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D. L. 4 giugno 2004 n. 144 "Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione" convertito in legge con modificazioni dalla L. 28 luglio 2004 n. 192 - note interpretative all'art. 1, commi 2 e 3-bis - quinquies
CARLO RAPICAVOLI
PROROGA DEI TERMINI
L’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 4
giugno 2004 n. 144, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 28
luglio 2004 n. 192, dispone fra l’altro: “I termini di cui all’art. 10-bis del
decreto legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2003 n. 200 sono differiti al 31 dicembre 2004”.
Si tratta dell’ennesima proroga dei termini per l’entrata in vigore del D. Lgs.
152/1999 in relazione agli scarichi esistenti, riproponendo i medesimi dubbi
interpretativi già sollevati in occasione dei precedenti interventi del
legislatore in materia.
Ne ricostruiamo l’iter.
L’art. 10-bis della Legge 1 agosto 2003 n. 200 così dispone:
“(Adeguamento degli scarichi esistenti).
1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non
autorizzati, sono diferiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Tale norma risultava già di difficile interpretazione, in quanto, ad una prima
lettura, in contrasto con l’intero sistema normativo in tema di disciplina
degli scarichi, oggi dettato dal D. Lgs. 152/1999, nel quale si inserisce.
E’ necessario tentare, pertanto, di delineare una possibile interpretazione
coerente con il tenore letterale della norma nonché con i principi generali.
Occorre, al riguardo, richiamare il contesto normativo nel quale si inserisce
la norma ed in particolare:
1) L’art. 2 – “Definizioni” – del D. Lgs. 152/1999 che, alla lettera cc-bis,
così dispone:
“ «scarichi esistenti»: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del
13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente
ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla
stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare
di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche
che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla
data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati”.
2) L’art. 62, comma 11, i cui termini sono differiti con la norma in esame,
che così dispone:
“Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i
titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso
termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di
autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I
titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di
autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere
dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del
comma 7 dell'articolo 45”.
Dalla lettura delle due norme sopra riportate risulta che:
1) Veniva fissato il termine del 12 giugno 2002 per l’adeguamento degli
scarichi esistenti alle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 152/1999
(limiti di emissione degli scarichi, ecc.);
2) Veniva fissato il termine del 12 giugno 2003 quale termine ultimo per
presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova
disciplina, da parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati.
3) Per scarichi esistenti si intendono quelli conformi al regime
autorizzatorio previgente (per le acque reflue urbane e domestiche) e quelli
autorizzati (per le acque reflue industriali);
4) Il termine triennale di adeguamento (12 giugno 2002) previsto dall’art. 62,
comma 11, si estende anche agli scarichi esistenti per i quali l’obbligo di
autorizzazione preventiva è stato introdotto dal D. Lgs. 152/1999 e, pertanto,
non autorizzati.
In questo contesto normativo si inserisce il differimento dei termini
introdotto dall’art. 10-bis della Legge 200/2003 ed oggi prorogato al 31
dicembre 2004 dalla Legge 192/2004.
Tentiamo di delinearne l’ambito di efficacia:
1) E’ certamente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per l’adeguamento
degli scarichi, esistenti ed autorizzati, alle disposizioni del D. Lgs.
152/1999, in particolare ai diversi limiti di emissione degli scarichi;
2) E’, altresì, prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per presentare la
richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova disciplina, da
parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati. Detto differimento
di termini riguarda esclusivamente i titolari di autorizzazione che non
prevedevano termini di scadenza. Per tutti gli altri vige il principio sancito
dall’art. 62, comma 11, per i quali l’obbligo di richiedere l’autorizzazione
coincideva con la scadenza della medesima.
3) L’inciso “ancorchè non autorizzati”, contenuto nell’art. 10-bis, non può
che riferirsi esclusivamente ai casi previsti dall’art. 62, comma 11, del D.
Lgs. 152/1999 di “scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva
è stato introdotto dalla presente normativa” (cioè dal D. Lgs. 152/1999).
Ciò in quanto l’art. 10-bis del D. L. 147/2003 (e la proroga di cui all’art. 1
comma 2 della L. 192/2004) di cui trattasi:
a) introduce un differimento di termini già previsti dall’art. 62, comma 11, e
già definiti nelle varie fattispecie dalla medesima norma; infatti il tenore
letterale
della norma “I termini di cui all’art. 62, comma 11, del decreto legislativo
11 maggio 1999 n. 152 sono differiti fino ad un anno…”, chiarisce che l’ambito
di operatività della disposizione è circoscritto ai termini ed alle
fattispecie già previste dall’art. 62, comma 11, e non a situazioni nuove;
b) non introduce alcuna modifica nei principi generali del D. Lgs. 152/1999 e,
nello specifico, alla definizione di scarico esistente di cui all’art. 2,
lett. cc-bis;
A interpretare diversamente, cioè ad estendere il termine di adeguamento anche
a tutti gli scarichi non autorizzati, sebbene avessero l’obbligo
dell’autorizzazione preventiva già nel vigore della Legge Merli, equivarrebbe
ad una sostanziale disapplicazione dell’intero D. Lgs 152/1999, nella parte
relativa alla disciplina delle autorizzazioni allo scarico nonché al regime
sanzionatorio introducendo una moratoria generale fino al 31 dicembre 2004 e
legittimando qualunque violazione alle disposizioni vigenti, quanto meno per
quanto riguarda gli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999.
Pertanto, l’attuale proroga al 31 dicembre 2004 del termine non introduce
alcuna sanatoria per gli scarichi esistenti e non autorizzati e va applicato
nel modo seguente:
1) E’ prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per l’adeguamento degli
scarichi
esistenti ed autorizzati alle disposizioni del D. Lgs. 152/1999;
2) E’, altresì, prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per presentare la
richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova disciplina, da
parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati, le cui
autorizzazioni non prevedevano termini di
scadenza;
3) L’inciso “ancorchè non autorizzati” contenuto nell’art. 10-bis comporta il
differimento al 31 dicembre 2004 dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione
soltanto per gli eventuali scarichi per i quali la normativa previgente al D.
Lgs. 152/1999 non imponeva l’obbligo di autorizzazione preventiva;
4) Ne consegue che possono beneficiare del differimento dei termini di
adeguamento introdotti dall’art. 10-bis e prorogati dalla Legge 192/2004 esclusivamente:
a) Gli scarichi esistenti ed autorizzati alla data del 13.06.1999, secondo
quanto
definito dall’art. 2, lett. cc-bis del D. Lgs. 152/1999;
b) Gli scarichi esistenti ancorchè non autorizzati alla data del 13.06.1999,
soltanto nel caso in cui la normativa previgente al D. Lgs. 152/1999 non
imponeva l’obbligo di autorizzazione preventiva.
5) Va precisato, infine, che il differimento al 31 dicembre 2004 non si
applica al termine di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 152/1999 (obbligo
di convogliare gli scarichi sul suolo esistenti in corpi idrici superficiali,
in reti fognarie o di destinarli al riutilizzo), che resta fissato al 31
dicembre 2003, come disposto dall’art. 25 della Legge 31.07.2002 n. 179,
nonché agli altri diversi termini di adeguamento indicati dal D. Lgs.
152/1999.
ACQUE METEORICHE
L’art. 1 della medesima Legge 192/2004 ha introdotto le seguenti ulteriori
disposizioni:
“3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici
impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti
tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non
necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di
attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di
movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali,
dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il
rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di
determinare efettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare
entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater
è afidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di
servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa”.
Diverse questioni interpretative sorgono dalla lettura della norma:
1) Non è chiaro se la definizione contenuta al comma 3-ter è applicabile
esclusivamente agli scarichi recapitanti in laguna di Venezia oppure è da
considerare una definizione generale che integra l’art. 39 del D. Lgs.
152/1999;
2) Non è chiaro se gli adempimenti previsti siano riferiti agli scarichi
recapitanti direttamente in laguna di Venezia o va estesa anche agli scarichi
recapitanti nel “bacino scolante in Laguna di Venezia”, di cui al “Piano per
la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore
2000”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 1 marzo
2000 n. 24 e successive modifiche e integrazioni.
3) Non è chiaro in cosa consista il “piano di adeguamento” di cui al comma
3-quater, posto che è riferito alle situazioni che “non necessitano di alcuna
autorizzazione agli scarichi”;
4) Non è chiaro a quale “regolamento” debba riferirsi il Magistrato alle acque
per la “validazione dei piani di adeguamento”.
Nessun chiarimento viene offerto dai lavori preparatori parlamentari.
Al riguardo, nel resoconto stenografico dell’assemblea, si legge
esclusivamente:
“sono stati introdotti quattro commi aggiuntivi, dal 3-bis al
3-quinqies, che contengono una disciplina speciale e derogatoria sugli
scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella laguna di
Venezia. La finalità della norma è ricavabile dal comma 3-bis e sembra essere
sostanzialmente quella di sottrarre alcuni scarichi, che non contengono
sostanze pericolose, dall’obbligo di autorizzazione, alla quale sono oggi
sottoposti sulla base del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della
disciplina speciale sugli scarichi nella laguna di Venezia, trattandosi nello
specifico di distinguere le cosiddette acque meteoriche di dilavamento su
superfici impermeabili, che non contengono alcun tipo di sostanza pericolosa,
dalle restanti acque derivanti da attività produttive”.
Pertanto, in assenza di diverse indicazioni in merito e considerato quanto
disposto dall’art. 39 del D. Lgs. 152/1999 e dalle nuove disposizioni della
Legge 192/2004, in sede di prima applicazione si ritiene che:
1) Gli adempimenti di cui trattasi siano riferibili agli scarichi recapitanti
direttamente in laguna di Venezia;
2) La definizione di cui al comma 3-ter possa offrire indicazioni generali, in
assenza della disciplina regionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 152/1999;
3) In merito agli adempimenti richiesti per le acque meteoriche recapitanti in
laguna e per i relativi “piani di adeguamento”, si debba necessariamente
rinviare alle determinazioni del Magistrato alle Acque sull’argomento.
Al riguardo, la Provincia di Treviso ha predisposto proprie linee guida
relative alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali
industriali, già esitate con parere favorevole dalla Commissione Tecnica
Provinciale per l’Ambiente in data 20 marzo 2001 ed approvate definitivamente
con provvedimento n. 981/24357/2003 del 18.03.2003, cui si continuerà a fare
riferimento in attesa della disciplina regionale di cui all’art. 39 del D.
Lgs. 152/19991.
dott. Carlo Rapicavoli
Dirigente del Settore Gestione del Territorio
della
Provincia di Treviso