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Determinazione 23 gennaio 2008
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Indicazioni operative sugli appalti riservati - Articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2/2008).
(GU n. 42 del 19-2-2008- Suppl. Ordinario n.38)
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
Il presente atto di determinazione si propone di fornire alcune linee di
indirizzo per la corretta applicazione delle norme che consentono di
attribuire rilievo, nel settore degli appalti, agli aspetti sociali e/o
ambientali.
Al riguardo, la Commissione europea, con distinte comunicazioni
interpretative («Gli appalti pubblici nell'Unione europea» dell'11 marzo
1998, seguita dalle due comunicazioni del 2001 sugli aspetti ambientali
e sociali), aveva fornito indicazioni in materia. Le direttive n.
17/2004 e n. 18/2004 hanno poi previsto disposizioni specifiche sulla
possibilita' di tenere in considerazione, nell'affidamento e/o
nell'esecuzione di contratti pubblici, criteri sociali e ambientali.
Nel recepire le suddette direttive, quindi, il decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ha in primo luogo stabilito, all'art. 2, recante i
«Principi», che «il principio di economicita' puo' essere subordinato,
entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e
dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile».
Esso ha inoltre inserito, nella parte relativa ai «requisiti dei
partecipanti alle procedure di affidamento», dedicata quindi ai profili
soggettivi della procedura di appalto, l'art. 52 sugli appalti
riservati, che attribuisce alle stazioni appaltanti la facolta' di
riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti, o in
considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori
protetti, oppure riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di
lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati e'
composta di disabili.
Appare opportuno chiarire alcuni aspetti attinenti le predette
disposizioni, ai fini della loro corretta applicazione.
L'art. 52, infatti, contempla l'istituto dei laboratori protetti e
l'istituto dei programmi di lavoro protetti, non definiti a livello
normativo, ed esige un coordinamento con la legislazione nazionale
vigente relativa alle cooperative sociali e alle imprese sociali, la
quale e' espressamente fatta salva dalla medesima disposizione del
codice dei contratti.
Data la rilevanza delle questioni prospettate, l'Autorita' ha proceduto
ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti delle associazioni
delle cooperative e delle imprese e con i ministeri interessati, nonche'
con l'ANCI e l'UPI.
Tutti i partecipanti alle audizioni hanno rilevato l'importanza delle
tematiche in questione ed hanno espresso altresi' l'esigenza di un atto
di indirizzo dell'Autorita' che dia indicazioni utili alle stazioni
appaltanti ed alle imprese.
Ritenuto in diritto - Appalti riservati (art. 52, decreto legislativo n.
163/2006).
L'art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che le stazioni
appaltanti possano riservare la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici, a laboratori protetti nel
rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto
di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori
interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o
della gravita' del loro handicap, non possono esercitare un'attivita'
professionale in condizioni normali.
Al fine di potersi avvalere della disposizione in parola, le stazioni
appaltanti devono rendere nota la propria intenzione dandone indicazione
nel bando di gara (i modelli di bando soprasoglia contengono la
specificazione nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare
l'appalto).
Con l'art. 52 il legislatore ha inteso perseguire le esigenze sociali di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006
introducendo una deroga alle condizioni normali di concorrenza in favore
di soggetti giuridici e di programmi che promuovono l'integrazione o la
reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Il perseguimento di
un obiettivo di tipo sociale attraverso lo strumento dell'appalto
pubblico avviene, quindi, nel caso dell'art. 52, attraverso la creazione
di una riserva di partecipazione operante sia sotto il profilo
soggettivo (laboratori protetti) che oggettivo (programmi protetti), in
entrambi i casi caratterizzata dall'impiego maggioritario di disabili.
Detta riserva consente di salvaguardare la posizione degli stessi
ponendoli al di fuori di meccanismi esclusivamente concorrenziali.
Come premesso, sia i laboratori protetti che i programmi protetti sono
istituti che la normativa nazionale vigente non prevede.
Entrambi fanno la loro comparsa per la prima volta, a livello
comunitario, nella Relazione del Parlamento Europeo sulla proposta di
direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, del 29
ottobre 2001 e, sulla base di quanto ivi previsto e confermato in atti
comunitari successivi, sono entrambi caratterizzati dall'impiego di
oltre la meta' di lavoratori disabili, da intendersi quali portatori di
handicap con esclusione, pertanto, delle altre categorie svantaggiate
per motivi diversi dalla disabilita'.
La disciplina nazionale di recepimento di numerosi Paesi europei, quali
Francia, Regno Unito, Spagna e Irlanda, che, al contrario dell'Italia,
prevedono nei loro ordinamenti gli istituti di che trattasi, si conforma
alla previsione del legislatore comunitario facendo chiaramente
riferimento alla necessita' che, ai fini della riserva, venga sempre
integrata la condizione dell'impiego della maggioranza di lavoratori
disabili.
In Italia, tenuto conto dell'attuale lacuna normativa, occorre definire
le condizioni oggettive che devono ricorrere ai fini
dell'identificazione dei laboratori protetti.
Allo scopo, si ritiene che, affinche' la norma non rimanga una semplice
enunciazione e sia effettivamente applicata, debbano essere
cumulativamente posseduti dal soggetto che intende essere riconosciuto
quale laboratorio protetto ai fini dell'art. 52 i seguenti requisiti:
a) essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente
normativa, che eserciti in via stabile e principale un'attivita'
economica organizzata;
b) prevedere nei documenti sociali, tra le finalita' dell'ente, quella
dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
c) avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che,
in ragione della natura o della gravita' del loro handicap, non possono
esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali.
Per quanto attiene il requisito sub c), si ritiene che per disabili
debbano intendersi le persone in eta' lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali, i portatori di handicap intellettivo e
le persone non vedenti e sordomute (legge 12 marzo 1999, n. 68).
Per cio' che concerne il coordinamento con la vigente normativa in
materia di cooperative sociali e imprese sociali, la clausola di
salvaguardia posta all'inizio dell'art. 52 («Fatte salve le norme
vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali») sta ad
indicare che le due discipline - quella dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 163/2006 e quella della legge n. 381/1991 e successive
modificazioni ed integrazioni si muovono in ambiti distinti.
Si deve infatti considerare che le cooperative sociali di cui all'art.
1, lettera b), della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed
integrazioni svolgono attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate e devono possedere un organico costituito
almeno per il 30% da persone disagiate (invalidi fisici, psichici e
sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti,
alcolisti, i lavoratori minorili in situazioni di difficolta'
familiare). Inoltre, l'art. 5 della richiamata legge n. 381/1991 e
successive modificazioni ed integrazioni prevede, al comma 1, che gli
enti pubblici, compresi quelli economici e le societa' a partecipazione
pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono
attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi
(escluso la fornitura di beni e servizi socio-sanitari ed educativi)
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche in
deroga alla disciplina in materia di contratti sottosoglia della
pubblica amministrazione e, al comma 4, che nei bandi di gara di appalto
e nei capitolati d'oneri relativi a forniture di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi, gli enti pubblici, compresi
quelli economici e le societa' a partecipazione pubblica, possono
inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il
contratto con l'impiego delle persone svantaggiate.
Pur essendo entrambe le disposizioni (art. 52 del decreto legislativo n.
163/2006 e legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni)
finalizzate al perseguimento di fini sociali, tuttavia dall'analisi
della normativa emerge che le due figure laboratorio protetto e
cooperativa sociale non coincidono, in quanto i requisiti richiesti per
il riconoscimento della figura del laboratorio protetto non
corrispondono a quelli normativamente previsti in capo alle cooperative
sociali, sia per quanto riguarda le categorie di persone individuate
(persone svantaggiate e non solo disabili) sia per quanto attiene alla
percentuale minima di organico che deve essere costituita da dette
persone svantaggiate.
Cio', tuttavia, non comporta che le cooperative sociali di cui all'art.
1, lettera b), della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed
integrazioni non possano essere riconosciute come laboratori protetti,
ma anzi, data l'autonomia degli ambiti di applicazione, ne deriva che
esse, come d'altronde ogni altro soggetto giuridico, possono
accreditarsi quali laboratori protetti, e quindi avvalersi della riserva
di cui all'art. 52, a condizione che possiedano i requisiti sopra
individuati. In tal caso, la partecipazione alla gara per detti soggetti
avverra' in applicazione del citato decreto legislativo n. 163/2006.
Per quanto concerne la riserva a favore dei programmi di lavoro
protetto, essa non si fonda sulla qualifica soggettiva dei partecipanti
alla gara ma sul ricorso, da parte delle imprese partecipanti, nella
fase esecutiva dell'appalto, all'impiego, in numero maggioritario, di
lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravita' del
loro handicap, non possono esercitare un'attivita' professionale in
condizioni normali. In tali casi, pertanto, la partecipazione alla gara
deve intendersi riservata ai soggetti di cui all'art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006, anche privi dei requisiti necessari ai fini del
riconoscimento come laboratori protetti, che si avvalgono, ai fini
dell'esecuzione dello specifico appalto, di piani che vedono coinvolti
una maggioranza di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi
conclusi con soggetti operanti nel settore sociale.
La disciplina di cui all'art. 52, data la collocazione nella Parte II -
Titolo I del decreto legislativo n. 163/2006, si applica agli appalti di
valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonche', in
mancanza di espressa previsione contraria, anche agli appalti
sottosoglia.
Infine, un'ultima attenta valutazione va dedicata ai requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara.
L'espresso richiamo, contenuto nell'art. 52, al rispetto della normativa
vigente deve intendersi riferito al rispetto dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale richiesti per la partecipazione alle
procedure ad evidenza pubblica. Come previsto nell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006, infatti, al perseguimento di obiettivi
di tipo sociale puo' essere subordinato il solo principio
dell'economicita' ma non anche, evidentemente, i principi di
affidabilita' morale e professionale dell'operatore economico o la
qualita' delle forniture, delle prestazioni e delle opere. Pertanto, ai
soggetti che si avvalgono della riserva di cui all'art. 52 deve essere
richiesto il possesso dei requisiti generali di partecipazione e di
quelli speciali previsti in ragione della tipologia dell'appalto.
Tuttavia, nella definizione dei requisiti di partecipazione, le stazioni
appaltanti dovranno attenersi al rispetto del principio di
proporzionalita' che, nel caso di specie, dovra' essere declinato sia
con riferimento all'oggetto dell'appalto e alle sue caratteristiche
specifiche sia con riferimento all'obiettivo sociale che si e' inteso
perseguire con l'introduzione della riserva.
In particolare, le stazioni appaltanti devono:
specificare nel bando di partecipazione il possesso dei requisiti di
ordine generale, i requisiti di idoneita' professionale, la capacita'
economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui agli articoli
38-42 del decreto legislativo n. 163/2006;
specificare nel bando di gara il criterio di selezione delle offerte
(prezzo piu' basso o offerta economicamente piu' vantaggiosa) e la
modalita' di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli
articoli 81-84 e 86-88 del decreto legislativo n. 163/2006;
disporre le specifiche tecniche relative all'appalto conformemente alle
previsioni del codice dei contratti (art. 68).
Per quanto riguarda la capacita' economica e finanziaria, occorre
precisare che la cifra d'affari deve essere proporzionale all'importo
posto a base di gara.
Particolare cura, inoltre, dovra' essere posta nella predisposizione del
capitolato d'oneri con riferimento agli «oneri ed obblighi speciali»,
quali, a titolo esemplificativo, le modalita' ed i tempi di utilizzo del
personale disabile per l'intera durata del contratto.
In base a quanto sopra considerato
IL CONSIGLIO
con riferimento agli appalti riservati (art. 52), e' dell'avviso che:
a) possono essere riconosciuti laboratori protetti ai sensi dell'art. 52
del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni i soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti
requisiti:
1. essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente
normativa, che esercita in via stabile e principale un'attivita'
economica organizzata;
2. prevedere nei documenti sociali, tra le finalita' dell'ente, quella
dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
3. avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che,
in ragione della natura o della gravita' del loro handicap, non possono
esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali;
b) possono avvalersi della riserva a favore dei programmi di lavoro
protetti anche soggetti giuridici diversi dai laboratori protetti che
ricorrono, per l'esecuzione dello specifico appalto, all'impiego, in
numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della
natura o della gravita' del loro handicap, non possono esercitare
un'attivita' professionale in condizioni normali, anche sulla base di
accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale;
c) il ricorso alle procedure di cui all'art. 52 del codice richiede: la
pubblicazione del bando con la finalita' di rendere noto l'appalto ai
soggetti interessati;
la previsione dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e di
ordine speciale) in maniera analoga agli appalti non riservati nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
Roma, 23 gennaio 2008
Il Presidente relatore: Giampaolino