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Determinazione 11 Luglio 2007
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. (Determinazione n. 6/2007).
(GU n. 178 del 2-8-2007)
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria ha richiesto un
parere a questa Autorita' in ordine ad una procedura di gara indetta
dalla medesima provincia per l'affidamento di incarichi di
progettazione; nel relativo bando e' richiesta, ai professionisti
concorrenti, la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (di seguito
Codice) e di una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del
medesimo decreto legislativo.
A parere dell'Ordine tali richieste sarebbero contrarie alle
disposizioni del codice che, all'art. 111, recepisce il previgente art.
30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplina
compiutamente le garanzie del progettista, mentre gli articoli 75 e 113
si riferireb-bero alle garanzie degli esecutori di lavori pubblici
oppure di contratti di forniture o servizi, diversi da quelli di
ingegneria attinenti ai lavori pubblici, disciplinati unicamente dal
suddetto art. 111.
La provincia di Alessandria ha invece evidenziato che l'art. 91 del
codice, che disciplina gli affidamenti dei servizi di ingegneria, fa
rinvio esplicito alla Parte II, Titoli I e II del codice, che
comprendono anche gli articoli 75 e 113 relativi rispettivamente alla
cauzione provvisoria ed a quella definitiva; non sussistono in tali
disposizioni deroghe espresse per gli affidamenti di incarichi tecnici,
ne' si rinvengono incompatibilita' tra dette cauzioni e la polizza di
responsabilita' civile del progettista, in quanto garanzie operanti in
riferimento a rischi diversi: a tutela dalla mancata stipula del
contratto e' posta la cauzione provvisoria; a tutela da inadempienze o
negligenze o mancata consegna degli elaborati e' posta la cauzione
definitiva; per errori o omissioni nella progettazione, emergenti dopo
la consegna del progetto, e' posta la polizza professionale.
Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi
interessi di settore, l'Autorita' ha convocato in audizione, in data 9
maggio 2007, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture, del
Consiglio nazionale degli ingegneri, dell'Associazione nazionale comuni
italiani e dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria.
Sulla base delle considerazioni svolte in tale sede ed al fine di
dirimere l'illustrato contrasto interpretativo sull'argomento, l'Autorita'
ritiene necessario emanare il presente atto a carattere generale.
Ritenuto in diritto.
In via preliminare sembra opportuno richiamare le disposizioni del
codice in materia di garanzie, precisando nel contempo che la disciplina
dettata dalla legge n. 109/1994, e successive modificazioni e' stata
estesa anche agli appalti di servizi e forniture.
Invero, nel predetto decreto legislativo la disciplina delle garanzie e'
contenuta in una serie di disposizioni ed in particolare negli articoli
75 (cauzione provvisoria), art. 113 (cauzione definitiva), art. 111
(garanzie dei progettisti), art. 129 (garanzie e coperture assicurative
per i lavori pubblici), art. 253, comma 19 (disposizioni transitorie in
materia di garanzie).
Ai sensi del citato art. 75 l'offerta, al momento della sua
presentazione, deve essere corredata da una garanzia pari al due per
cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, con le modalita'
ivi previste, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario, da svincolare automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto stesso.
L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risulti
affidatario; a norma di tale ultima disposizione, che disciplina
altresi' le modalita' di costituzione della garanzia, questa copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.
A norma del successivo art. 129, inoltre, all'esecutore dei lavori e'
richiesta, in aggiunta alle garanzie sopra indicate, una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da
erronea o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore).
Si richiama, infine, l'art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006, ai
sensi del quale nei contratti relativi a lavori, il progettista o i
progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti, a far
data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara
ovvero del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita' civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita'
di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi
che la stazione appaltante deve sopportare per le eventuali varianti di
cui all'art. 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento
della parcella professionale.
Dall'illustrato quadro normativo emerge, quindi, una disciplina delle
garanzie piuttosto frammentaria, in quanto contenuta in diverse
disposizioni, si' da lasciare spazio a dubbi interpretativi in ordine
all'estensione delle garanzie provvisoria e definitiva ai progettisti.
E cio' soprattutto con riferimento a quanto statuito dall'art. 91, comma
1, del codice ai sensi del quale "per l'affidamento di incarichi di
progettazione di cui all'art. 90 di importo pari o superiore a 100.000
euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e
titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
alla parte III, le disposizioni ivi previste".
Da tale disposizione sembrerebbe derivare l'estensione delle garanzie
previste dai citati articoli 75 e 113 contemplate proprio nella parte II,
Titolo I del codice anche alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione, con il conseguente obbligo per i progettisti di corredare
la propria offerta con la garanzia provvisoria e definitiva, in aggiunta
a quella contemplata nell'art. 111 del codice.
Al riguardo tuttavia occorre considerare le differenti finalita'
perseguite con le diverse forme di garanzia sopra richiamate.
La cauzione provvisoria e' richiesta come garanzia della serieta'
dell'offerta presentata dai partecipanti, con la funzione di garantire
la sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario;
l'efficacia della stessa e' limitata fino alla stipula del contratto,
posto che da tale momento opera la garanzia definitiva di cui all'art.
113, posta a tutela dell'amministrazione per i pregiudizi derivanti
dall'eventuale violazione degli obblighi contrattuali.
Garanzie, quindi, caratterizzate da una sostanziale correlazione e
continuita' operativa, tanto che la prima viene svincolata alla stipula
del contratto ed escussa automaticamente in caso di mancata
sottoscrizione dello stesso (art. 113, comma 4, codice).
Occorre quindi stabilire se simili garanzie siano compatibili con la
disciplina degli incarichi di progettazione o se invece siano riferite
esclusivamente agli esecutori.
Invero, dall'esame del quadro normativo di settore appare con chiarezza
che il Legislatore ha voluto disciplinare in maniera separata le
garanzie che devono essere presentate dall'esecutore rispetto a quelle
dei progettisti, con cio' riproponendo (con adattamenti) l'originaria
impostazione dell'art. 30 della previgente legge n. 109/1994, e
successive modificazioni.
E' quanto puo' desumersi dalla disciplina contenuta nel codice che
distingue l'art. 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei
progettisti, dagli articoli 75 e 113 riferiti invece agli esecutori.
Una tale impostazione testimonia la volonta' di dettare una disciplina
speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene
operare la sola polizza di responsabilita' civile dei progettisti.
Infatti, riguardo a tale garanzia anche in considerazione delle
caratteristiche della prestazione richiesta ai progettisti, ovvero
un'opera intellettuale, remunerata a tariffa e a consuntivo il
Legislatore ha specificato nell'art. 111 del codice che tale garanzia
copre i rischi derivanti dall'attivita' tecnico-professionale, ovvero le
nuove spese di progettazione e i maggiori costi per varianti dovute a
errori o omissioni progettuali.
Tale disposizione va inoltre coordinata con gli articoli 105
(progettista esterno) e 106 (progettista interno) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 che, come noto, continua a
trovare applicazione per quanto compatibile con le norme del codice in
attesa dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo.
Ebbene, ai sensi della predetta disciplina regolamentare, per maggior
costo deve intendersi la differenza fra i costi e gli oneri che la
stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a
causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che
essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da
errori ed omissioni; mentre per nuove spese di progettazione si
intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del
costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti
qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla
legge ed al regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti
anziche' al progettista originariamente incaricato.
Tali disposizioni stabiliscono inoltre che il progettista incaricato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilita' civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati.
La relativa polizza sara' poi emessa al momento dell'approvazione del
progetto.
Ratio delle disposizioni sopra riportate e' dunque quella di tutelare la
stazione appaltante, a far data dall'approvazione degli elaborati
progettuali e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio dai rischi derivanti da eventuali
ulteriori oneri di progettazione nelle circostanze illustrate.
Come si vede, dunque, sussiste per gli affidamenti di incarichi tecnici
una specifica disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale, porta ad
escludere l'applicazione delle ulteriori garanzie previste negli
articoli 75 e 113 del codice.
La polizza contemplata dal citato art. 111, deve cioe' intendersi come
esclusiva ed omnicomprensiva; in tal senso, il rinvio alla Parte II,
Titolo I e II del codice, per gli affidamenti di incarichi tecnici di
importo superiore ai 100.000 euro, contenuto nell'art. 91, comma 1, deve
intendersi come riferito alle sole parti del decreto legislativo n.
163/2006 compatibili con la disciplina relativa a tali incarichi e non,
invece, come rinvio tout court alle suddette disposizioni del codice.
Una simile considerazione sembra, altresi', avvalorata dalle
disposizioni dell'art. 129 del codice, ai sensi del quale "fermo
restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113, l'esecutore dei
lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita'
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione". Il chiaro riferimento agli articoli 75 e 113 ai soli
esecutori e l'esclusione dalla polizza ivi disciplinata della copertura
dei danni derivanti dalla erronea o insufficiente progettazione questi
ultimi coperti dalla polizza ex art. 111 del decreto legislativo n.
163/2006 sembrano confermare l'intento del legislatore di separare le
due discipline e la conseguente impossibilita' di estendere ed applicare
al progettista le garanzie riferite al solo esecutore.
Si ribadisce, infatti, che ai sensi dell'art. 111 del codice ed in
ragione della illustrata specificita' delle prestazioni professionali
dei progettisti, la polizza di responsabilita' civile ivi disciplinata
copre (tutti) i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita'
tecniche per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio come sopra indicati.
Una garanzia, quindi, omnicomprensiva cui e' connesso, peraltro, in caso
di mancata presentazione della stessa, l'esonero per le amministrazioni
medesime dal pagamento della parcella professionale.
Le considerazioni sopra illustrate inducono quindi a ritenere la
richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di
responsabilita' civile non solo un duplicato di garanzie a favore
dell'Amministrazione, ma anche una violazione dell'illustrata ratio
normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalita', le
relative discipline.
A cio' si aggiunga un aspetto non meno rilevante della questione.
La richiesta al progettista delle predette ulteriori garanzie
sostanzierebbe un onere economico aggiuntivo a carico dello stesso, con
aggravamento degli adempimenti di accesso alla gara, si' da minare
l'effettivo svolgimento della concorrenza in tale settore, soprattutto
con riferimento ai giovani professionisti.
Si produrrebbe, infatti, un aggravio a carico degli stessi, non
supportato da espressi riferimenti normativi e con il risultato,
peraltro, di determinare un trattamento di sfavore nei confronti dei
progettisti rispetto agli esecutori, in quanto destinatari di oneri
maggiori rispetto a questi ultimi.
Del resto, come considerazione conclusiva, puo' evidenziarsi che
quest'ultima disposizione riproduce, con adattamenti, l'art. 30, comma
5, della previgente legge n. 109/1994, e successive modificazioni, con
cio' confermando la pregressa ratio normativa in ordine alla
omnicomprensivita' della garanzia ivi contemplata.
Circostanza, questa, che consente di richiamare l'orientamento espresso
dall'Autorita' sull'argomento in vigenza della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni.
Si evidenzia al riguardo, in particolare, la deliberazione n. 51 del 31
marzo 2004, nella quale e' stato sottolineato come l'art. 30 della
predetta legge disciplini organicamente il sistema delle garanzie negli
appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di
progettazione e che, pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione
definitiva dovessero essere richieste esclusivamente negli appalti per
l'esecuzione di lavori, con esclusiva richiesta, negli affidamenti degli
incarichi tecnici, della sola polizza di cui all'art. 30, comma 5, della
legge quadro, determinandosi in caso contrario un aggravamento degli
oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con
possibili effetti limitativi della concorrenza.
Peraltro, l'avviso espresso dall'Autorita' ha trovato conferma nella
piu' recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. V,
13 marzo 2007 n. 1231) che, seppure riferita al previgente quadro
normativo, la cui ratio si ripete e' stata confermata nel decreto
legislativo n. 163/2006, puo' ritenersi estensibile al vigente
ordinamento.
Ebbene, in merito puo' osservarsi come il giudice amministrativo, sulla
base delle medesime motivazioni espresse dall'Autorita', ha confermato
la natura esclusiva della polizza gia' prevista nell'art. 30, comma 5,
della legge n. 109/1994, ritenendo la richiesta delle ulteriori cauzioni
un onere aggiuntivo a carico del progettista, in contrasto con il
principio di non aggravamento del procedimento. In sostanza, secondo il
giudice amministrativo, le stazioni appaltanti sono gia' tutelate dalla
predetta polizza rispetto agli inadempimenti dei progettisti.
Alla luce di tutto quanto sopra e stante il tenore dell'art. 111 del
decreto legislativo n. 163/2006, che non ha mutato nella sostanza la
disciplina delle garanzie del progettista, gia' contemplata all'art. 30,
comma 5, della legge n. 109/1994, l'interpretazione fornita
dall'Autorita' in ordine all'esclusivita' della polizza ivi contemplata
in capo al progettista puo' ritenersi ancora attuale e, come tale,
riferibile anche alla predetta disposizione del codice.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
Ritiene che:
la polizza per responsabilita' civile disciplinata dall'art. 111 del
decreto legislativo n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle
procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione;
le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie
aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto
art. 111 del medesimo decreto legislativo.
Roma, 11 luglio 2007
Il presidente relatore: Giampaolino