AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza                                                                                 Copyright ©  AmbienteDiritto


 

 

Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (c.d. Decreto Gasparri) -

 

Incostituzionale

 

Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (c.d. Decreto Gasparri) - incostituzionale (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443)  - Articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - incostituzionale - le materie di competenza statale esclusiva o concorrente - i principî di sussidiarietà e di adeguatezza - l'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato - limiti - urbanistica, regime e interventi edilizi - competenze - art. 117 Cost. - la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali - il potere di proporre ricorso per conflitto di attribuzione - la corretta instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale - intervento ad adiuvandum delle Associazioni Onlus - inammissibilità - l'onerosità del titolo abilitativo - oneri di urbanizzazione -  giudizio promosso in via principale - il vizio di eccesso di delega - Codice delle comunicazioni elettroniche. Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 Sentenza n. 303

 

 

 

Il ricorso alla Corte Costituzionale contro il Decreto Legislativo n. 198/2002

in attesa che qualcuno impugni anche la pericolosa Legge n. 55/2002.  

Regione Lombardia

MOZIONE URGENTE n° 0340 del 3 ottobre 2002

 


OGGETTO: Decreto Legislativo n. 198/2002 inerente la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni e l’inquinamento elettromagnetico.


IL CONSIGLIO REGIONALE

 

PREMESSO CHE:

 

- il 13 settembre 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.198 recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art.1, c.2, della legge 21/12/2001 n. 443", che comprende, tra l'altro, le disposizioni per l’installazione delle antenne per la telefonia cellulare;


- la Regione Lombardia, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha espresso parere favorevole rispetto ai contenuti del Decreto n.198 il quale annulla parti importanti della l.r. 11/2001; trattandosi di una legge regionale la Giunta aveva l’obbligo di consultare le competenti commissioni consiliari prima di esprimere un parere.

 

CONSIDERATO CHE:

 

- all'art.3 tale Decreto recita: "le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell’art. 1 della legge 443/2001 sono opere d'interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.8, co.1, lett.c), della L.22/2/2001, n.36"; tale disposizione di fatto sottrae ai Comuni la possibilità di pianificare l'uso del proprio territorio e di regolamentare le installazioni per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, per minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, così come previsto nella legge derogata, dalla Costituzione Italiana e come sancito da numerosissime pronunce della Magistratura Amministrativa;

 

- all’art. 3 il D.Lgs. dispone inoltre che le stazioni radio base sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento; lo stesso articolo stabilisce che opere civili, scavi, occupazione di suolo pubblico, cavi e reti dorsali sono assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con i conseguenti diritti compressivi della libertà individuale;


- l’art. 5 stabilisce che per le antenne UMTS, o altre, con potenza in antenna inferiore a 20 W per l’installazione è sufficiente la semplice Denuncia di Inizio Attività (DIA) senza quindi nessuna verifica preventiva all’installazione dell’antenna;


- introduce il silenzio assenso per facilitare l'installazione degli impianti;


- l'art.11 "Limitazioni legali alla proprietà privata" del D.Lgs.198/2002 aggiunge un comma all'art.232 del DPR n.156/1973, concedendo di fatto la possibilità della "espropriazione per pubblica utilità" non più solo per il passaggio dei cavi per la telefonia fissa, bensì ora, anche per l'installazione delle antenne per telefonia cellulare, con grave limitazioni alla proprietà privata e permettendo addirittura all'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio di poter agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture; la conseguenza di questa disposizione è che le legittime manifestazioni di dissenso dei cittadini alla installazione di un’antenna nella proprietà privata potranno essere represse e perseguite per via legale.

 

RITENUTO CHE:


- nell’incertezza scientifica sugli effetti sanitari dei campi elettromagnetici generati dalle alte frequenze bisogna adottare il principio di cautela, contemperando la tutela sanitaria della popolazione anche attraverso il corretto uso del territorio e cioè con la localizzazione delle stazioni trasmittenti preventivamente individuata con gli strumenti urbanistici;

VISTO CHE:


- il decreto in oggetto costituisce grave lesione dei diritti fondamentali della persona (principalmente: salute, ambiente, proprietà);


- il decreto in oggetto costituisce grave lesione dell'autonomia degli enti territoriali ora privati delle prerogative di cui alla L.22/2/2001, n.36 (art.8, co.1, lett.c e co.6) nonché delle competenze urbanistiche ed edilizie rispettivamente alla possibilità di pianificare e regolamentare l'uso del proprio territorio per quanto riguarda le stazioni radio base;


- che le Regioni, per il governo del territorio, la tutela della salute e l’ordinamento delle comunicazioni, hanno la potestà legislativa nel rispetto unicamente dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale, a cui è impedito emanare norme di dettaglio, così come chiaramente contenuto nell’art. 117 della Costituzione, modificato con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ed approvato dai cittadini italiani attraverso un apposito referendum confermativo;


- l’art. 118 della Costituzione, senza possibilità di equivoci, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative tra cui quelle urbanistiche;


- il decreto n°198 trae origine dalla cosiddetta “Legge obiettivo” del Ministro Lunardi, L.443/2001, che delega il Governo a legiferare rispetto all’attuazione di una serie di opere; ma in realtà la L.443 non prevede una delega per le reti di telecomunicazione.

 

IMPEGNA LA GIUNTA

 

a) Ad impugnare il D.Lgs. n° 198/2002, ricorrendo alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 117 della Costituzione;


b) A denunciare l’inopportuna compressione e lesione dei poteri comunali in materia urbanistica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

- Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c, e 12, comma 1, della legge della Regione Umbria, riapprovata il 30 luglio 2001, recante “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 agosto 2001, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001 e rigettato dalla Corte Costituzionale. Corte costituzionale 10 maggio 2002, Ordinanza n. 182

 In materia AmbienteDiritto.it consiglia la visita ai canali "elettrosmog": legislazione e giurisprudenza