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Determinazione 29 Marzo 2007
Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Applicazione dell'articolo 2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 nel caso di progetti approvati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005. (Determinazione n. 3/2007).
(GU n. 158 del 10-7-2007)
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto;
Sono pervenute a questa Autorita' alcune richieste di parere relative
all'applicazione dell'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M n. 3274 del 20 marzo
2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica", che riconosce agli operatori del
settore, per un periodo transitorio, la facolta' di progettare e
costruire sulla base delle norme e classificazione sismica previgenti.
Sono state, in particolare, sollevate dagli operatori del settore alcune
problematiche relative ai casi in cui il progetto di un'opera pubblica
sia stato approvato nel predetto periodo transitorio e prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 e,
quindi, in ordine alla necessita', o meno, di adeguare tale progetto
alle sopravvenute disposizioni normative, nonche' alle relative
procedure da intraprendere ove l'impresa aggiudicataria sollevi delle
contestazioni in merito alla non conformita' degli elaborati progettuali
al mutato assetto normativo.
Traendo spunto dalle riferite richieste di parere, appare opportuno un
chiarimento di carattere generale sulle problematiche rappresentate.
Sembra opportuno, in primo luogo, delineare brevemente il quadro
normativo di settore.
La realizzazione di opere di ingegneria civile e' regolata da una serie
di norme tecniche che hanno come riferimento la legge 5 novembre 1971,
n. 1086 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale o precompresso ed a struttura metallica) e la legge 2
febbraio 1974, n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche).
Tali leggi prevedono che le norme tecniche siano emanate dal Ministro
dei lavori pubblici (attualmente delle infrastrutture) di concerto con
il Ministro dell'interno; prima dell'emanazione dell'OPCM in oggetto,
gli ultimi decreti risalivano al 1996 (decreto ministeriale 9 gennaio
1996 e 16 gennaio 1996).
Successivamente, il Dipartimento della protezione civile, con
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, ha riscritto tutta la normativa per le costruzioni in zona
sismica ed ha adottato una nuova classificazione sismica su tutto il
territorio nazionale (allegato 1 dell'Ordinanza); la medesima ordinanza
ha precisato, inoltre, che le regioni, sulla base dei criteri generali
ivi enucleati, avrebbero dovuto provvedere all'individuazione,
formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche.
Nelle more dell'entrata in vigore dell'Ordinanza de qua, al termine del
periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le norme
previgenti - termine piu' volte prorogato al fine di consentire agli
operatori di adeguarsi alle relative prescrizioni e, da ultimo, fissato
al 23 ottobre 2005 (per effetto di successive Ordinanze: n. 3316 del 2
ottobre 2003, n. 3333 del 23 gennaio 2004, n. 3431 del 3 maggio 2005, n.
3452 del 1° agosto 2005 e n. 3467 del 13 ottobre 2005) - e' stato
adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 14 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni", in
vigore dal 24 ottobre 2005, fatto salvo un periodo di diciotto mesi di
sperimentazione, periodo recentemente prorogato al 31 dicembre 2007
dall'art. 3, comma 4-bis, della legge n. 17/2007, nel corso del quale
restano utilizzabili ancora le previgenti norme.
Con tale decreto ministeriale 14 settembre 2005 e' stata cosi'
aggiornata e raccolta in un testo unitario la normativa di settore da
applicare nella progettazione e realizzazione dei manufatti edilizi;
le norme tecniche di cui all'O.P.C.M. n. 3274 del 2003 (allegati 2 e 3)
costituiscono una possibile norma di dettaglio nell'ambito del quadro
generale dello stesso decreto.
Da quanto sopra emerge, dunque, che il quadro normativo e regolamentare
di settore appare di non facile lettura, stante la contemporanea vigenza
di piu' disposizioni in materia ed i continui rinvii dell'entrata in
vigore delle stesse.
Quadro normativo sul quale, per gli aspetti prettamente tecnici, e'
peraltro intervenuta la 1ª sezione del consiglio superiore dei lavori
pubblici con parere n. 234 del 16 novembre 2005 e parere n. 264 del 15
dicembre 2005.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi dunque che nel periodo di
applicazione transitoria del citato decreto ministeriale del 14
settembre 2005 sono applicabili sia le norme del menzionato decreto
ministeriale, sia le previgenti norme e disposizioni attuative.
Pertanto, in ordine alle richieste di parere pervenute sull'argomento e
relative alla non conformita' alle norme antisismiche sopravvenute dei
progetti aggiudicati ed alle contestazioni sollevate al riguardo
dall'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto d'appalto,
occorre distinguere tra periodo transitorio (nel quale e' possibile
applicare la normativa previgente) e vigenza esclusiva della nuova
normativa tecnica recata dal decreto ministeriale 14 settembre 2005.
Nel primo caso, infatti, i progetti elaborati secondo la previgente
normativa sismica devono ritenersi conformi al quadro normativo di
settore per il predetto periodo transitorio, essendo disciplinata come
facoltativa l'applicazione delle nuove norme tecniche.
Sara', comunque, necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, valutare l'opportunita', nel periodo transitorio, di un
adeguamento del progetto in relazione al superiore interesse della
tutela della pubblica incolumita' e, quindi, decidere se stipulare o
meno il contratto d'appalto.
Infatti, non sembra percorribile in siffatte circostanze il ricorso allo
strumento della variante.
Cio' in quanto, come stabilito dall'Autorita' nella determinazione n.
1/2001, le "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari", in relazione alle quali e' ammessa la variante, sono
le sopravvenienze di diritto che determinano la necessita' di adeguare
l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso,
sorge l'obbligo di assicurare l'osservanza di nuove normative
intervenute nel frattempo, alle quali siano da adeguare le originarie
previsioni progettuali.
Pertanto le strade percorribili dall'amministrazione, nel periodo
transitorio di applicazione della nuova normativa antisismica, sono
essenzialmente due: mantenimento del progetto e della procedura di gara
esperita con successiva stipula del contratto; revoca
dell'aggiudicazione e adeguamento progettuale al mutato assetto
normativo (con conseguente ripetizione della gara).
Del resto, come precisato dall'Autorita' con determinazioni n. 54/2000 e
n. 24/2002, nella fase immediatamente precedente alla stipula del
contratto, la posizione dell'amministrazione appare diversificata
rispetto alla posizione del privato contraente. Per quest'ultimo,
infatti, esiste un vero e proprio obbligo giuridico di prestarsi alla
stipulazione; obbligo garantito dalla prestazione della cauzione
provvisoria che, in caso di rifiuto alla stipulazione e mancato
esercizio della facolta' di recesso, come stabilito dall'art. 109, comma
3, del regolamento, viene incamerata dalla stazione appaltante. Per
l'amministrazione, invece, esiste l'obbligo di concludere il
procedimento attivato, ma la stessa e' titolare del potere in ordine al
contenuto della sua determinazione e alla facolta' di non addivenire
alla stipulazione per motivi di interesse pubblico, non essendo il
procedimento ancora concluso. Tuttavia l'amministrazione non puo'
rimanere inattiva, ma ha l'obbligo di determinarsi in ordine alla
stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore
(sessanta giorni o trenta a seconda della procedura), al fine di evitare
che l'impresa, titolare comunque di una situazione soggettiva
differenziata e qualificata, possa permanere in posizione di incertezza.
Diverso e' il caso in cui la gara, relativa ad un progetto non redatto
secondo le nuove norme tecniche, dovesse essere aggiudicata
successivamente all'entrata in vigore in via esclusiva delle stesse
(ossia dopo il termine del periodo transitorio nel quale risultano
ancora applicabili le norme tecniche precedenti). Da tale data, infatti,
i progetti redatti secondo le norme tecniche previgenti non potranno
piu' ritenersi conformi al mutato quadro regolamentare.
Conseguentemente, l'amministrazione non potra' che procedere ad una
revisione progettuale e, quindi, determinarsi in ordine alla revoca
degli atti procedimentali, secondo i principi enucleati nella
determinazione n. 17 del 10 luglio 2002, ai sensi della quale, sulla
base del principio dell'autotutela decisoria, l'amministrazione puo'
revocare d'ufficio o non approvare l'aggiudicazione con atto
adeguatamente motivato mediante il richiamo ad un preciso e concreto
interesse pubblico che, nella specie, non puo' che individuarsi nel
primario interesse della tutela della pubblica incolumita'.
Infine, e' da evidenziare come alcune questioni segnalate abbiano
riguardato aspetti particolari dell'applicazione della nuova normativa;
si sono registrate, ad esempio, contestazioni dell'impresa relative al
mancato riferimento, nei progetti, alle nuove tipologie di resistenza
del calcestruzzo di cui alle norme UNI 11104/2004, peraltro non cogenti,
oppure circa l'uso di determinati parametri progettuali, come il
coefficiente di protezione sismica (1 anziche' 1,4 per esempio).
Il fatto che l'impresa rappresenti alla stazione appaltante l'eventuale
non conformita' di un progetto alla normativa tecnica e' un fatto
positivo e rientra nell'ottica di interazione propositiva tra
appaltatore e stazione appaltante. Ovviamente, anche in questi casi
particolari, la stazione appaltante, tenendo conto delle osservazioni
dell'impresa, dovra' procedere sulla base delle precedenti indicazioni
operative.
Alla luce di quanto sopra,
Il Consiglio ritiene che:
nel periodo di applicazione transitoria delle nuove norme tecniche di
cui al citato decreto ministeriale del 14 settembre 2005, nel quale sono
applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale sia le
previgenti norme e disposizioni attuative, l'amministrazione - previa
valutazione, in relazione alle caratteristiche dell'opera,
dell'opportunita' di un adeguamento del progetto in relazione al
superiore interesse della tutela della pubblica incolumita' - puo'
optare per il mantenimento del progetto e della procedura di gara
esperita o per la revoca dell'aggiudicazione e adeguamento progettuale
al mutato assetto normativo;
dalla fine del periodo transitorio di applicazione delle nuove norme
tecniche l'amministrazione e' tenuta all'applicazione, in via esclusiva,
di queste ultime e, quindi, alla revisione progettuale ove sussista non
conformita' alle disposizioni sopravvenute, determinandosi in ordine
alla revoca dell'aggiudicazione nel frattempo intervenuta, secondo i
principi enucleati nella determinazione dell'Autorita' n. 17 del 10
luglio 2002.
Roma, 29 marzo 2007
Il presidente
Giampaolino
Il consigliere relatore
Botto