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Comunicato
Autoritą per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi
(GU n. 94 del 21-4-2008)
IL PRESIDENTE
Premesso:
che con precedenti comunicazioni dell'Autorita', pubblicate nelle
Gazzette Ufficiali n. 257 del 2 novembre 1999, n. 293 del 15 dicembre
1999 e n. 43 del 22 febbraio 2000, sono state rese note le modalita' per
l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti
pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori di importo sia
inferiore sia superiore a 150.000 euro;
che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»,
estendendo la vigilanza dell'Autorita' anche ai contratti pubblici di
servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, hanno determinato
la necessita' di modificare la struttura della rilevazione dei dati
informativi di interesse;
che l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, cosi' come
modificato dall'art. 1 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
113/2007, prevede la possibilita', per la Sezione centrale
dell'Osservatorio, di potersi avvalere delle Sezioni regionali
competenti per territorio per l'acquisizione dei dati informativi sui
contratti pubblici;
che occorre dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 7,
comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, estendendo la rilevazione
dei dati agli ulteriori elementi informativi utili relativi ai contratti
di servizi e forniture, nonche' ai contratti esclusi, provvedendo
contestualmente alla ridefinizione del previgente sistema di rilevazione
dei dati sui contratti di lavori;
che sussiste l'esigenza di rendere omogeneo l'intero sistema on-line
delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nel contesto della piu' generale
razionalizzazione/integrazione di tutti i sistemi informativi esistenti
e della sua integrazione con il sistema informativo di monitoraggio
delle gare (SIMOG).
Visto:
il comunicato dell'Autorita' in data 3 aprile 2007 relativo alla
trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo inferiore alla
soglia dei 150.000 euro;
il comunicato dell'Autorita' in data 31 luglio 2007 relativo alla
trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla
soglia dei 150.000 euro;
il deliberato dell'Autorita' in data 24 gennaio 2008 recante
disposizioni attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008 e le relative istruzioni
operative;
il comunicato dell'Autorita' in data 30 gennaio 2008 relativo alla
trasmissione dei dati dei contratti pubblici «esclusi» di importo
superiore ai 150.000 euro.
Comunica:
1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte dei
soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo
superiore ai 150.000 euro, dovra' essere assicurato unicamente mediante
le apposite procedure informatiche che saranno rese disponibili sui siti
web dell'Autorita' e delle Regioni e Provincie Autonome, secondo le
seguenti modalita':
a) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o
aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse
nazionale o sovra regionale, dovra' essere assicurata ricorrendo all'uso
delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web
dell'Autorita' all'indirizzo http://www.avcp.it entro 30 giorni a far
data dalla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
b) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di
interesse regionale, provinciale e comunale dovra' essere assicurata
ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese
disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero -
nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia
operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui
alla precedente lettera a). A tal fine le Sezioni regionali
dell'Osservatorio provvedono, entro i 30 giorni successivi alla
pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, a render note con apposito avviso le modalita'
operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale,
provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti
pubblici.
2. Che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:
a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i
quali si e' pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data
dal 1° maggio 2008;
b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o
speciali, per i quali si e' pervenuti all'aggiudicazione o
all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008.
3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:
a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
d) fase di conclusione del contratto;
e) fase di collaudo.
La comunicazione di cui alla lettera c) non e' obbligatoria per i
contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui
importo e' inferiore ai 500.000 euro.
Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli
ulteriori dati relativi a:
f) ritardi o sospensioni nella consegna;
g) accordi bonari;
h) sospensioni;
i) varianti;
j) subappalti;
k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.
4. Che l'invio dei dati di cui al punto 3, lettera a) deve avvenire, ai
sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni
dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura
negoziata.
5. Che i termini per l'invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c),
d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di
ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale e'
richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire
ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni
dal termine suddetto.
6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei
settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase
di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al
punto 3, lettera a); l'invio degli stessi deve avvenire, ai sensi
dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data
di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.
7. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e
forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati
nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni
appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra
regionale potra' effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui
ai precedenti punti 4, 5 e 6, entro il termine di 120 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e
forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati
nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni
appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale potra'
effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti
punti 4, 5 e 6, con le modalita' rese note dalle Sezioni regionali
competenti in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1,
lettera b).
9. Che le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e
forniture di competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed
Architettonici aventi sede nel capoluogo di Regione sono trasmessi dai
responsabili delle stesse alla Sezione centrale dell'Osservatorio per il
tramite della Sezione regionale territorialmente competente con le
modalita' rese note dalla stessa in attuazione di quanto prescritto al
precedente punto 1, lettera b).
10. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici
aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, ove gia'
iniziata, dovra' essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti,
utilizzando i sistemi in essere.
11. Che ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo capoverso del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti
precedenti, o che non rispetti i termini di invio e' sottoposto con
provvedimento dell'Autorita' alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro
51.545 se vengono forniti dati non veritieri.
Alla data del 30 aprile 2008 cessano di produrre i propri effetti i
precedenti comunicati dell'Autorita' relativi alla trasmissione dei dati
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei
150.000 euro, ed il comunicato in data 8 giugno 2005 relativo alla
comunicazione dei fatti specifici.
Con ulteriori comunicazioni saranno rese note:
a) le modalita' di trasmissione dei dati relative ai contratti di
lavori, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i
40.000 ed i 150.000, ed ai contratti di servizi e forniture, nei settori
ordinari o speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro,
a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe
a disposizione sui siti web dell'Autorita' e delle Regioni e Province
Autonome;
b) le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai contratti di
lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro
rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21,
22, 23, 24 e 26 (contratti esclusi) del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, a mezzo delle procedure informatiche che verranno
successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorita' e delle
Regioni e Provincie Autonome;
c) le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati
in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla
legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le
stesse.
Roma, 4 aprile 2008
Il presidente: Giampaolino