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Determinazione 11 Settembre 2007
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Cauzione definitiva - Interpretazione dell'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualita'. (Determinazione n. 7/2007).
(GU n. 223 del 25-9-2007)
Considerato in fatto.
E' stata di recente posta all'attenzione di questa Autorita' una
questione interpretativa concernente la cauzione definitiva che
l'esecutore del contratto di appalto e' tenuto a costituire a garanzia
dell'adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
Il quesito e' stato posto da una societa' che opera nel campo dei
servizi con riferimento alla portata normativa dell'art. 40, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione
all'estensione del beneficio inerente alla dimidiazione della cauzione
(originariamente previsto per gli appalti di lavori pubblici) anche agli
appalti di servizi e forniture.
Nella fattispecie, la societa', specializzata nel settore pulizie di
ambienti di lavoro e in possesso delle certificazioni di qualita' di cui
al comma 7, dell'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, ha posto
la questione all'atto della stipula di alcuni contratti di appalto
aggiudicati da prefetture dislocate in diverse aree del territorio
nazionale che, in sede di quantificazione del corrispettivo relativo
alla cauzione definitiva, hanno richiesto il versamento del relativo
importo in misura integrale, escludendo l'applicabilita' del beneficio
previsto dall'art. 40 cit. agli appalti di servizi e forniture.
Nella segnalazione si contestava, pertanto, l'operato delle
amministrazioni appaltanti, ritenuto sproporzionato e trasgressivo dei
principi comunitari e nazionali nell'ottica dell'unitarieta' della
disciplina da applicare.
Altro punto di disaccordo era quello relativo al computo dell'importo ai
fini della stipula della polizza fideiussoria, che e' calcolata dalle
dette prefetture sulla base dell'importo contrattuale comprensivo di
IVA, a differenza di quanto previsto dall'art. 113 del decreto
legislativo n. 163/2006, che ne prevede il calcolo unicamente sulla base
dell'importo contrattuale.
Il quesito, pur essendo posto per un caso specifico, presenta aspetti
interpretativi di carattere piu' generale che riguardano la possibile
applicazione della riduzione delle garanzie di esecuzione previste
dall'art. 40, comma 7, nell'ambito degli appalti di servizi e forniture.
L'esigenza di un intervento interpretativo da parte dell'Autorita'
emerge anche da una recente interpellanza parlamentare in cui si
contestano le modalita' di determinazione della cauzione definitiva
previste dall'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006,
ritenute inadeguate per gli appalti di servizi e forniture, e al tempo
stesso si evidenzia l'esigenza di fare chiarezza sull'applicabilita'
della riduzione del cinquanta per cento del deposito cauzionale anche
agli appalti di servizi e forniture.
Stante il rilievo della questione ed al fine di dirimere l'illustrato
contrasto interpretativo, l'Autorita' ritiene necessario emanare il
presente atto a carattere generale.
Ritenuto in diritto.
Con il decreto legislativo n. 163/2006 le garanzie di esecuzione e le
coperture assicurative, originariamente previste dall'art. 30, commi 2,
2-bis e 2-ter, della legge n. 109/1994 per i lavori pubblici, sono state
estese anche a servizi e forniture.
Infatti, l'art. 113 del citato decreto legislativo n. 163/2006, relativo
ai settori ordinari, obbliga l'esecutore del contratto a "costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento". Non si rileva nel Codice un obbligo
dell'esecutore a costituire una garanzia fideiussoria nel caso di
contratti pubblici nei settori speciali.
Il dato normativo di riferimento in tema di cauzioni va rinvenuto nelle
disposizioni di cui agli articoli 40, 75 e 113 del decreto legislativo
n. 163/2006.
L'art. 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) prevede al comma
7 che le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi
accreditati - ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - la certificazione del sistema
di qualita' conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema
usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono
ridotte del 50 per cento.
L'art. 113 disciplina le garanzie da assicurare per l'esecuzione del
contratto (garanzia definitiva), mentre l'art. 75, comma 1, prevede
l'obbligo di corredare l'offerta di ogni concorrente, che intenda
partecipare a gare di lavori, servizi e forniture, di una garanzia pari
al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o fideiussione (garanzia provvisoria).
Il successivo comma 7, dell'art. 75 dispone, senza alcuna distinzione
della tipologia del contratto (se di lavori, servizi o forniture), che
l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sia ridotto del
50% per gli operatori economici che, come nel caso dell'art. 40, comma
7, dispongano della certificazione del sistema di qualita' conforme alle
norme europee.
La riduzione dell'importo prevista per le imprese in possesso della
certificazione di qualita' e' quindi espressamente consentita nel caso
delle garanzie a corredo dell'offerta, mentre la questione
interpretativa si pone per i servizi e le forniture nella fase di
esecuzione del contratto. Infatti la disposizione che prevede tale
riduzione non e' inserita organicamente nel medesimo articolo che tratta
delle garanzie per l'esecuzione (art. 113), come invece avviene nel caso
dell'offerta (art. 75), ma e' riportata nell'art. 40 "Qualificazione per
eseguire lavori pubblici".
Nonostante il citato art. 40 tratti prevalentemente l'aspetto relativo
alla qualificazione, deve rilevarsi in primo luogo il richiamo in
parentesi agli articoli 47-49 della direttiva 2004/18/CE, che si
riferiscono non solo ai lavori, ma anche a servizi e forniture. Inoltre,
il comma 7, dell'art. 40 cit. non e' circoscritto al settore dei lavori
pubblici e nel contempo richiama gli articoli 75 e 113, che sono
applicabili ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
Sarebbe, peraltro, contraddittoria la disposizione che amplia
l'applicazione dell'istituto delle garanzie previste dalla legge n.
109/1994 e dal relativo regolamento di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 per i lavori anche a servizi e
forniture e, nel contempo, non consente la riduzione del 50% unicamente
per questi ultimi, che precedentemente all'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 163/2006 godevano di obblighi meno restrittivi rispetto
ai lavori.
Sul piano logico-giuridico, infatti, l'interpretazione restrittiva
dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, cui
seguirebbe l'impossibilita' per le imprese in possesso della
certificazione di qualita' di avvalersi della riduzione della cauzione
definitiva nelle procedure di appalto di servizi e forniture, non sembra
affatto coerente con la nuova impostazione normativa codificata dal
decreto legislativo n. 163/2006 in termini unitari per le procedure di
appalto di lavori, servizi e forniture, come emerge anche dalla
formulazione letterale dell'art. 40, comma 7, del Codice dei contratti
pubblici, che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di
lavori.
Del resto, laddove il legislatore ha inteso riservare un regime
giuridico differenziato per i lavori lo ha fatto espressamente, e la
conferma di cio' e' rinvenibile nell'art. 129 del Codice, che detta
ulteriori previsioni in tema di garanzie e coperture assicurative
specifiche per i lavori.
Relativamente all'ulteriore aspetto, riguardante la necessita' o meno di
considerare anche l'IVA nell'importo a base del calcolo della cauzione,
si rileva che l'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006
dispone che la garanzia fideiussoria e' costituita sulla base "del 10
per cento dell'importo contrattuale"; ne consegue che l'IVA, imposta
accessoria, peraltro variabile, non va inserita in quanto non e' parte
dell'importo contrattuale.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene che:
a) la riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per
cento per le imprese in possesso della certificazione di qualita' e'
applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli
di servizi e forniture;
b) la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per l'esecuzione del
contratto, e' costituita, ai sensi dell'art. 113, del decreto
legislativo n. 163/2006, sulla base "del 10 per cento dell'importo
contrattuale", con la conseguenza che l'IVA, imposta accessoria,
peraltro variabile, non va inserita.
Roma, 11 settembre 2007
Il presidente: Giampaolino
Il relatore: Brienza