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Comunicato
Autoritą per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 248 del 24-10-2006)
L'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ha ampliato le competenze
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici che, dal 1° luglio 2006, ha
assunto la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006,
le singole stazioni appaltanti, una o piu' delle altre parti interessate,
singolarmente o congiuntamente, possono rivolgere all'Autorita' istanza di
parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.
Al riguardo si rende che il Consiglio dell'Autorita' ha approvato il regolamento
recante la procedura di soluzione delle controversie e relativo formulario per
l'inoltro delle richieste di parere, consultabili sul sito dell'Autorita'
stessa.
Pertanto, il Consiglio dell'Autorita' al fine di regolare l'accesso alle
richieste di interpretazione della norma e di prospettazione di questioni
inerenti le procedure di gara, ritiene di dover precisare che l'Autorita'
provvedera' a formulare parere esclusivamente alle richieste inoltrate ai sensi
della citata disposizione, utilizzando l'apposito modello presente nel sito.
Relativamente alle questioni che rivestono carattere di generalita' in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si precisa che l'Autorita'
provvedera' ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l'emanazione
di atti a valenza generale.
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle
controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
Art. 2.
Soggetti richiedenti
1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero piu' parti
interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorita'
istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della
questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. A pena di improcedibilita', l'istanza deve essere sottoscritta dalla persona
fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto
richiedente.
Art. 3.
Presentazione e contenuti dell'istanza
1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell'Autorita',
puo' essere trasmessa tramite:
raccomandata del servizio postale;
fax;
per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di parere per la soluzione
delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006»;
indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
eventuali soggetti controinteressati;
rappresentare l'eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso
innanzi all'autorita' giudiziaria;
oggetto della gara ed importo a base d'asta;
compiuta e succinta descrizione della fattispecie cui attiene la controversia,
con allegazione della documentazione di riferimento;
sintetica rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti;
eventuale richiesta di audizione.
3. Quando l'istanza e' formulata dalla stazione appaltante, la stessa deve
contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai
fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da
parte dell'Autorita'.
Art. 4.
Avvio dell'istruttoria
1. L'ufficio affari giuridici - settore precontenzioso apre l'istruttoria
rendendo noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo
responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal
ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorita', nei confronti:
del/i sottoscrittore/i dell'istanza;
dei controinteressati chiaramente identificati nell'istanza stessa.
2. In detta comunicazione e' altresi' riportato che in caso di mancata
partecipazione al contraddittorio documentale e/o orale di una delle parti
interessate, l'Autorita' valutera' la questione sulla base degli elementi di
fatto in suo possesso.
3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene la fissazione della data
dell'eventuale audizione di cui al successivo art. 5.
4. Quando l'istanza e' presentata da una parte diversa dalla stazione
appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorita' formula
alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai
fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da
parte dell'Autorita'.
5. Ove ritenuto necessario dall'Ufficio Affari Giuridici - Settore
Precontenzioso, con la comunicazione di avvio del procedimento, si chiedono alle
parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto
dell'istanza, fissando il termine di cinque giorni dalla data della
comunicazione stessa per la ricezione di memorie scritte e/o documenti.
6. In caso di eventuale audizione di cui al successivo art. 5, l'integrazione
documentale dovra' pervenire all'Autorita' entro il giorno precedente la data
dell'audizione.
Art. 5.
Partecipazione all'istruttoria
1. Se richiesta dalle parti interessate, singolarmente o congiuntamente, la
«Commissione per la soluzione delle controversie», di cui al successivo art. 6,
procede all'audizione delle stesse.
2. Anche se non richiesta dalle parti, l'audizione di cui al comma 1. ha luogo
nel caso in cui l'Ufficio Affari Giuridici - Settore Precontenzioso lo ritenga
necessario al fine di chiarire aspetti rilevanti della fattispecie sottoposta
all'esame dell'Autorita'.
3. L'audizione e' effettuata entro dieci giorni dalla data di acquisizione al
protocollo dell'Autorita' dell'istanza di parere.
4. All'audizione partecipa, in qualita' di relatore, il responsabile del
procedimento che espone alla «Commissione per la soluzione delle controversie»,
di cui al successivo art. 6, la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorita'.
5. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell'audizione.
Art. 6.
Commissione per la soluzione delle controversie
1. Presso l'Autorita' e' istituita la «Commissione per la soluzione delle
controversie» presieduta a rotazione da un membro del Consiglio dell'Autorita' e
composta da esperti nei settori degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nominati dal Consiglio dell'Autorita'.
2. La Commissione adotta con propria deliberazione il parere sulla questione
oggetto della controversia.
3. Fino alla costituzione di detta Commissione, le competenze e le attivita' ad
essa attribuite sono svolte dal Consiglio dell'Autorita'.
Art. 7.
Adozione del parere
1. Il dirigente responsabile dell'Ufficio Affari Giuridici trasmette alla
Commissione di cui all'art. 6 la relazione istruttoria finale redatta dal
responsabile del procedimento, contenente l'ipotesi di soluzione della
questione, entro il termine di dieci giorni dalla data di avvio del procedimento
ovvero dalla data di ricezione dell'eventuale integrazione documentale ovvero
dalla data dell'eventuale audizione.
2. La Commissione adotta la propria deliberazione entro il termine di dieci
giorni dalla data di trasmissione della relazione istruttoria finale.
3. L'Ufficio Affari Giuridici trasmette tempestivamente alle parti interessate
la deliberazione della Commissione.
4. L'Ufficio Affari Giuridici cura la raccolta sistematica delle deliberazioni
della Commissione nel sito massimario dell'Autorita'.
Allegato omesso