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Determinazione 16 novembre 2006
Autoritą per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Comunicazioni all'Autorita' da parte delle societa' di ingegneria e professionali ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determinazione n. 7/2006).
(GU n. 55 del 7-3-2007)
Considerato in
fatto
Con precedenti pronunce, questa Autorita' ha dettato disposizioni
generali relative alle modalita' di invio da parte delle societa' di
ingegneria e delle societa' professionali delle informazioni previste
dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
Il 1° luglio 2006 e' entrato in vigore il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, (recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n.
2004/18/CE»), d'ora innanzi «Codice», che ha ridisegnato l'intero quadro
normativo degli appalti pubblici.
Si ritiene, quindi, necessario emanare un atto a carattere generale al
fine di coordinare gli avvisi precedentemente espressi dall'Autorita'
con le disposizioni del Codice.
Ritenuto in diritto
I. Occorre, in primo luogo, esaminare il quadro normativo vigente.
L'articolo 90 del codice, per il profilo che qui interessa, non apporta
innovazioni sostanziali all'articolo 17 della legge n.109/1994,
riproponendo la medesima elencazione di soggetti prima previsti. Il
comma 1 delimita, innanzitutto, l'ambito oggettivo di applicazione della
norma che riguarda le prestazioni «relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attivita' del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale»;
segue l'elencazione dei soggetti che possono espletare tali attivita'.
Ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera a), le societa' di
professionisti sono quelle costituite:
a) esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali i quali, ai fini
previdenziali, sono assimilati ai professionisti che svolgono la loro
attivita' in forma associata ai sensi dell'art. 1, legge n. 1815/1939;
b) nei tipi previsti dal libro quinto del codice civile, al titolo
quinto, capi II, III, IV, nonche' al titolo sesto, capo I.
Sono pertanto considerate societa' di professionisti quelle costituite
in forma di societa' semplice, in nome collettivo, in accomandita
semplice e di societa' cooperativa; hanno il vincolo di essere
costituite da soli professionisti iscritti nei relativi albi
professionali. Possono svolgere le stesse attivita' delle societa' di
ingegneria che sono, invece, societa' di capitali.
Esse si distinguono, quindi, dalle associazioni di liberi
professionisti, di cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del codice.
Questi tipi di associazioni, infatti, sono disciplinate dalla legge n.
1815/1939 e sono caratterizzate dal fatto che il rapporto che intercorre
tra i liberi professionisti non e' di tipo societario: non si ha mai
esercizio in comune di un'attivita' libero professionale ma semplice
collegamento funzionale di attivita' che restano a tutti gli effetti
individuali.
Ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera b) del codice, per «societa'
d'ingegneria», si intendono «le societa' di capitali di cui ai capi V,
VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella
forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V
del codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale».
Pertanto, alla luce della citata lettera b), si e' in presenza di una
«societa' di ingegneria» se sussistono contemporaneamente alcuni
presupposti soggettivi ed oggettivi.
a) presupposto soggettivo: costituzione in forma di societa' di
capitali, di cui ai capi V (societa' per azioni), VI (societa' in
accomandita per azioni) e VII (societa' a responsabilita' limitata) del
titolo V del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non
abbiano i requisiti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'art. 90 in
commento e che, quindi, non configurino «societa' tra professionisti».
Nelle societa' di ingegneria, i soci possono anche essere soggetti
(persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura
disinteressati all'ingegneria e all'architettura, investitori di
capitale di rischio animati dall'intento di far propri i profitti
assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti
del capitale investito;
b) presupposto oggettivo: svolgere le attivita' professionali in
precedenza elencate che devono comunque essere adeguatamente specificate
nell'oggetto sociale delle societa' stesse. E' poi prevista anche la
presenza obbligatoria di un direttore tecnico in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999.
A seconda delle attivita' svolte le societa' d'ingegneria possono essere
ricondotte a due principali tipologie:
a) imprese di consulting engineering, che prestano servizi integrati di
ingegneria pura, ovvero singole tipologie di servizi sempre attinenti
l'ingegneria e/o all'architettura.
b) imprese di engineering and contracting (o commercial engineering) che
oltre a progettare l'opera provvedono anche alla sua realizzazione ed
eventualmente al collaudo, alla manutenzione ed alla gestione con la
formula c.d. «chiavi in mano».
Con l'eliminazione del divieto di esercitare l'attivita' di produzione
di beni, per effetto della legge n. 216/1995, possono, quindi, essere
affidatarie di incarichi di progettazione non solo le societa' di
consulting engineering, che prestano i servizi integrati di ingegneria
pura, ma anche le societa' di engineering and contracting cosi' come
sopra caratterizzate.
Il codice, nel prevedere le societa' d'ingegneria, quali soggetti cui le
amministrazioni appaltanti possono rivolgersi per la progettazione di
opere pubbliche, ha pertanto legislativamente riconosciuto, come gia' la
legge Merloni, l'esistenza di una realta' imprenditoriale eterogenea e
varia, di multiformi espressioni, fondata sul risultato sinergico di una
molteplicita' di competenze, non solo di natura squisitamente
intellettuale, ma anche di consulenza finanziaria,
giuridico-amministrativa e gestionale. Cio' e' reso palese dalla
formulazione ampia dell'oggetto sociale delle societa' d'ingegneria,
espressione sul piano legislativo della complessita' del servizio
prestato, che anzi, per sua natura, sfugge a tentativi di
classificazioni tassative «cosicche' l'inquadrabilita' di una societa'
in tale categoria non presuppone necessariamente una letterale
riproduzione nella previsione statutaria dell'oggetto sociale risultante
dal dato normativo dell'art. 17, ove viene descritta l'attivita' propria
di tali societa» (T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 431 del 9 ottobre 1996).
Inoltre, l'art. 90, comma 1, lettera h) del codice, conferma la novita'
a suo tempo introdotta dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 che ha ammesso
la possibilita' di costituire consorzi stabili che abbiano la finalita'
di imputare ad un'unica struttura autonoma gli interessi operativi di un
certo numero di societa' di ingegneria e di societa' di professionisti.
I consorzi stabili sono quelli costituiti, anche in forma mista, da
societa' di professionisti e societa' di ingegneria, formati da almeno
tre societa' di ingegneria e/o di societa' di professionisti, operative
sul mercato da almeno cinque anni, che abbiano deciso, per il futuro, di
operare in forma congiunta per piu' di cinque anni secondo le forme
dell'art. 36, comma 1 del codice.
Il consorzio stabile, cosi' come istituito nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, si differenzia strutturalmente dalla
associazione temporanea di progettisti, anch'essa prevista dallo stesso
art. 90, comma 1, lettera g). Nei raggruppamenti temporanei di
progettisti, infatti, non si crea un vero e proprio centro autonomo di
imputazione, dotato di soggettivita' giuridica, come avviene invece per
i consorzi stabili.
II. L'art. 253, comma 3 del codice prevede che «... Per i lavori
pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5,
continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che,
in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di
cui all'art. 5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.»
Pertanto gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 devono ritenersi tuttora vigenti, in quanto
compatibili con la disciplina del codice sopra descritta.
Gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 disciplinano, rispettivamente, i requisiti organizzativi delle
societa' di ingegneria e delle societa' professionali, nonche' gli
obblighi di informazione cui le stesse sono tenute nei confronti
dell'Autorita'.
Per quanto riguarda i requisiti organizzativi delle societa' di
ingegneria, l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della
legge n. 109/1994 prevede che le societa' di ingegneria sono tenute a
disporre di almeno un direttore tecnico:
- con laurea in ingegneria o architettura o nella disciplina tecnica
attinente all'attivita' prevalente della societa' ed iscritti all'albo
da almeno dieci anni;
- incaricato di collaborare alla definizione degli obiettivi strategici
della societa', di collaborare e controllare le prestazioni svolte dai
tecnici incaricati della progettazione, controfirmando gli elaborati.
Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente
abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo
professionale, la societa' delega il compito di approvare e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano
la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato
con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
Inoltre, il direttore tecnico e' consultato, in modo formale,
dall'organo di amministrazione della societa' ogni volta che:
- si definiscono gli indirizzi relativi all'attivita' di progettazione;
- si decide la partecipazione ad una gara;
- si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi
di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di impatto
ambientale.
La disposizione regolamentare (art. 54) sui requisiti organizzativi
delle societa' professionali si pone sulla falsariga della disposizione
legislativa dell'art. 17, comma 6, lettera a), della legge n. 109/1994,
di cui costituisce norma di dettaglio e si limita a richiedere che le
societa' di professionisti «predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti, o dei collaboratori coordinati e continuativi
impiegati... con
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita» cosi' da
riprodurre in sostanza testualmente il comma 3 del precedente art. 53.
E' utile sottolineare l'omessa previsione della figura del direttore
tecnico, in linea strettamente consequenziale con la struttura del
modello societario prescelto e l'ulteriore previsione che, in analogia
con quanto previsto per le societa' di ingegneria, obbliga anche le
societa' professionali alle comunicazioni verso l'Autorita'.
Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, gli articoli 53, comma
3 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
prevedono a carico delle societa' di ingegneria, ivi comprese quelle
ricadenti nel disposto dell'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e
delle societa' professionali l'obbligo di comunicazione all'Autorita'
dei dati relativi all'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei
collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello
svolgimento delle funzioni professionali, tecniche e di controllo della
qualita' nonche' dei relativi costi da evidenziare in apposito allegato
al conto economico. Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche
l'espletamento di attivita' ulteriori rispetto a quelle appartenenti ai
servizi di natura tecnica di cui all'art. 50 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Tuttavia, ai fini della
verifica dell'obbligo alla trasmissione degli elementi informativi
previsti dalla norma, appare decisiva la circostanza che le prestazioni
svolte dalla societa' rientrino nei servizi di ingegneria e architettura
cosi' come dettagliati nella classificazione delle attivita' operata
dall'Autorita' e rinvenibile nella sezione - Societa' d'ingegneria e
professionali - sul sito istituzionale. Tuttavia, le societa' di
ingegneria possono legittimamente svolgere anche altre attivita'.
L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonche' ogni successiva
variazione, devono essere comunicate all'Autorita' entro trenta giorni,
secondo le modalita' indicate nel successivo punto III.
Si deve, poi, sottolineare che l'art. 53 del regolamento precisa che i
requisiti organizzativi delle societa' di ingegneria e gli obblighi
informativi cui le stesse sono tenute devono essere soddisfatti «... Ai
fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo».
Essi rilevano, dunque, solo ai fini dell'affidamento di un incarico di
progettazione da parte di una stazione appaltante, escludendo
conseguentemente dal relativo assoggettamento tutte quelle societa'
operanti esclusivamente nel settore privato.
III. In ottemperanza alle citate disposizioni regolamentari, l'Autorita'
ha provveduto nell'anno 2000, alla costituzione di un apposito
casellario informatizzato delle societa' di ingegneria e professionali.
Tale casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi
autodichiarati dalle societa' di ingegneria e di professionisti,
costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia
di pubblicita' notizia, rappresentando tra l'altro, un utile strumento
di consultazione per gli operatori del mercato.
Le societa' di ingegneria e professionali che accedono al sistema
informativo dell'Autorita' - «sezione Societa' d'Ingegneria e
Professionali» - dopo aver ricevuto i codici identificativi di accesso,
sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni riguardanti:
l'organigramma della societa';
le attivita' svolte attinenti l'architettura e l'ingegneria (art. 50 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e le eventuali
attivita' diverse (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999);
la capacita' economica e finanziaria (costo della struttura per la
progettazione e fatturato delle attivita' relative ai servizi di cui
all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
Le modalita' di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda
informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa
sono pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo web
http://www.autoritalavoripubblici.it, sezione «Societa' di ingegneria e
professionali». Al medesimo indirizzo sono presenti le pagine per la
richiesta di accreditamento e per la trasmissione on line dei dati.
In base a quanto sopra considerato;
Il Consiglio
Dispone quanto segue:
1) le societa' di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto
dell'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le societa'
professionali nonche' i consorzi stabili di societa' d'ingegneria e
professionali di cui all'art. 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del
codice, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che operano nel
settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all'Autorita';
2) i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione che
intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di
comunicazione di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 entro trenta giorni dalla loro
costituzione;
3) le societa' di ingegneria e professionali nonche' i consorzi stabili
di societa' d'ingegneria e professionali di cui all'art. 90, comma 1,
lettere e), f) ed h) del codice, gia' operanti nel settore privato ed in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, che intendano partecipare a
gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui
all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 1)
entro trenta giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di
affidamento dei predetti servizi;
4) non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Autorita' le
associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonche' gli studi
professionali;
5) restano confermate per i soggetti richiamati ai punti precedenti le
modalita' di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda
informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa
gia' pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo web
http://www.autoritalavoripubblici.it, nella sezione «Societa' di
ingegneria e professionali».
Roma, 16 novembre 2006
Il presidente: Rossi Brigante
Il consigliere relatore: Moutier