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Comunicato
Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Comunicazioni relative alle modalita' di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori - Comunicato agli operatori del mercato dei lavori pubblici.
(GU n. 247 del 23-10-2006)
IL PRESIDENTE
Sulla base del combinato disposto degli articoli 22, commi 7 e 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti sono tenute a
redigere i certificati di esecuzione lavori seconda lo schema di cui
all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ed a
trasmetterli, in copia, all'Osservatorio; le Societa' organismi di attestazione
devono acquisire tali certificati, per la verifica della sussistenza dei
requisiti tecnico-organizzativi delle imprese richiedenti la qualificazione,
unicamente dall'Osservatorio.
In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato del 6 luglio
2006 pubblicato sul sito internet dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale n.
159, serie generale, dell'11 luglio 2006, sono state rese note le modalita' che
questa autorita' ha ritenuto di fissare per la trasmissione delle copie dei
predetti certificati, con la specificazione che si tratta di modalita'
«esclusiva», e che nessun documento debba pervenire con modalita' diverse da
quelle ivi previste.
Peraltro, nella prima fase di avvio della procedura, si e' avuto modo di
rilevare che non tutte le stazioni appaltanti si sono adeguate alle suddette
disposizioni, trasmettendo i certificati di esecuzione lavori ancora su supporto
cartaceo; in via assolutamente eccezionale e solo in casi di indifferibile
urgenza tali certificati sono stati posti a disposizione delle Societa'
organismi di attestazione, previo conferma in via telematica dei dati in essi
contenuti.
Al riguardo, si precisa che non saranno presi in considerazione ulteriori
certificati trasmessi in modo difforme da quanto disposto, e che le conseguenze
imputabili ai ritardi causati dal mancato ricorso alle suddette modalita' di
trasmissione, dovranno essere imputabili esclusivamente alle stazioni appaltanti
inadempienti.
L'approntamento di idonea procedura informatica per l'acquisizione di «copia
smaterializzata» dei certificati e per la contestuale messa a disposizione degli
stessi alle Societa' organismi di attestazione, in linea con i principi generali
fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», si e' reso necessario a fini di semplificazione,
razionalizzazione ed economicita' delle attivita' amministrative
connesse.
Infatti si e' in tal modo eliminato l'inconveniente, per le stazioni appaltanti,
di provvedere ad una trasmissione con notifica dei documenti cartacei al fine di
assicurarne l'autenticita' in ragione della provenienza; si e' individuato
l'unico sistema atto a gestire una mole documentale eccessiva rispetto alle
attuali capacita' organizzative; si e' inoltre resa possibile una consultazione
in tempo reale da parte degli organismi di attestazione, dei documenti necessari
alla qualificazione delle imprese, con evidente economia di tempi.
Conclusivamente, si invitano le stazioni appaltanti a dotarsi, anche in via
preventiva, dell'accreditamento al servizio di anagrafe, registrandosi
all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/, segnalando eventuali problematiche di
carattere tecnico informatico sull'utilizzo della procedura, o di merito sui
contenuti e significato dei dati richiesti ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: svpsupporto@avlp.it; labinfo@avlp.it; quesiti.cel@avlp.it.
Eventuali fattispecie da certificare, incompatibili con il vigente schema di cui
all'allegato D sopra citato, costituiranno eventuale oggetto di segnalazione
dell'Autorita' al Governo ed al Parlamento.
Roma, 18 ottobre 2006
Il presidente: Rossi Brigante