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Determinazione 7 febbraio 2006, n. 2
Atto di indirizzo in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ascrivibili alla categoria OS12 - modalita' di dimostrazione del requisito di cui all'articolo 18, comma 8, ultimo cp, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2/2006).
(GU n. 52 del 3-3-2006)
IL CONSIGLIO
Rif. Soa/934
Considerato in fatto.
L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93/2004 e dalla legge
n. 162/2004, ha disposto che ai fini della esecuzione dei lavori della categoria
OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di
acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di
importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere
titolare della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e
alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di
importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non
certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria
OS12 di importo superiore a Euro 50.000, una dichiarazione del produttore dei
beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione
degli stessi.
L'associazione ACAI in vista della data del 1° gennaio 2006 (successivamente
alla quale le imprese che si qualificheranno nella categoria OS12, per una
classifica pari o superiore alla III, dovranno esibire la certificazione di
qualita' suddetta), ha richiesto a questa Autorita' di fornire un indirizzo
interpretativo sulle modalita' di applicazione del disposto obbligo di
certificazione.
In materia di certificazione di qualita' - come previsto delle norme di
riferimento - questa Autorita', con il venire in evenienza dell'obbligo di
dimostrazione per gli esecutori di lavori pubblici del possesso del requisito
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, al
punto f) della determinazione n. 29/2002, ha espresso l'avviso che qualora
l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata prima dell'entrata in
vigore del suddetto obbligo di certificazione, compete alle stazioni appaltanti
in sede di gara il riscontro del possesso della certificazione di qualita' da
parte del concorrente e della richiesta, proposta alla SOA di riferimento,
dell'adeguamento della propria attestazione.
Considerato in diritto.
L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni ha introdotto l'obbligo per gli
esecutori di lavorazioni ricadenti in categoria OS12 e di importo pari o
superiore a Euro 1.032.913 di acquisire la certificazione di qualita' anche
rispetto all'attivita' produttiva dei componenti che il soggetto esecutore
dovra' mettere in opera.
Tale obbligo, derivante dalla disposizione in parola, assume una duplice
valenza, sia ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni indicate sia ai fini
della di qualificazione delle imprese operanti nel settore di specie.
Secondo una prassi che ormai sta consolidandosi, invece, la formulazione del
disposto normativo sembra spostare il momento dell'accertamento del possesso di
tale certificazione al solo momento della revisione o del rinnovo
dell'attestazione.
Tale interpretazione darebbe, evidentemente, luogo a che le imprese entro il
termine del 31 dicembre 2005 propongano richiesta di rinnovo al fine di
prorogare di ulteriori tre anni (termine per la successiva revisione triennale)
l'obbligo di acquisizione della prevista certificazione di qualita'.
Occorre, pertanto, evidenziare che la disposizione normativa manifesta la
previsione di un esplicito obbligo di certificazione, accertato dalle SOA in
sede di rinnovo o di verifica dell'attestazione, da considerarsi quale
condizione necessaria ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni in discussione e
che tale ipotesi rende l'obbligo in questione quale condizione necessaria ai
fini dell'esecuzione delle lavorazioni in OS12 e, dunque, quale condizione
necessaria per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
Tutto cio' premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di qualita' nelle
costruzioni che la legislazione italiana si prefigge, l'Autorita' in virtu' dei
propri poteri di regolazione nell'ambito del mercato dei lavori pubblici e della
qualificazione dei soggetti esecutori, dispone che:
a) le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura delle societa'
organismo di attestazione a far data dal 1° gennaio 2006 dovranno essere
rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari o superiore alla III, solo
ove l'impresa dimostri il conseguimento della certificazione del sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000
relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni
oggetto della categoria OS12 (per esemplificazione dispositivi quali guard rail,
new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere
dalla caduta dei massi) come disposto dall'art. 18, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
b) qualora l'attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data
di emissione anteriore al 1° gennaio 2006 e, pertanto, risulti possibile che sia
stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di
qualita', le stazioni appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o
superiore a Euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l'obbligo di
verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta
certificazione di sistema di qualita' ed abbia in corso di svolgimento presso la
SOA di riferimento l'istruttoria per l'adeguamento dell'attestazione circa il
possesso della suddetta certificazione di qualita'. E' cura dell'impresa
attestata, infatti, acquisire il requisito della qualita' in parola e dimostrare
tale possesso presso la SOA di riferimento, accedendo al meccanismo a tariffa
ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000
dell'Autorita';
c) per l'esecuzione di lavorazioni di importo compreso tra Euro 50.000 e Euro
1.032.913 ricadenti nella medesima categoria OS12, compete all'organo preposto
alla collaudazione dei lavori accertare che l'impresa esecutrice produca una
dichiarazione del produttore dei beni attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.
Roma, 7 febbraio 2006
Il presidente: Rossi Brigante
Il consigliere relatore: Botto