AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 Copyright ©  Ambiente Diritto.it

 

 

Il parametro della sussidiarietà orizzontale nella valutazione giurisprudenziale della legittimatio ad causam delle formazioni sociali non "individuate" per la tutela dell'ambiente.

 

Vivoli Giacomo
 


E' intuibile come la tutela dell'ambiente non possa essere perseguita dando rilievo esclusivamente a posizioni soggettive individuali1 o tramite protezione di tipo pubblicistico2 così come sono altrettanto evidenti le difficoltà di attribuire ad unico centro decisionale tutte le competenze inerenti la "materia"3.


Da un lato infatti per il singolo individuo non è così semplice agire uti singulus per la tutela dell'ambiente in quanto, salvo casi di danni sostanziali ed evidenti riferiti alla propria posizione soggettiva, rileva la differenziabilità del proprio interesse rispetto a quello degli altri membri della comunità4.


Dall'altro, possono essere proprio gli enti pubblici territoriali5 a porre in atto scelte sul territorio non percepite dalla comunità sociale risiedente come sufficientemente rispettose della sensibilità ecologica mediamente percepita.


Le caratteristiche stesse del concetto di ambiente, di per sé sfuggente e poliedrico, riconducono l'analisi sul piano dell'interesse superindividuale e quindi nelle 2 fattispecie dell'interesse diffuso, riferibile quindi, "in maniera giuridicamente apprezzabile, ad una pluralità di soggetti"6 o collettivo, nel momento in cui tale pluralità di soggetti "dà vita ad una collettività più o meno organizzata per scopi che attengono, appunto, a tali interessi"7.


Se da un lato la nostra Costituzione non pone particolari problemi per la tutela delle posizioni soggettive, disponendo all'art. 24 che "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", si pone il problema invece, per le formazioni sociali portatrici di interessi superindividuali di definirne i poteri ed i limiti del loro agire8.


Decisivo è quindi l'aspetto della ponderazione della la valenza giuridica di un eventuale atteggiamento di sfavore verso scelte pubbliche o private) non condiviso da una formazione sociale che comunque rappresenta una "voce" sul territorio.


La percezione a livello internazionale e locale di fenomeni di degrado ambientale, la richiesta della comunità sociali di un più elevato standard di qualità ambientale, il diverso "sentire" l'ecosistema come un valore da proteggere, ha portato alla nascita ed al graduale sviluppo, nelle società più avanzate, di gruppi sociali accomunati dalla volontà di proteggere l'ambiente.


Per alcune di esse il legislatore stesso nel 1986 ha affrontato il problema9 prevedendo la nascita delle associazioni ambientaliste "riconosciute"10, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, e provvedendo a definirne l'ambito d'azione.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge "le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni sono individuate con decreto del ministro dell'ambiente11 sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo Statuto, nonché dalla continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del consiglio nazionale per l'ambiente da esprimersi entro 90 gg dalla richiesta"12.


Alle associazioni di protezione ambientale così individuate13, il legislatore attribuisce una serie di poteri quali:


a) la designazione di 15 rappresentanti14 che compongono il Consiglio nazionale dell'ambiente15
b) la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi16
c) il potere di intervento nei giudizi per "danno ambientale"17


Inoltre ai sensi dell'art 6 della legge 3 marzo 87, sono destinatarie di contributi erogati dal ministero dell'ambiente, sulla base di criteri definiti dallo stesso, previo parere del consiglio nazionale per l'ambiente, per il finanziamento di programmi finalizzati, e per le spese sostenute per l'esercizio della facoltà di ricorrere e di intervenire in giudizio.

Seguendo poi il contorto e "ipertrofico"18 filo rosso della legislazione ambientale è possibile notare il tendenziale ampliamento dei loro poteri, necessario passaggio per riempire di contenuto il ruolo dei nuovi "stakeholders".


Nel 1991 vede la nascita, dopo un complicato travaglio parlamentare, la legge quadro sulle aree naturali protette. In tale intervento normativo vengono attribuiti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute la facoltà di designare 2 rappresentanti del Consiglio direttivo dell'Ente parco19, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale e di ricorrere in via giurisdizionale contro il rilascio del nulla osta20 da parte dell'organo competente21.

Successivamente, un'altra modifica al tessuto normativo sempre in senso ampliativo dei poteri delle associazioni di protezione ambientale riconosciute è quella di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 265 del 199922, che estende loro la facoltà di "proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettino al comune o alla provincia, conseguenti a danno ambientale23."


Viene inoltre disposto che l'eventuale risarcimento sia liquidato a favore dell'ente sostituito, mentre le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

Ciò che sembra da evidenziare ai fini del presente contributo è comunque una certa estensione dei poteri concessi alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente in base all'art. 15 della legge 349/1986 o, forse più precisamente, una necessaria considerazione del legislatore della funzione da loro svolta.

Tale constatazione diventa la base per spingerci l'oltre nell'analisi del "fenomeno" della tutela degli interessi collettivi ambientali non potendosi ritenere esaustivo il percorso sin qui tracciato: se è ormai consolidato che la tutela dell'ambiente è un valore costituzionale24 occorre considerare, da un punto di vista di "formazioni sociali" anche tutte quelle realtà che non presentano caratteristiche quantitative, in termini di estensione geografica e numerica di componenti tali da poter richiedere l'individuazione con DM Ambiente, ma che da un punto di vista sostanziale e qualitativo nascono con la finalità di proteggere una porzione ecosistemica delimitata: il riferimento è a quell'eterogeneo gruppo di associazioni ambientaliste (o comitati), appunto, non riconosciute.

Prima di riflettere sul ruolo e sui poteri che hanno o che potranno avere tali realtà è però opportuno effettuare alcune considerazioni sul mutato scenario costituzionale al fine di aggiungere un elemento di novità a livello di pilastri ordinamentali che potrebbe fungere da "rinforzo" al ruolo svolto dalle formazioni sociali sul territorio in senso lato.


Com'è noto la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato in modo sostanziale il titolo V della parte II della Costituzione. Limitandosi al nostro oggetto d'indagine, rileva ai fini del presente contributo l'introduzione nell'art. 118 del principio di sussidiarietà nelle sue 2 forme, verticale, come criterio elastico25 nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo e orizzontale, come valenza positiva nel "favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale"26.

E' da sottolineare la particolare ruolo svolto del principio di sussidiarietà proprio nel contesto ambientale: nato come pilastro del pensiero cattolico27, viene introdotto nei Trattati Comunitari proprio come principio esclusivo dell'ambiente e solo successivamente diventa criterio generale dell'azione comunitaria28.


Fa il suo ingresso nella legislazione italiana con la legge n.59/199729 per poi, nel 2001, con la legge sopra ricordata, diventare uno dei parametri costituzionali30 di ripartizione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo.

E' interessante quindi chiedersi se e come l'introduzione del principio di sussidiarità orizzontale a livello costituzionale possa risultare un elemento di ponderazione per la giurisprudenza in merito di legitimatio ad causam per le formazioni sociale non individuate. E' di tutta evidenza infatti la crucialità di tale riconoscimento, risultando svuotata di contenuto l'identità stessa dell'ente in caso di una sua negazione sistematica, così come la difficoltà nella sua ponderazione.

Il primo orientamento della giurisprudenza fu caratterizzato da un atteggiamento prevalentemente teso ad escludere la legittimazione processuale contro i provvedimenti amministrativi potenzialmente lesivi, ad opinione chiaramente dei ricorrenti, dell'ambiente31.Prevaleva quindi, almeno tendenzialmente32, una interpretazione letterale-esclusiva della legge n. 349/1986, legittimante soltanto le posizioni sostenute dalle associazioni ambientaliste individuate con DM Ambiente e che non concedeva spazio alla giurisprudenza nel valutare posizioni sostenute da realtà sociali numericamente e geograficamente non rilevanti.


Successivamente, forse anche a seguito della maggior attenzione alle problematiche ambientali a livello globale e locale, l'orientamento della giurisprudenza e della dottrina33 ha subito un processo di temperamento nei confronti delle formazioni sociali portatrici di interessi collettivi.

Alla luce del mutato quadro costituzionale ed in particolare con l'introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale, è interessante chiedersi se ciò posso avere una valenza positiva nell'atteggiamento giurisprudenziale in fase di riconoscimento della legitimatio ad casuam per le realtà sociali non individuate con DM Ambiente.

In risposta a ciò, pare decisamente da segnalare la posizione recentemente tenuta dal giudice amministrativo di primo grado34, nel riconoscere piena legittimazione attiva al "Comitato per la Salvaguardia e lo sviluppo del Golfo dei Poeti" - quindi associazione non individuata - nell'ambito di una complessa questione inerente il Porto di La Spezia.

La premesse giustificanti alla piena legittimazione nel caso in specie ripercorrono l'evoluzione stessa del diritto dell'ambiente in generale, segnalano la necessaria ponderazione con il nuovo parametro costituzionale della sussidiarietà e sono così sintetizzabili:


a) Valutazione del "crescente ruolo assunto dalle formazioni sociali nell'esercizio di funzioni ed attività di interesse generale". Da notare come il riferimento alle "formazioni sociali" viene agganciato alle attività di "interesse generale", espressione semantica rintracciabile nella lettera del novellato art.118 comma 4 della Costituzione. Il legame e la congruenza tra articolo 2 della Costituzione e principio di sussidiarietà come nuovo riferimento dell'ordinamento impone, sempre per il Collegio, una necessaria riconsiderazione, chiaramente in ottica ampliativa, della posizione giuridica dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa.
b) Considerazione dell'ambiente non tanto come una "materia", riferendosi al testo novellato dell'art. 117 della Costituzione, ma piuttosto come un "valore"35 costituzionalmente protetto.
Ciò impone una ponderazione dei vari interessi che gravitano e confliggono sull'atto espressione dei pubblici poteri e senza che sia aprioristicamente da ritenersi escluso nessun atto o categoria di atti, potendo e dovendo essere la tutela dell'ambiente "perseguita con riguardo a qualsivoglia procedimento se ed in quanto lesivo del valore protetto"36.
c) Le 2 "premesse" precedenti, tutela dell'ambiente come interesse generale perseguito dalle formazioni sociali e mutato quadro costituzionale, devono comportare per il Collegio dei riflessi sostanziali sul piano procedimentale e processuale.


La prevalenza della "sostanza" alla "forma" diventa evidente nel momento in cui viene ritenuto desueto, sempre in virtù del mutato quadro ordinamentale, la tesi della carenza di legittimazione del Comitato come sostenuta dall'Avvocatura dello Stato in quanto ente non individuato tramite DM Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n.349/1986.


Il Collegio ritiene opportuno e più congruente con i tempi seguire il più recente indirizzo giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legitimatio ad causam, la convivenza di un doppio binario, uno amministrativo - l'individuazione con DM Ambiente -, rilevante ma non esaustivo, ed uno giurisprudenziale che si avvalga dei parametri elaborati in via pretoria per l'azionabilità degli interessi diffusi in materia ambientale e da valutare caso per caso.


In sintesi, "l'esplicita legittimazione delle associazioni ambientaliste individuate a livello nazionale od ultraregionale, non esclude di per sé la legittimazione ad agire in giudizio degli organismi privati che si costituiscono in un ambito territoriale più ristretto per salvaguardare in modo serio e duraturo l'ambiente nella data località".

Il percorso logico-sistematico seguito nella ricostruzione della facoltà di ponderazione giurisprudenziale della posizione soggettiva delle formazioni sociali portatrici di interessi generali a tutela dell'ambiente, integrativa al riconoscimento in via amministrativa come da legge n. 349 del 1986, prosegue con l'esplicitazione dei fattori sostanziali ritenuti rilevanti dal Collegio ai fini del riconoscimento della legitimatio ad causam:


I criteri risultano i seguenti:


a) perseguire in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
b) un adeguato grado di stabilità;
c) un sufficiente livello di rappresentatività;
d) un area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso37.

L'avere un adeguato grado di stabilità e perseguire in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale sono stati recentemente parametri utilizzati dalla giurisprudenza38 per negare la legittimazione ad agire ad un Comitato denominato "No alla discarica", sorto con le finalità di "impedire la realizzazione nel territorio comunale di Bassignana e precipuamente in Mugarone di una discarica consortile, nel sito individuato dal progetto del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani" - (art. 1 dell'atto istitutivo) -, che esso "resterà in funzione esclusivamente sino al conseguimento dello scopo per cui è sorto" - (art. 3 dell'atto istitutivo).

Secondo il Collegio, la temporaneità e lo scopo specifico e limitato dell'azione del Comitato, non permette la legittimazione ad agire essendo "caratterizzata dalla proiezione degli interessi di fatto dei soggetti che ne sono parte (non qualificati dalla previa titolarità di una posizione soggettiva giuridicamente protetta), e quindi - come ha rilevato la giurisprudenza39 - strumentale all'esercizio di una sorta di azione popolare, non ammessa dal vigente ordinamento40, in quanto priva del carattere di ente esponenziale portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio, e altresì sprovvista della legittimazione che deriva dalla individuazione ministeriale ex art. 13 della legge n. 349 del 1986".

Tornando invece alla sentenza del Tar ligure, nel valutare nel merito la posizione soggettiva del Comitato rispetto ai parametri di riferimento sovralencati, viene riconosciuto il pieno riconoscimento della legittimazione ad agire rilevandosi la non occasionalità degli obiettivi i tutela ambientale, vista la manifesta volontà di esistenza al di là del caso in specie, le caratteristiche di stabilità operativa, con la strutturazione di un organigramma interno e la definizione di metodologie d'ingresso e di partecipazione per i soggetti interessati, un sufficiente livello di rappresentatività, con i suoi 6.891 aderenti in prevalenza residenti nel Comune di La Spezia. Tale ultimo dato diventa poi rilevante ai fini dell'afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene ambientale che si suppone leso e che richiama il criterio della c.d. "vicinitas".

Oltre ai criteri elencati è interessante notare anche un altro aspetto procedimentale che viene ritenuto rilevante nel valutare complessivamente il peso ed il ruolo del Comitato.


Il fatto stesso che le autorità pubbliche abbiano sentito l'esigenza e la necessità di coinvolgere nel procedimento amministrativo il Comitato per la tutela del Golfo dei poeti viene infatti considerato una sorta di sostanziale riconoscimento stesso della rilevanza dell'interesse generale che porterebbe ad una irragionevolezza della non considerazione successiva laddove se ne sia dimostrata l'opportunità antecedentemente.

In conclusione pare di poter dire che il mutato quadro costituzionale, con l'introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale, comporti delle ricadute, così come sostenuto dal Tar ligure anche sul piano processuale per quanto concerne le formazioni sociali portatrici di interessi collettivi.


L'affermazione di tale parametro ordinamentale, con la sua valenza positiva nel favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singolo o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale dovrebbe avere dei riverberi positivi sulla tutela dell'ambiente.


Pare di verificare, nella sentenza del Tar Ligure sia una evidente sinergia tra "interessi diffusi" e "interessi generali" e, sulla base di tale processo osmotico, un aumento dell'attenzione della giurisprudenza nel valutare la sostanza del soggetto ricorrente, espressione del gruppo sociale e di un territorio, sia in termini di significatività di rappresentazione e localizzazione dell'ambito ecosistemico, sia in termini di non estemporaneità del momento associativo.
 

 

1Da ricordare che è proprio sul versante del diritto soggettivo che la Corte di Cassazione ha posto le basi per la tutela del diritto dell'ambiente anche se in via mediata come diritto del soggetto ad un ambiente salubre, vedi Sent. n.5172 del 1979 in "Giur. it.", 1980, I,1,464
2Senza ripercorrere l'excursus interpretativo ricordiamo che gli articoli della Costituzione rilevanti per il riconoscimento della tutela dell'ambiente come valore da proteggere, in assenza di un espressione terminologica specificatamente dedicata, sono stati, principalmente, l'art. 2, l'art. 9 e l'art. 32.
3In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione operata con la legge cost. n. 3 del 2001, la materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" è collocata tra le competenze esclusive statali. La scelta del legislatore, che ha destato più di una perplessità, è stata successivamente temperata dalla Corte Costituzionale (Sent. 407/2002), la quale, nell'interpretare la disposizione costituzionale ha scelto di considerare non tanto "tutela dell'ambiente" come una materia in senso tecnico, ma piuttosto come un valore. Seguendo tale linea interpretativa nessun livello territoriale è in grado, apoditticamente, di reclamare il monopolio di competenza sull'ambiente.
4Sulla base di una recente posizione tenuta dal Consiglio di Stato, sez, VI, sentenza 27 marzo 2003, n. 1600, "il soggetto singolo che intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'ambiente in cui vive ha l'obbligo di identificare , innanzitutto, il bene della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l'acqua, l'aria, il suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell'interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere "uti singulus" a sua difesa"; richiamando una precedente posizione (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/4/1991, n. 257)
5Occorre segnalare che negli ultimi anni la tendenza all'esternalizzazione di attività verso l'esterno da parte della pubblica amministrazione ha presentato sul territorio nuove forme di sviluppo progettuale con forti sinergie tra pubblico e privato quali ad esempio il project financing.
6P.Barile, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, 1994, p.610. Vedi anche Caretti-De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, 2002, p. 316-317
7Ibidem
8Ai fini del presente contributo rileva il riconoscimento della legittimazione ad agire contro provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dell'ambiente. Ovviamente ciò non conclude l'alveo dei possibili poteri riconoscibili ma è da ritenersi un elemento cruciale nel valutare l'effettivo apporto delle formazioni sociali che germinano sul territorio per finalità di tutela dell'ambiente.
9Legge n. 349/1986 che istituisce il Ministero dell'ambiente e introduce nell'ordinamento l'istituto del danno ambientale e le prime, e al momento uniche, disposizioni normative inerenti la valutazione d'impatto ambientale.
10E' un termine improprio parlando il testo di "individuazione"; l'espressione nel presente contributo di associazione "riconosciuta" sta a significare una individuata tramite apposito iter amministrativo previsto nella legge n. 349/1986.
11In seguito alla riorganizzazione dei ministeri attuata con D.Lgs. 309/1999, il dicastero è chiamato "dell'ambiente e del territorio"
12L'art. 17 comma 3 della legge n. 93/2001 ha aggiunto "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide".
13Tra le quali, a titolo puramente esemplificativo, ricordiamo WWF, Legambiente, Greenpeace ed Italia Nostra
14Più esattamente presentano le terne su cui successivamente dispone il Ministro dell'ambiente
15Organo consultivo, nominato con DPR e presieduto dal Ministero dell'ambiente
16Art. 18 c. 5 legge n. 349/1986
17Ibidem; ai sensi dell'art 18 comma 1 della legge n. 349/1986 "Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". L'istituto del danno ambientale, almeno nella sua formulazione originaria ha funzionato poco e male. Per alcuni cenni agli interventi normativi successivi che potrebbero renderlo più efficace si rimanda alla nota n. 21
18Ferrara,Fracchia,Olivetti Rason, Diritto dell'ambiente, Laterza, 1999, p.1 e ss; gli autori considerano la confusione normativa e amministrativa come l'effetto di una difficoltà "tutta italiana, di poter ricostruire, secondo regole e principi di agevole rilevazione e di pacifica applicabilità, un plausibile e ragionevole quadro di competenze, nel quale appaiano sufficientemente chiari e fuor di discussione i compiti dello Stato e quelli delle regioni, nonché le pur fondamentali attribuzione degli enti territoriali minori e degli altri soggetti dislocati in ambito locale"
19Art 9 comma 4 lett b) legge n. 394/1991
20Nel momento in cui si realizza un'opera od un intervento all'interno del perimetro del parco, occorre ottenere preventivamente il rilascio del nulla osta che asseveri la conformità dell'opera al piano del parco ed al regolamento.
21Art 13 comma 3 legge n. 394/1991
22Confluito poi nell'art 9 comma 3 del D,Lgs. 267/2000, Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali
23Successivamente l'art. 114 della legge n. 338/2001 (legge finanziaria 2001) ha istituito un fondo di rotazione nell'ambito di una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, alimentato da somme derivanti riscossione di crediti a favore dello Stato per il risarcimento del "danno ambientale" e finalizzato ad interventi di messa in sicurezza, ripristino, disinquinamento e bonifica ambientale con priorità alle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento. Tale circuito virtuoso, che stabilisce un vincolo di destinazione delle somme derivanti da danno ambientale, era già stato previsto dal legislatore a favore degli organismi di gestione delle aree naturali protette, come da art. 4 legge 426/98 "Nuovi interventi in campo ambientale", c.d. Ronchi-ter
24Su l'ambiente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale vedi B.Caravita, Diritto dell'ambiente, Il Mulino, 2001, p.34 e ss; M.Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente, Giuffrè, 2000, p. 1 e ss
25In termini relativi l'applicazione della sussidiarietà presente elementi di flessibilità superiori rispetto al principi del parallelismo delle funzioni previsto dalla Costituzione prima della riforma.
26Art. 118 comma 4 della Costituzione
27Rilevabile nelle encicliche Quadragesimo anno (1931) e Mater ed magistra (1961)
28Art 5 TCE
29Nota come legge "Bassanini"
30Assieme all'adeguatezza ed alla differenziazione, art 118 comma 1 Costituzione
31Vedi Tar Lazio, sez. I, 21 settembre 1989, n. 1272 in "Foro Italiano", 1990, II, 179; Consiglio di Stato, 16 luglio 1990, n.728 in "Rivista giuridica dell'ambiente", 1991, 90; Tar Lazio, sez II, 16 marzo 1993, n. 303, in "Rivista giuridica dell'ambiente", 1994, 275.
32Non sono però del tutto assenti posizioni diverse; Tar Toscana, sez I, 21 gennaio 1989, n. 20
33La dottrina è apparsa più aperta nella valutazione in esame, vedi B.Caravita, Diritto dell'ambiente, Il Mulino, 2001, p. 332
34Tar Liguria, sez. I, 18 marzo 2004, n. 267
35La prima sentenza della Corte Costituzionale che entra nel merito della "materia" non in senso tecnico è la n. 407/2002; in base alla Corte "Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art 117 possono, in quanto tali, configurarsi come materie in senso stretto. L'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacchè essa al contrario investe e si intreccia inestricabilmente con altri interesse e competenze"; per un commento alla sentenza vedi T.Marocco, Riforma del Titolo V della Costituzione e ambiente: ovvero come tutto deve cambiare, perché non cambi niente, in "Rivista giuridica dell'ambiente", 2002, n. 6, pp. 937-946.
36Tar Ligura, sez. I, 13 marzo 2003, n. 309
37Tale parametro richiama il concetto di "vicinitas", in base al quale rileva "la localizzazione in un determinato ambito territoriale degli interessi di alcuni soggetti", B.Caravita, Diritto dell'ambiente, Il Mulino, 2001, p.327
38Tar Piemonte, sez.II, sent. 6 maggio 1999, n. 240
39Richiamando la posizione del Tar Toscana, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 145
40L'art. 7 della legge 142 del 1990 ne prevede l'esercizio da parte dei solo elettori del comune che abbia titolo ad adire il giudice amministrativo, adesso art. 9 TUEL)