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Comunicato
Autoritą per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Comunicazioni relative ai certificati di esecuzione dei lavori
(GU n. 159 del 11-7-2006)
IL PRESIDENTE
Premesso che:
i certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevita', denominati
certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza
delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 secondo lo schema di cui
all'allegato «D» dello stesso decreto;
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» all'art. 40, comma 3, lettera b), prevede espressamente
che «Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e
cio' al fine di accertare il possesso delle capacita' tecniche all'esecuzione
dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;
Ritenuto:
di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei certificati in modo da
permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle societa' organismo di
attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per l'attivita'
di monitoraggio e studio dell'Osservatorio e per quella istruttoria del Servizio
ispettivo di questa Autorita';
Comunica che:
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente comunicato, i certificati dovranno essere
rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura
informatica all'uopo sviluppata e resa disponibile sul sito Internet dell'Autorita'
al link Certificati esecuzione lavori, sia per appalti in corso di svolgimento
sia per appalti gia' conclusi.
2. Dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi, il responsabile
del procedimento della stazione appaltante in fase di rilascio del certificato
dovra' stampare, sempre per il tramite della procedura sopra indicata, tre copie
cartacee del documento. Due di queste saranno «formalmente» conformi
all'allegato «D» al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000: una
sara' rilasciata all'impresa che la utilizzera' per il conseguimento
dell'attestazione di qualificazione, mentre la seconda sara' protocollata e
conservata negli archivi della stazione appaltante, per eventuali successivi
controlli. Una terza copia del certificato, difforme dalle precedenti ma
contenente tutte le informazioni inviate all'Osservatorio, sara' anche questa
protocollata ed archiviata a cura della stazione appaltante. Conseguentemente
nessun documento cartaceo sara' piu' trasmesso all'Autorita'.
3. Ai fini dell'utilizzo della procedura di che trattasi, le stazioni appaltanti
dovranno richiedere, per il tramite del responsabile del procedimento,
l'accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente via web,
all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il soggetto richiedente, ai fini
dell'accreditamento, dovra' disporre di un proprio indirizzo di posta
elettronica che verra' utilizzato per il rilascio della password. Le credenziali
di accesso saranno nominative e la responsabilita' circa l'utilizzo delle stesse
ricadra' in capo al richiedente. L'utente gia' in possesso di credenziali dovra'
accedere nuovamente all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla
stazione appaltante (una o piu) con la quale collabora selezionando il profilo
«Responsabile Unico del Procedimento».
4. Una volta effettuata l'associazione tra soggetto richiedente e stazione
appaltante, la procedura permettera' la stampa di una dichiarazione che dovra'
essere sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante o suo
delegato e trasmessa all'Osservatorio, dichiarazione in cui si attesta
l'appartenenza del soggetto alla stessa stazione appaltante e si dichiara che le
credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini
istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. La ricezione di tale
dichiarazione sara' condizione necessaria per l'abilitazione dell'utente
all'utilizzo della procedura di che trattasi.
Roma, 6 luglio 2006
Il presidente: Rossi Brigante