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Deliberazione
29 aprile 2002 n. 114
Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici - Lista prezzi.
(GU n. 115 del 18-5-2002)
IL CONSIGLIO
Vista
la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata;
Considerato
in fatto
I comuni
sopra evidenziati hanno fatto pervenire alcuni quesiti riguardanti
problematiche relative al calcolo della media dei ribassi e alla eventualita'
di errori nella compilazione della lista prezzi, da parte dei concorrenti alle
gare d'appalto.
In
particolare viene richiesto:
1)
quale numero di cifre decimali deve essere considerato dopo la virgola, per il
calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte dei concorrenti
non si presentano in modo univoco;
2)
se la verifica dei conteggi esposti nella lista debba essere effettuata sul solo
concorrente aggiudicatario e non anche sugli altri concorrenti, nel caso in
cui, in sede di apertura e lettura delle offerte, la commissione di gara rilevi
errori materiali o di calcolo ancor prima della formulazione della graduatoria
di gara;
3)
se, nell'offerta prezzi dell'aggiudicatario, debba procedersi alla rideterminazione
dei prezzi unitari secondo la percentuale di discordanza rilevata fra prezzo
complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale, anche quando detta
rideterminazione comporta un aumento dei prezzi contrattuali e comunque uno
stravolgimento della effettiva volonta' dell'impresa aggiudicataria, espressa
nei prezzi unitari offerti;
4)
se debba essere applicata la procedura di cui all'art. 90, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel caso in cui si rilevi che la
discordanza fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale
sia dovuta ad un erroneo inserimento, da parte del concorrente, nella somma
offerta sulla quale calcolare il corrispondente ribasso, dell'importo degli
oneri di sicurezza.
Ritenuto
in diritto:
Per
quanto attiene al primo quesito, riguardante entrambi i sistemi di aggiudicazione,
massimo ribasso e prezzo piu' basso mediante offerta a prezzi unitari,
riguardante il numero di cifre decimali da prendere in considerazione per il
calcolo della soglia di anomalia, si sottolinea che l'Autorita', nei c.d.
"bandi tipo", ha evidenziato la necessita' che i bandi di gara
contengano esplicita disciplina in tal senso, prevedendo, nel disciplinare di
gara e nella lettera di invito, che "le medie sono calcolate fino alla
terza cifra decimale arrotondata all'unita' superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque ..." e comunque disponendo che
siano fissati i decimali e le modalita' di arrotondamento.
Nel
caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina in tal senso, non
sembra possano essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la
conseguenza che il calcolo della media dovra' essere effettuato con un numero
di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti.
Per
quanto attiene invece agli altri quesiti, tutti riguardanti il sistema di aggiudicazione
mediante offerta a prezzi unitari, si precisa che la disciplina e' contenuta
nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il quale:
al
comma 2 dispone che il concorrente debba indicare nella lista prezzi, compilata
secondo le istruzioni nello stesso comma specificate, il prezzo complessivo
offerto "unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono
indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere";
al
comma 3 dispone che nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale
il prezzo indicato in lettere;
al
comma 7 prevede che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi
dall'aggiudicatario sia effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva e prima
della stipula del contratto, "tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari
e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di
cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da
tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i
prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali.".
Dal
quadro normativo sopra delineato emerge pertanto che, contrariamente alla previgente
disciplina, contenuta nell'art. 5 della legge n. 14/1973, abrogata dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999:
la
verifica dei conteggi deve essere effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva;
e'
consentita la correzione dei prezzi unitari, peraltro nel solo caso in cui
venga rilevata una discordanza fra prezzo complessivo e ribasso percentuale.
La
procedura dettata dal regolamento, e' evidentemente tesa a lasciare a carico dell'offerente
il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi, ponendo
sullo stesso l'onere di indicare, oltre al prezzo complessivo, anche il
conseguente ribasso percentuale, sul quale, peraltro, si andra' a basare il calcolo
della soglia di anomalia e quindi la formulazione della graduatoria di gara;
graduatoria di gara che costituira' la base per l'aggiudicazione provvisoria e
definitiva, senza che la commissione di gara proceda ad alcuna verifica ne' di
conteggi ne' di calcolo di ribasso corrispondente al prezzo complessivo
offerto.
Quanto
al quesito relativo all'erroneo inserimento, da parte del concorrente, nella
somma da prendere in considerazione per il calcolo del corrispondente ribasso, dell'importo
degli oneri di sicurezza, sembra che detta fattispecie debba essere inquadrata
nell'ambito della prescrizione di cui all'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994,
secondo la quale gli oneri di sicurezza "vanno evidenziati nei bandi di gara
e non sono soggetti a ribasso d'asta".
Da
quanto sopra ne deriva, pertanto, che l'erroneo inserimento, da parte del concorrente,
dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente
ribasso offerto, costituisce motivo di esclusione dalla gara. Qualora la
stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica, dopo l'aggiudicazione
definitiva, dovra' procedere all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione
della soglia di anomalia.
In
base a quanto sopra considerato;
IL
CONSIGLIO
Accerta
che e' opportuno che la lex specialis contenga esplicita disciplina relativa al
numero di cifre decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo
della soglia di anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera
di invito una indicazione del seguente contenuto: "le medie sono calcolate
fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unita' superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque ...", o, comunque, fissando il
numero di decimali e le modalita' di arrotondamento;
Accerta che, nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina, non possono essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovra' essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti;
Accerta
che il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi resta
a carico del concorrente, in quanto l'art. 90, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, pone sul concorrente stesso l'onere di
verificare la coerenza fra le quantita' della lista prezzi e quelle ricavabili
dal progetto nonche'
di indicare, mediante formulazione dell'offerta
a prezzi unitari, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale;
Accerta
che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi secondo le modalita' di
cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, va effettuata
sul solo concorrente aggiudicatario dopo l'aggiudicazione definitiva;
Accerta
che deve procedersi alla rideterminazione dei prezzi unitari secondo la percentuale
di discordanza rilevata fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso
percentuale, anche quando detta rideterminazione dovesse comportare un aumento
o una riduzione dei prezzi contrattuali e comunque anche quando detta rideterminazione
sembri comportare uno stravolgimento della volonta' dell'impresa
aggiudicataria;
L'erroneo
inserimento dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare
il corrispondente ribasso offerto costituisce motivo di esclusione dalla gara;
qualora la stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica dei
conteggi esposti nella lista prezzi, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovra' procedere
all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione della soglia
di anomalia con la conseguente nuova aggiudicazione;
Manda
all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione ai soggetti
istanti.
Roma,
29 aprile 2002
Il
presidente: Garri