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Deliberazione 10 novembre 2005
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Modifiche alla deliberazione relativa all'accesso agli atti.
(GU n. 302 del 29-12-2005)
IL CONSIGLIO
Vista la legge 11 febbario 1994, n. 109, istitutiva dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i regolamenti sul funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici, approvati nell'adunanza del 16 gennaio 2003
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1
della stessa, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i
limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca
e di visura»;
Vista la propria deliberazione del 31 agosto 2000, recante Regolamento
concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilita' dell'Autorita', sottratti all'accesso», in particolare l'articolo
5 della medesima deliberazione che, al comma 4, stabilisce che `l'estrazione di
copie di documenti e' sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi di
riproduzione mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette
ad annullamento da parte dell'Ufficio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29,
comma 2, della stessa, che consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la
compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi resi, ai fini
della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale;
Considerata l'entita' degli stanziamenti autorizzati per l'anno 2005 a favore
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311 e, in particolare, dalla «tabella C» della predetta legge, che
prevede una notevole riduzione rispetto al finanziamento erogato a favore dell'Autorita'
medesima nell'anno 2004;
Ritenuto opportuno che l'Autorita' provveda, in attuazione e nel rispetto dei
principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di
perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad individuare i costi di
riproduzione, nonche' i diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di
accesso ai documenti in proprio possesso;
Ritenuto di quantificare i diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base del costo di due dipendenti dell'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici (ex livello B1 ed ex livello B3) per trenta
minuti di lavoro calcolato in base alla retribuzione totale loda, e che tale
importo e' aggiornato automaticamente in funzione delle effettive retribuzioni
dei dipendenti dell'Autorita', senza necessita' di ulteriori deliberazioni;
Viste le proposte dei competenti Uffici e Servizi dell'Autorita';
Nell'adunanza del 10 novembre 2005;
Delibera:
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici del 31 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 ottobre 2000, e' sostituito dal seguente:
1. « L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella misura di Euro
0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di
Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non e' dovuto alcun rimborso. Al di
sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra.
Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e' consentito frazionare la richiesta
di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
3. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente.
4. La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro
mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra societa'
di spedizioni e consegna. Il richiedente provvedera' al pagamento contrassegno
dell'importo complessivo (spese di spedizione piu' i costi di rimborso
fotocopie).
5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso
fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.
6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento
dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo
direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo
il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
7. E' prevista la possibilita' di inoltro tramite posta elettronica dei
documenti per i quali l'Amministrazione -ha gia' provveduto ad effettuare
archiviazione ottica in formato non modificabile.
8. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base
ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina.
9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante
versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato, sezione di Roma, contabilita' speciale n. 1493 - Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n.
241/1990».
Art. 2.
1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono, sulla base della quantificazione esplicitata in premessa,
pari a Euro 12,48 per ogni singola richiesta.
2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.
3. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante
versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato, sezione di Roma, contabilita' speciale n. 1493 - Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n.
241/1990».
Art. 3.
1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 10 novembre 2005
Il presidente: Brigante