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Comunicato
Comunicazioni di fatti specifici
(GU n. 141 del 20-6-2005)
IL PRESIDENTE
Premesso:
Che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni
ed il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 prevedono, a carico delle stazioni
appaltanti, oltre agli obblighi di trasmissione dei dati informativi di cui
all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 e s.m.i., alcuni obblighi di
comunicazione all'Autorita' di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei
processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche
attribuzioni connesse alla stessa.
Che, tra i predetti obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sussistono
quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
art. 24, comma 2, della legge ed art. 8, comma 1, lett. h), del regolamento,
relativi a «Comunicazione all'Osservatorio degli affidamenti a trattativa
privata»;
art. 89, comma 3, del regolamento, relativo a «Comunicazione all'Osservatorio
dell'esecuzione di offerte non congrue»;
art. 129, comma 11, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorita'
dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso
dalle stesse causate»;
art. 133, comma 9, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorita'
delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo
contrattuale»;
Che, con precedente comunicato in data 24 gennaio 2002, si disponeva che gli
oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad appalti di importo pari o
superiore ai 150.000 euro fossero assolti compilando ed inviando l'apposita
modulistica cartacea allegata allo stesso;
Che l'utilizzazione di tale modulistica cartacea aveva carattere transitorio,
nelle more della predisposizione di procedure informatiche per l'invio delle
informazioni in modalita' on-line;
Considerato:
Che l'autorita' ha predisposto un'apposita procedura informatica di caricamento
dati per la trasmissione on-line all'Autorita' e all'osservatorio delle
informazioni di cui in premessa;
Che l'invio delle comunicazioni in via telematica sostituisce integralmente la
precedente trasmissione della modulistica cartacea;
Che ciascuna comunicazione dovra' essere effettuata entro trenta giorni
decorrenti dalla data in cui si e' verificato il relativo evento;
Che, in alcuni casi, e' richiesto l'invio anche di documentazione a supporto;
Comunica che:
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, le stazioni appaltanti
dovranno trasmettere all'Autorita', entro il termine indicato nel terzo
«considerato», le comunicazioni relative ai fatti specifici di cui in premessa,
utilizzando, previa registrazione, esclusivamente la procedura informatica di
caricamento dati, messa a disposizione sul sito dell'Autorita' alla pagina
www.avlp.it, nella sezione «Utenti Registrati», sotto la dicitura «Comunicazioni
di fatti specifici».
2. La suddetta procedura telematica e' corredata da un apposito manuale
operativo recante le istruzioni necessarie alla registrazione, alla compilazione
delle maschere informatiche nonche' all'invio degli allegati, ove previsti.
Roma, 8 giugno 2005
Il President: Rossi Brigante