Deliberazione 16 luglio 2002, n. 205
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Adempimento del responsabile del procedimento in occasione di sottoscrizione di accordo bonario e consequenziale redazione di progetto di variante.
(GU n. 216 del 14-9-2002)
Considerato
in fatto.
A
seguito della effettuazione di alcuni accertamenti ispettivi nonche' nel corso
dell'espletamento dell'attivita' istruttoria del Servizio Ispettivo dell'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici, si e' avuto modo di constatare che in
riferimento agli accordi bonari di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/1994 e
sue modifiche ed integrazioni, alcuni di essi pervengono a definizione con la
parvenza del conseguimento di enormi vantaggi economici per la P.A.
Piu'
specificatamente si e' soliti constatare che l'originaria pretesa economica,
relativa alle riserve avanzate dall'impresa, molto spesso subisce considerevoli
contrazioni economiche e le economie cosi' realizzate sono rimesse
indirettamente nella disponibilita' dell'impresa attraverso il concordamento di
nuovi prezzi, inseriti in progetti di variante necessariamente da redigersi al
fine di recepire le domande e/o riserve avanzate dall'impresa medesima,
accettate dall'amministrazione appaltante con la sottoscrizione di un accordo
bonario.
Ritenuto
in diritto.
Il
fenomeno del caso di specie come sopra riportato, risulta in qualche modo
collegato con la proposizione di progetti di variante, redatti al fine di poter
recepire le richieste avanzate dall'impresa a seguito di definizione di accordo
bonario sottoscritto dalle parti.
Appare
necessario che il Responsabile del procedimento, nei casi in cui l'originaria
pretesa economica risulti a seguito di accordo transattivo, fortemente
contratta, accerti che nella consequenziale perizia di variante, non siano
inserite categorie di lavoro che contemplino: magisteri, specifiche lavorazioni
o sovrapprezzi vari, in qualche modo riferiti a quelle domande e/o riserve
dell'appaltatore che risultano essere state negate in sede di sottoscrizione di
accordo bonario. In base a quanto sopra considerato;
Il
Consiglio
conviene
che il responsabile del procedimento in occasione della proposizione di perizie
di variante, nei casi in cui le stesse siano precedute dalla sottoscrizione di
un accordo bonario, definito come precedentemente descritto, riporti nella
relazione tecnica allegata al progetto di variante medesimo, una dichiarazione
di cui ne risulta diretto responsabile, circa il non inserimento nel progetto
variato, di categorie di lavoro contemplanti: specifiche lavorazioni, magisteri,
o sovrapprezzi in qualche modo riferiti alla quota parte di riserve e/o domande
dell'impresa che risultano essere state respinte dalla Stazione appaltante in
sede di sottoscrizione di accordo bonario.
Roma,
16 luglio 2002
Il
presidente: Garri