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Deliberazione 24 gennaio 2008
Autoritą per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Entita' e modalita' di versamento del contributo a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008).
(GU n. 23 del 28-1-2008)
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza,
nonche' le relative modalita' di riscossione;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1,
comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la
parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto
dall'art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n.
266 per l'anno 2006;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che
prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici assume la
denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed
ulteriori competenze;
Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)» (tabella C) che prevede il finanziamento di Euro
3.789.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2008, a favore
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Vista la deliberazione di questa Autorita' del 20 dicembre 2007, con cui
e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;
Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2008, i costi di
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del
bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo
l'entita' e le modalita' previste dal presente provvedimento;
Vista la deliberazione di questa Autorita' del 20 dicembre 2007, con cui
e' stato approvato lo schema del presente provvedimento; Sentiti gli
operatori del settore;
Vista la nota del 21 dicembre 2007, con cui tale schema e' stato
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze;
Rilevato che e' trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art.
1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state
formulate osservazioni;
Preso atto dell'intervenuta esecutivita' del presente provvedimento;
Delibera:
Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i
seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli
32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di
scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2.
Entita' della contribuzione per i contratti di lavori pubblici,
forniture e servizi
1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a
versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, con le modalita' e i termini di cui
all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:
=====================================================================
Importo posto a base | |
di gara (in migliaia |Quota per le stazioni | Quota per ogni
di euro) | appaltanti (in euro) |partecipante (in euro)
=====================================================================
da 150 fino ad un | |
importo inferiore a | |
500 | 150,00 | 20,00
---------------------------------------------------------------------
da 500 fino ad un | |
importo inferiore a | |
1000 | 250,00 | 40,00
---------------------------------------------------------------------
da 1000 fino ad un | |
importo inferiore a | |
5000 | 400,00 | 70,00
---------------------------------------------------------------------
oltre 5000 | 500,00 | 100,00
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a
favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi
risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
finanziario.
Art. 3.
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente
provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto
dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine
di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento
dell'attribuzione, da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che
deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o
nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del
predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure
esonerate dall'obbligo di contribuzione.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento
sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di
ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono
tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata
dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di
esclusione dalla procedura di gara.
3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente provvedimento
sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta
giorni dall'approvazione del proprio bilancio.
4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, le stazioni
appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo
lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che
partecipano a uno o piu' lotti devono versare il contributo per ogni
singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo
importo.
5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la
propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui
all'art. 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresi'
indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui
al comma 1 del presente articolo.
6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni
operative presenti sul sito dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
7. L'Autorita' si riserva la facolta' di concordare con le stazioni
appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalita' di
pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.
Art. 4.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di
cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal
presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione
coattiva ai sensi della normativa vigente.
Art. 5.
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.
Roma, 24 gennaio 2008
Il presidente: Giampaolino