodriguez
*Centaurea borjae
Valdes-Berm. &Rivas Goday
*Centaurea citricolor
Font Quer
Centaurea corymbosa
Pourret
Centaurea gadorensis G.
Bianca
*Centaurea horrida Badaro
*Centaurea kalambakensis
Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
*Centaurea
lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha
Hoffmanns. & Link
subsp. herminii (Rouy) Dostál
*Centaurea niederi Heldr.
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
*Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
Erigeron frigidus Boiss.
ex DC.
Hymenostemma
pseudanthemis (Kunze) Willd.
*Jurinea cyanoides (L.)
Reichenb.
*Jurinea fontqueri
Cuatrec.
*Lamyropsis microcephala
(Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus
(Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
*Leontodon siculus
(Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
*Senecio elodes Boiss. ex
DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
CONVOLVULACEAE
*Convolvulus argyrothamnus Greuter
*Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum
Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
*Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
*Brassica macrocarpa Guss.
Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva
*Coincya rupestris Rouy
*Coronopus navasii Pau
Diplotaxis ibicensis
(Pau) Gomez-Campo
*Diplotaxis siettiana
Maire
Diplotaxis vicentina (P.
Cout.) Rothm.
Erucastrum palustre
(Pirona) Vis.
*Iberis arbuscula
Runemark
Iberis procumbens Lange
subsp.
microcarpa Franco & Pinto da Silva
*Ionopsidium acaule
(Desf.) Reichenb.
Ionopsidium savianum
(Caruel) Ball ex Arcang.
Sisymbrium
cavanillesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum
L.
CYPERACEAE
*Carex panormitana Guss.
Eleocharis
carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
*Borderea chouardii
(Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
EUPHORBIACEAE
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE
*Centaurium rigualii Esteve Chueca
*Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg
GERANIACEAE
*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
*Erodium rupicola Boiss.
GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex
DC.
Coleanthus subtilis
(Tratt.) Seidl
Festuca brigantina
(Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans
Boiss.
Festuca henriquesii
Hack.
Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter
subsp. duriensis
Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Pseudarrhenatherum
pallens (Link) J. Holub
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
*Stipa austroitalica Martinovsky
*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
*Stipa veneta Moraldo
GROSSULARIACEAE
*Ribes sardum Martelli
HYPERICACEAE
*Hypericum aciferum
(Greuter) N. K. B. Robson
JUNCACEAE
Juncus valvatus
Link
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
*Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
*Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Sideritis incana
subsp. glauca
(Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum
Losa & Rivas Goday
*Thymus camphoratus
Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus
Boiss.
*Thymus cephalotos
L.
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix
Cardona, Contandr. & E. Sierra
*Astragalus algarbiensis
Coss. ex Bunge
*Astragalus aquilanus
Anzalone
Astragalus centralpinus
Braun-Blanquet
*Astragalus maritimus
Moris
Astragalus tremolsianus
Pau
*Astragalus verrucosus
Moris
*Cytisus aeolicus Guss.
ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
subsp. fallax
Franco
*Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatile
All.
*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
*Androcymbium rechingeri Greuter
*Asphodelus bento-rainhae P. Silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.
LINACEAE
*Linum muelleri Moris
LYTHRACEAE
*Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.)
Rostk. & W. L. Schmidt
ORCHIDACEAE
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium
calceolus L.
Liparis loeselii
(L.) Rich.
*Ophrys lunulata Parl.
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia clusii F. C. Stern
subsp. rhodia
(Stearn) Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti
Greuter
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis Samp.
Plantago almogravensis Franco
PLUMBAGINACEAE
Armeria berlengensis Daveau
*Armeria helodes Martini & Pold
Armeria negleta Girard
Armeria
pseudarmeria (Murray) Mansfeld
*Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii
(Girard) O. Kuntze
subsp.
lusitanicum (Daveau) Franco
*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. &
Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
*Limonium
strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE
Polygonum
praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace mathildae
Levier
Androsace pyrenaica Lam.
*Primula apennina Widmer
Primula palinuri Petagna
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE
*Aconitum corsicum Gayer
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
*Aquilegia pyrenaica D. C.
subsp. cazorlensis (Heywood)
Galiano
*Consolida samia P. H. Davis
Pulsatilla patens (L.) Miller
*Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
*Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
RUBIACEAE
*Galium litorale Guss.
*Galium viridiflorum
Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot.
subsp. australis Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica
(Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga tombeanensis
Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi
Lange
Chaenorrhinum
serpyllifolium (Lange) Lange
subsp.
lusitanicum R. Fernandes
*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii
Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
*Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
*Linaria hellenica Turrill
*Linaria ricardoi Cout.
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Linaria tonzigii Lona
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
*Veronica oetaea L.-A. Gustavson
SELAGINACEAE
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE
*Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE
Daphne petraea Leybold
*Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
*Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris
(Besser) Hoffm.
*Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
*Bupleurum kakiskalae
Greuter
Eryngium alpinum L.
*Eryngium viviparum Gay
*Laserpitium longiradium
Boiss.
*Naufraga balearica Constans & Cannon
*Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
*Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
*Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Piante inferiori
BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
*Bryoerythrophyllum
machadoanum (Sergio) M. Hill (o)
Buxbaumia viridis (Moug.
ex Lam. &
DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o)
Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum
Dix. &
Nich. (o)
Drepanocladus vernicosus
(Mitt.) Warnst. (o)
Jungermannia handelii
(Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
*Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas
orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o)
Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o)
Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)
Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)
SPECIE PER LA MACARONESIA
PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
*Polystichum
drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu
& Paiva
MARSILIACEAE
*Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
*Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
*Echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst.
in Seub.
CAMPANULACEAE
*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
*Musschia
wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
*Sambucus palmensis
Link
CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel