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Determinazione 30 Maggio 2007
Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Contenzioso in fase di esecuzione: Accordo bonario. (Determinazione n. 5/2007).
(GU n. 158 del 10-7-2007)
IL CONSIGLIO
Premesse:
Un'indagine dell'Autorita', relativa all'applicazione della procedura
del componimento accelerato delle controversie in fase di esecuzione, ha
evidenziato una serie di problematiche che richiedono particolare
attenzione da parte delle stazioni appaltanti.
La procedura accelerata di componimento bonario del contenzioso,
prevista dall'art. 31-bis della legge n. 109/1994 e ora contemplata
all'art. 240 del nuovo codice degli appalti, denominata "accordo
bonario", puo' essere attivata quando l'ammontare delle riserve superi
in percentuale il 10% dell'importo contrattuale; la ragione di tale
limite e' facilmente individuabile nel fatto che il valore economico
della controversia deve essere significativo in rapporto all'entita'
dell'appalto, cioe' tale da costituire un serio impedimento al regolare
prosieguo dei lavori.
L'istituto dell'accordo bonario si pone, quindi, quale procedura di
carattere eccezionale rispetto alla ordinaria trattazione delle riserve,
che ne rinvia la definizione al collaudo finale.
Negli ultimi quattro anni, all'istituto in questione sono state
apportate sostanziali modifiche con l'introduzione di alcune
disposizioni correttive.
Rispetto alla originaria previsione, la legge n. 166/2002 ha introdotto:
una limitazione nel numero di accordi bonari da poter sottoscrivere nel
corso dell'appalto (la procedura puo' essere reiterata una sola volta);
la costituzione di una apposita commissione per l'analisi delle riserve
e la formulazione di una proposta di accordo bonario. Negli appalti di
importo inferiore a Euro 10.000.000 la costituzione della commissione
non e' obbligatoria e puo' far parte della stessa anche il responsabile
del procedimento (i componenti della commissione percepiscono il
compenso di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000 n. 398 ridotto
del 50%).
Il decreto legislativo n. 163/2006 ha recepito la disposizione del
regolamento n. 554/99, richiedendo espressamente al responsabile del
procedimento di valutare l'ammissibilita' e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del
limite del valore.
Ha, inoltre, esteso la procedura ai "settori esclusi" e ai contratti di
servizi e forniture, fatti salvi alcuni adattamenti resi necessari dalla
peculiarita' del procedimento finalizzato alla realizzazione di opere
pubbliche.
Sulla questione delle procedure da porre in essere per la definizione
delle controversie l'Autorita' si e' gia' pronunciata con appositi atti
di determinazione e di deliberazione; in particolare, ha dato
indicazioni sulle modalita' operative e sulle richieste che possono
essere oggetto di accordo (determinazioni n. 22/2001 e n. 26/2002).
Fenomeni riscontrati:
L'analisi degli accordi bonari pervenuti in adempimento allo specifico
comunicato del presidente dell'Autorita' in data 4 giugno 2001, ha
evidenziato alcune questioni di carattere generale riguardanti
l'applicazione del procedimento in questione. In particolare le
circostanze ricorrenti sono le seguenti:
1) l'ammontare di quanto riconosciuto in sede di accordo bonario e'
notevolmente inferiore alle pretese iscritte a riserva (ed inferiore,
altresi', alla soglia del 10% dell'importo contrattuale);
2) il ricorrere, da parte di alcune imprese, sistematicamente a tale
procedura avanzando sempre le medesime riserve (essenzialmente carenza
progettuale, sorpresa geologica, andamento anomalo del cantiere);
3) l'elevata percentuale del ribasso generalmente offerto in sede di
gara.
La circostanza di cui al punto 1 appare significativa della
pretestuosita' delle richieste iniziali, rivelatesi poi esorbitanti in
sede di definizione dell'accordo; la sopravvalutazione economica delle
riserve, stimando artificiosamente il valore della controversia quale
maggiore del 10% di quello contrattuale, ha consentito di attivare la
procedura di accordo bonario.
L'importo degli accordi, acquisiti dall'Autorita' nel periodo 1999-2004,
varia, infatti, da un decimo ad un terzo dell'iniziale richiesta
formulata dall'impresa nella quasi totalita' dei casi; solo una esigua
percentuale di accordi bonari (16 su 649) si e' conclusa con il
riconoscimento all'impresa di una somma prossima a quella inizialmente
richiesta (80% - 100% dell'importo richiesto).
Tali risultati evidenziano una contraddittorieta' con le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ora richiamate
anche nel decreto legislativo n. 163/2006, circa la necessita' di
valutare - ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell'importo
contrattuale e, quindi, dell'attivazione del procedimento - la non
manifesta infondatezza delle riserve.
In sostanza, si registra un'applicazione distorta dell'accordo bonario,
che, pur essendo, nelle previsioni del legislatore, istituto di
carattere eccezionale destinato a risolvere situazioni di particolare
criticita', viene spesso strumentalmente utilizzato dalle imprese per
pervenire, in tempi brevi, al riconoscimento di determinate richieste
economiche.
La circostanza di cui sopra appare confermata anche dalle affermazioni
frequenti delle S.A., negli stessi accordi, di procedere soltanto per
evitare che il contenzioso si prolunghi ulteriormente a danno
dell'amministrazione, che sembrano prescindere da una approfondita
valutazione del merito delle riserve.
E' evidente, pertanto, come una procedura finalizzata ad assicurare il
regolare prosieguo dell'appalto, evitando che questo debba
interrompersi, o comunque risentirne negativamente, per effetto di una
insostenibile maggiore onerosita' della prestazione richiesta
all'impresa, spesso diventa strumento di quest'ultima per esercitare una
forte pressione sulla stazione appaltante, finalizzata ad ottenere
riconoscimenti economici che sarebbero difficilmente presi in
considerazione al termine dell'appalto.
Sul secondo punto sembra, invece, emergere una specializzazione di
alcune imprese nel contestare sistematicamente le scelte progettuali e/o
le attivita' poste in essere dalla direzione lavori, al fine di ottenere
un riconoscimento economico.
Al riguardo si osserva come il riconoscimento, da parte del responsabile
del procedimento, della fondatezza di richieste legate a presunte
carenze del progetto, sia per effetto di circostanze imprevedibili che
per errori o omissioni nella redazione dello stesso, comporti la
necessita' di richiedere alle competenti figure istituzionali
(progettista e direttore dei lavori) la redazione di una perizia di
variante, essendo questa - e non l'accordo bonario - lo strumento
normativo previsto in tale eventualita' (art. 132 del decreto
legislativo n. 163/2006).
Nel caso, poi, in cui le esigenze di apportare modifiche ed integrazioni
al progetto siano riconducibili ad errore progettuale ed eccedano il
quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante, secondo quanto
disposto dal comma 4 del citato art. 132, e' legittimata a risolvere il
contratto.
In relazione al terzo punto emerge, poi, una stretta relazione tra il
ricorso all'accordo bonario ed il forte ribasso (in genere superiore al
20%) offerto in sede di gara. L'accordo bonario appare, pertanto,
strumentalmente utilizzato dall'impresa per correggere la formulazione
di offerte non pienamente ponderate in sede di appalto o, comunque,
recuperare parte del ribasso offerto.
E' evidente, circa tale aspetto, che l'accordo bonario puo' riconoscere
solo i maggiori oneri dell'impresa per effetto di circostanze
sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto, in
quanto, altrimenti, verrebbe ad alterare le condizioni economiche
definite dalla gara (ad esempio: maggiori compensi per situazioni di
disagio, riferite all'area di cantiere in cui si opera, gia' note in
sede di offerta; maggiori oneri per consegne parziali gia' contemplate
nei documenti di gara). In definitiva dalle informazioni acquisite
emerge chiaramente un uso improprio del procedimento, che dovrebbe
essere finalizzato a risolvere eccezionali situazioni di criticita', per
le quali il rinvio della trattazione delle riserve potrebbe determinare
seri problemi per il prosieguo dei lavori, stante la rilevante incidenza
economica dei maggiori oneri per l'impresa.
Invece, il procedimento:
appare spesso attivato sulla base di richieste pretestuose;
viene spesso utilizzato per il riconoscimento di ulteriori e maggiori
lavori, che dovrebbero essere contemplati in una variante in corso
d'opera;
sembra a volte prestarsi strumentalmente al perseguimento, da parte
dell'impresa, di maggiori compensi per oneri gia' presenti in sede di
formulazione dell'offerta.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' richiama
l'attenzione dei responsabili dei procedimenti di:
valutare con attenzione, prima di attivare il procedimento dell'accordo
bonario, la fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del
limite del 10% dell'importo contrattuale, avvalendosi anche di supporti
professionali appropriati quando la specificita' tecnica o giuridica
delle riserve lo richieda;
procedere, quando le riserve attengano a circostanze imprevedibili o ad
errori o omissioni nella redazione del progetto, che impongono la
modifica o integrazione dello stesso, a richiedere alle competenti
figure istituzionali (progettista e direttore dei lavori) la redazione
di una perizia di variante, essendo questa - e non l'accordo bonario -
lo strumento normativo previsto in tali circostanze (art. 132 del
decreto legislativo n. 163/2006);
impedire che l'accordo bonario possa essere strumentalmente utilizzato
dall'appaltatore per ottenere maggiori compensi per oneri gia'
contemplati in sede di gara, alterando di fatto le condizioni economiche
definite dalla gara stessa.
Resta inteso che, ove vengano accertati profili di danno per il pubblico
erario in relazione ad una distorta applicazione dell'istituto
dell'accordo bonario, l'Autorita' procedera' a segnalare lo specifico
caso alla competente procura della Corte dei conti per i provvedimenti
di competenza.
Roma, 30 maggio 2007
Il presidente
Giampaolino
Il consigliere relatore
Botto