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AUTORITA’ PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione 27 settembre 2001 n. 19 -
Oggetto: chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi
di gara (art. 1, art. 30 e allegato A del DPR 34/2000; art. 73 del DPR 554/99).
Premesso che:
Sono state formulate da
alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle disposizioni
contenute nel regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione di cui al
DPR 34/2000 e nei comunicati inviati da questa Autorità alle Soa in merito ai
criteri cui devono attenersi le SOA per l’attività di qualificazione delle
imprese;
L’Autorità ha dato riscontro
a tali richieste fornendo alle SOA ulteriori indicazioni;
Tali indicazioni incidono
sulle modalità di qualificazione delle imprese e dunque
Producono conseguenze
sulla qualificazione delle imprese in gara;
Le associazioni di
categoria lamentano la mancata rispondenza dei criteri di qualificazione ai
criteri di stesura dei bandi di gara adottati dalle stazioni appaltanti
soprattutto in riferimento all’identificazione di alcune categorie di
lavorazioni nella declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000;
Le questioni sono state
sottoposte all’esame della Commissione Consultiva, ex art.5 del DPR 34/2000, e
del gruppo di lavoro, costituito presso l’Autorità, cui partecipano le
associazioni di categoria rappresentative di imprese, di stazioni appaltanti e
degli ordini professionali, di cui si è acquisito il parere.
Considerato in fatto
- alcune SOA hanno
ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nel settore
della bonifica da ordigni esplosivi;
- la Federazione Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche ha sottoposto all’Autorità la questione
inerente l’inquadramento dei lavori relativi l’istallazione dei sistemi di
video sorveglianza nella declaratoria delle categorie di cui all’allegato A del
DPR 34/2000.
L’ANIE, aderente alla
Federazione suddetta, ha evidenziato che tali impianti potrebbero rientrare
nella categoria OS5, in qualità di impianti di antintrusione, ma nello stesso
tempo anche nella categoria OS19, per la loro connotazione, più propria, di
impianti di telecomunicazione;
- alcune SOA hanno
sottoposto all’esame dell’Autorità la problematica concernente la
riconducibilità dei lavori di esecuzione di opere murarie a secco, realizzate
in ambiti assoggettati a tutela paesistica, alla declaratoria di cui
all’allegato A del DPR 34/2000. E’ stato evidenziato che le Stazioni appaltanti
classificano tali opere in maniera indifferenziata talvolta nella cat.OG 1,
talvolta nella cat. OG13 e talvolta nella cat. OS 7;
- alcune imprese hanno
evidenziato la mancata previsione nei bandi di gara -concernenti l’affidamento
di lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie specializzate OS3, OS5,
OS28, OS30 - della possibilità , da parte di soggetti qualificati nella cat.
OG11, di eseguire gli impianti rientranti nelle categorie specializzate;
- alcune SOA hanno
richiesto chiarimenti in merito all’inquadramento nell’ambito della
declaratoria delle categorie di cui all’allegato A del DPR 34/2000 delle
seguenti lavorazioni :
- impianti per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo,
- impianti di protezione
catodica;
- è stato segnalato che
numerose stazioni appaltanti richiedono in gara, alle imprese concorrenti:
- l’attestato SOA in
copia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale;
- la presentazione delle
dichiarazioni bancarie dimostrative della capacità finanziaria ed economica,
anche nei confronti delle imprese attestate.
Ritenuto in diritto:
- l’esecuzione di
attività di bonifica da ordigni esplosivi viene, ai sensi del Decreto
legislativo Luogotenenziale n°320/46, eseguita dal Ministero della Difesa, il
quale può affidare le stesse in appalto soltanto a ditte o agli enti che
impieghino personale operaio o direttivo specializzato ai sensi dell’art. 1 del
suddetto decreto. Per tali interventi il Ministero definisce un elenco di
imprese, iscritte all’Albo dei Fornitori ad appaltatori dell’Amministrazione
della Difesa, alla categoria 90.02.01, secondo i requisiti tecnici disciplinati
dallo stesso Genio Militare con la circolare 4a sez., rif. 4/60099 del 6.09.95.
Ciò premesso, si rileva
che le attività in questione sono considerate dal Ministero della Difesa più
propriamente quali servizi ed escluse dall’ambito oggettivo definito dall’art.
2 comma 1 della Legge 109/94;
- i lavori relativi
all’istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al
controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc.., e , pertanto, ad
impedire l’accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi
come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della
categoria OS5 di cui all’allegato A del DPR 34/2000;
- i lavori di esecuzione
di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell’ambito di manufatti
assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni
culturali e ambientali di cui al D.Lgs. 490/99, devono essere realizzati da
imprese abilitate ad intervenire su tali opere e, dunque, devono ritenersi
rientranti nella cat. OG2 o nella cat. OS2 a seconda che gli stessi riguardino
un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di
un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie
decorata;
- i lavori di esecuzione
di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell’ambito di manufatti
che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità o che ricadono in
ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non
essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente,
disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, possono
essere realizzati da imprese qualificate nella cat. OS7;
- gli impianti
tecnologici di cui alle categorie OS3, OS5,OS28,OS30 da realizzarsi in opere
generali, già realizzate o in corso di esecuzione, qualora costituiscano un
insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, rientrano nella
categoria OG11;
- i singoli impianti
tecnologici, qualora non costituiscano un insieme coordinato di impianti da
realizzarsi congiuntamente, sono da considerarsi appartenenti alle specifiche
categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) e possono essere realizzati
anche da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11, purchè
l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire la somma degli
importi delle singole categorie posti a base di gara;
- l’esecuzione degli
impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo, per
evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica con quelli relativi al traffico
stradale, ferroviario, metropolitano e tranviario, è da inquadrare nella
declaratoria della categoria OS 9;
- gli impianti di
protezione catodica, in qualità di opere complementari degli interventi a rete
necessari per la distribuzione ad alta e media tensione dell’energia elettrica,
sono da considerare inquadrabili nella categoria OG 10;
- in sede di
partecipazione alle gare, le imprese potranno produrre l’attestazione,
rilasciata da una SOA autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal
legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d’identità dello
stesso; le stazioni appaltanti potranno verificare la veridicità del contenuto
dell’attestazione attraverso la consultazione, nel sito internet
autoritalavoripubblici.it, dell’elenco delle imprese attestate;
- in sede di partecipazione
alle gare, come previsto dall’art. 1, comma 3, del DPR 34/2000, l’attestazione,
rilasciata da una SOA autorizzata, deve essere ritenuta dimostrativa della
capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti e, pertanto,
sostitutiva delle referenze bancarie;
dalle considerazioni
svolte, al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di
libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da tener presente in sede di
stesura dei bandi di gara sono nei termini suindicati.
Depositato presso la
Segreteria del Consiglio in data 27 settembre 2001.
Il Presidente
(Francesco Garri)