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Determinazione 5 marzo 2008
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008).
(GU n. 64 del 15-3-2008)
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante «Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia» e' stata introdotta
la necessita' di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un
«documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (di seguito
DUVRI) ed e' stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti
relativo al «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse»
soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo
relativo alla sicurezza.
Ai sensi dell'art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro
nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o piu'
decreti legislativi per il «riassetto e la riforma delle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro».
La prima novita' di rilievo operata dalla legge n. 123/2007 e' contenuta
nell'art. 3, comma 1, lettera a), il quale modifica l'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626, riguardante il
«miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro».
La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro
committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra
committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento
unico di valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure
adottate per l'eliminazione delle «interferenze». La medesima
disposizione aggiunge che «Tale documento e' allegato al contratto
d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi».
Un'altra importante novita' e' stata introdotta con l'art. 8 della legge
n. 123/2007, che modifica il comma 3-bis dell'art. 86 del decreto
legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede
che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture». Il citato art. 8, ha altresi' introdotto un comma 3-ter
dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: «Il costo relativo alla
sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta».
Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della
sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e
delle forniture - devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente
valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle
loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attivita'.
Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la
stazione appaltante dovra' valutarne la congruita' rispetto all'entita'
e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine,
normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e
forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86,
comma 3-ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.
Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche gia'
insorte nell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti
di servizi e forniture, l'Autorita' ha proceduto ad effettuare apposite
audizioni con i rappresentanti dell'ANCI - Associazione nazionale comuni
italiani, dell'UPI - Unione delle province d'Italia, di ITACA - Istituto
per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilita'
ambientale, del Ministero del lavoro e previdenza - Direzione generale
per le politiche previdenziali, del Ministero della solidarieta' sociale
- Direzione generale della tutela cond. lav., dell'ANCE - Direzione
generale relazioni industriali e Direzione generale sicurezza
costruzioni, dell'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, della
CNA costruzioni - Conf. naz. artig. piccola e media impresa, della
CONFAPI, della CONFINDUSTRIA, dell'Associazione nazionale ingegneria
della sicurezza, della FILCA - CISL, della FILLEA - CGIL, dell'INAIL,
dell'INPS, di ASSTRA - Associazione trasporti, dell'ANAEPA, della
FILCAMS - CGIL, della TUCS - UIL, della FISASCT - CISL, della FENEAL -
UIL.
In tali audizioni e' emersa l'importanza della tematica sulla sicurezza
e l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorita' che dia indicazioni
utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese; sono stati, inoltre,
forniti importanti contributi che hanno concorso a chiarire alcuni
aspetti della normativa in materia.
Ritenuto in diritto
Le citate novita' introdotte dalla legge n. 123/2007 in materia di
sicurezza creano difficolta' operative alle Stazioni appaltanti con
particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiche',
non c'e', allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista
per gli appalti di lavori (decreto legislativo n. 494/1996 e decreto del
Presidente della Repubblica n. 222/2003), che dia indicazioni specifiche
sia sulle modalita' di redazione del DUVRI, sia sulle modalita' di
valutazione dei relativi costi.
Gli aspetti che si ritiene di dover chiarire riguardano in particolare:
A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del
DUVRI;
B. Valutazione dei costi della sicurezza;
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del
DUVRI
Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto
dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del
datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il
coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori
autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni
appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come
superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei
luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza».
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un
«contatto rischioso» tra il personale del committente e quello
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti
nei luoghi in cui verra' espletato il servizio o la fornitura con i
rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del
DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i
contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni
di dettaglio sulle modalita' operative per la sua redazione.
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere
redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non
devono essere riportati i rischi propri dell'attivita' delle singole
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto
trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore
di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo
tali rischi.
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si
ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti
e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza e'
pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione
dell'eventuale esistenza di interferenze e' stata comunque effettuata,
anche se solo per escluderne l'esistenza.
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di
interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare
interferenti i seguenti rischi:
derivanti da sovrapposizioni di piu' attivita' svolte da operatori di
appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell'appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba
operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita'
propria dell'appaltatore;
derivanti da modalita' di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell'attivita' appaltata).
Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla
valutazione dei rischi da interferenza le attivita' che, pur essendo
parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti
alla giuridica disponibilita' del committente e, quindi, alla
possibilita' per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi
gli adempimenti di legge.
Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o
forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove e' presente un
datore di lavoro che non e' committente (scuole, mercati, musei,
biblioteche). In tali fattispecie e' necessario che il committente (in
genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di
lavoro del luogo ove si svolgera' materialmente la fornitura o il
servizio.
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da
interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo
esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non
solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici,
ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso
la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico
esterno.
Per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei
costi della sicurezza:
la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano
necessarie attivita' o procedure suscettibili di generare interferenza
con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e
prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli
ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e
coordinamento, come precisato nel seguito);
i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della
Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi
messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche
non sede dei propri uffici;
i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la
stazione appaltante.
La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ha poi chiarito che il DUVRI e' un documento «dinamico», per cui la
valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto
deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate,
quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel
caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della
valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi
necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorche', in fase
di esecuzione del contratto, emerga la necessita' di un aggiornamento
del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano
di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la
stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e
coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la
redazione del DUVRI.
Infine, si fa presente che il DUVRI e' un documento tecnico, che dovra'
essere allegato al contratto di appalto, poiche' l'appaltatore dovra'
espletare le attivita' ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi.
Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche
tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve
consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione
di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo
a disposizione dei partecipanti alla gara.
B. Valutazione
dei costi della sicurezza
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia
agli appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto compatibili,
alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i
rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione
fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i
locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di
sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi dovra' essere congrua, analitica per singole voci,
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso
in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la
stima dovra' essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi
dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla
sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati
separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto
tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore
dell'esecuzione e' tenuto a verificare che l'appaltatore committente
corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.
Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui e' prevista la
possibilita' per gli offerenti di presentare varianti, quando il
criterio di aggiudicazione della gara e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti
pubblici) o quando emerge la necessita' di modifiche in corso di
esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere
tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.
114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe
verificare la necessita' di modificare il DUVRI, attivita' che puo'
comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per
interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunita' da parte della
stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce
relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.
Non e' da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e
coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al
contratto emerga la necessita' di apportare modifiche al documento gia'
posto a base d'appalto.
In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice, relativamente ai
lavori, puo', quindi, prevedersi in tale fase la possibilita' per
l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che
naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da
parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lettera a) del
codice prevede infatti che entro trenta giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario puo' presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento.
Si evidenzia, quindi, l'opportunita' di inserire nel capitolato d'oneri
una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o
non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potra' essere aggiornato
dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del
contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo incidenti sulle modalita' realizzative; tale documento
potra', inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da
formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della
valutazione del committente.
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso
In merito al novellato art. 86, comma 3-bis del Codice dei contratti
pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili
a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e
protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di
interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l'applicazione delle
misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi
ai rischi relativi alle proprie attivita'.
Per risolvere questa problematica e' necessario considerare che le
modifiche all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano
nell'ambito dei «criteri di valutazione delle offerte anormalmente
basse», come recita espressamente la titolazione della disposizione
citata. In quest'ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione
appaltante di valutare, nella verifica della congruita' delle offerte,
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto,
deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture.
D'altro canto anche l'art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice
dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che
devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui
rispetto all'entita' e caratteristiche dei servizi e delle forniture».
Va inoltre considerato che la piu' volte citata Circolare del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che «.., per tutti
gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato
l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di
valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici propri dell'attivita' svolta».
Infine, occorre rilevare che i rischi dell'attivita' svolta da ciascuna
impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non e'
possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realta'
organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la
fornitura, realta' cui sono strettamente connessi i rischi delle
relative attivita'.
Sulla base di quanto sopra discende che:
1) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita'
svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di
elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal
mercato;
2) per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la
eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti
dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di
verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al
precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata
anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte
anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).
Conclusioni
Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene che:
A. per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei
costi della sicurezza:
a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano
necessarie attivita' o procedure suscettibili di generare interferenza
con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e
prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b) i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della
stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi
messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del
servizio, anche non sede dei propri uffici;
c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la
stazione appaltante.
B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le
misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel DUVRI,
richiamate in precedenza.
C. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita'
svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di
elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal
mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei
rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta
e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti
costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla stazione appaltante.
Roma, 5 marzo 2008
Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier