Copyright © Ambiente Diritto.it
Comunicato
Autoritą per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nei cantieri di lavori pubblici Implementazione del Casellario informatico
(GU n. 247 del 23-10-2006)
IL PRESIDENTE
Premesso che:
l'art. 38, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, approvato con decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comprende tra le cause di esclusione dagli
affidamenti pubblici le gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 tra le notizie
da inserire nel Casellario informatico delle imprese comprende anche le gravi
negligenze o gravi inadempienze in materia di sicurezza, comunicate dalle
Stazioni appaltanti (comma 2, lettera p) nonche' tutte le altre notizie
riguardanti le imprese ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario (comma
2, lettera t);
l'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, dispone nuove misure cautelari e interdittive conseguenti
ad accertate violazioni in materia di regolarita' e sicurezza del lavoro sui
cantieri edili;
tra i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) rientra il
proporre alla stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in
materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto (art. 127, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 5, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.);
il Consiglio dell'Autorita' ha emanato la determinazione n. 4 del 26 luglio 2006
in materia di sicurezza dei cantieri edili, con particolare riguardo alla stima
dei costi della sicurezza e in tema di annotazioni nel Casellario;
ritenuto che:
la rilevanza sociale del problema della sicurezza dei lavoratori richiede il
perfezionamento dei sistemi finalizzati a garantire la scelta, da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici, di contraenti affidabili sotto l'aspetto della
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro;
sotto questo profilo, il Casellario informatico deve essere costantemente
aggiornato con tutte le informazioni relative alla reale incidenza del fenomeno
delle infrazioni degli obblighi di sicurezza nei lavori pubblici;
e' necessario che tutti i soggetti ed organismi istituzionalmente coinvolti in
attivita' di vigilanza dei cantieri di lavori pubblici concorrano ad informare
l'Autorita' delle infrazioni alla sicurezza, debitamente accertate nello
svolgimento dei compiti d'ufficio;
comunica:
1) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato sulla
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, le stazioni appaltanti, alla luce
dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i, dovranno comunicare
all'Autorita' le «gravi inosservanze» delle norme in materia di sicurezza e
delle previsioni contenute nei piani di sicurezza rilevate dal CSE, non solo
quelle che comportano la risoluzione del contratto, ma anche quelle che
determinano la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese dal
cantiere; a tali fini la predetta comunicazione, obbligatoria per i lavori di
ogni importo, dovra' essere corredata da copia del provvedimento interdittivo
emesso dalla S.A. e da copia della proposta del coordinatore per l'esecuzione;
2) le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a comunicare le «gravi
inosservanze» rilevate nel quadro delle attivita' ispettive e di controllo degli
organi deputati alla vigilanza nei cantieri (aziende sanitarie locali, uffici
ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, INPS, INAIL,
Vigili del fuoco) - con esclusione dei fenomeni che non configurano «grave
inosservanza» - allegando copia dei verbali di accertamento e delle diffide alle
imprese volte alla regolarizzazione delle stesse infrazioni;
3) per le predette comunicazioni dovra' essere utilizzato il modello di cui
all'Allegato B della Determinazione n. 1/2005 («Comunicazione ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di dati per l'individuazione delle
imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione, nonche' per
l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili - comunicazione dati
rilevati nella fasedell'esecuzione»);
4) il Ministero delle infrastrutture e' invitato a comunicare all'Autorita', per
la necessaria iscrizione nel Casellario informatico, i provvedimenti
interdittivi assunti ai sensi dell'art. 36-bis della legge n. 248/2006 di
conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
5) le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere trasmesse all'Autorita'
entro trenta giorni dall'assunzione dei rispettivi provvedimenti o accertamenti,
ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico.
Roma, 28 settembre 2006
Il presidente: Rossi Brigante