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Giurisprudenza

 

 

Diritto Processuale

Processo e procedure di: penale, civile, amministrativo, comunitario...

 

2010

 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 


 

DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Art. 288, c. 2°, CE. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v. C.G.sentenza del 9/09/2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, nonché sentenza del Tribunale 11/07/2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione). Il carattere cumulativo di dette condizioni implica che, nel caso in cui una di esse non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento danni deve essere respinto nel suo insieme senza che si renda necessario esaminare le altre condizioni (sentenza della Corte 8 maggio 2003, causa C-122/01 P, T. Port/Commissione, Racc. pag. I-4261, punto 30, e sentenza Schneider Electric/Commissione, cit., punto 120). Pres./Rel. Meij - Artegodan GmbH c. Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. VI, 3/03/2010, Sentenze T-429/05

DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Illegittimità di un atto giuridico - Responsabilità extracontrattuale - Ricorso per risarcimento di un danno - Presupposti e limiti - Fattispecie - Art. 11, dir. 65/65. In tema di diritto processuale europeo, l’accertamento dell’illegittimità di un atto giuridico - quale, nel caso di specie, l’illegittimità della Decisione tanto per incompetenza della Commissione quanto per violazione delle condizioni di revoca dell’AIC di cui all’art. 11 della direttiva 65/65 - non è sufficiente, per quanto sia censurabile tale illegittimità, a ritenere che sia soddisfatta la condizione per far sorgere la responsabilità della Comunità relativa all’illegittimità del comportamento censurato alle istituzioni comunitarie [v., in tal senso, sentenza della Corte 19/04/2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, confermativa della sentenza del Tribunale 21/04/2005, causa T-28/03, Holcim (Deutschland)/Commissione, e sentenze del Tribunale 6/03/2003, causa T-56/00, Dole Fresh Fruit International/Consiglio e Commissione e 9/09/2008, causa T-212/03, MyTravel/Commissione]. Pertanto, il ricorso per risarcimento è stato istituito come un rimedio autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (sentenza della Corte 17/12/1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, in tal senso, sentenza della Corte 26/02/1986, causa 175/84, Krohn Import-Export/Commissione). Mentre i ricorsi di annullamento e quelli per carenza sono diretti a sanzionare l’illegittimità di un atto giuridicamente vincolante ovvero la sua mancata adozione, l’azione risarcitoria ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un’istituzione (sentenza del Tribunale 27/11/2007, cause riunite T-3/00 e T-337/04, Pitsiorlas/Consiglio e BCE). Pres./Rel. Meij - Artegodan GmbH c. Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. VI, 3/03/2010, Sentenze T-429/05

DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Violazione qualificata di una norma giuridica - Legittimazione processuale - Presupposti - Valutazione e poteri del giudice comunitario. Per il riconoscimento dell’illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni quale condizione per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, è necessario che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli [sentenze della Corte 4/07/2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione e 19/04/2007, Holcim (Deutschland)/Commissione]. Per quanto riguarda il presupposto secondo cui la violazione del diritto comunitario deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Pertanto, il criterio determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere è il margine di discrezionalità di cui disponeva l’istituzione in questione (v. sentenza della Corte 12/07/2005, causa C-198/03 P, Commissione/CEVA e Pfizer). Il presupposto della violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario è diretto, indipendentemente dalla natura dell’atto illecito in questione, ad evitare che il rischio di dover risarcire i danni addotti dalle imprese interessate non ostacoli la capacità dell’istituzione interessata di esercitare pienamente le sue funzioni nell’interesse generale, tanto nell’ambito della sua attività normativa o implicante scelte di politica economica che nell’ambito della propria competenza amministrativa, senza per questo lasciare a carico dei singoli l’onere delle conseguenze di violazioni flagranti e inescusabili. Qualora l’istituzione interessata disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenza del Tribunale 12/07/2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione). Ne deriva che soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione normalmente prudente e diligente consente il sorgere della responsabilità della Comunità. Spetta pertanto al giudice comunitario, dopo aver stabilito, dapprima, se l’istituzione interessata disponesse di un margine discrezionale, prendere in considerazione, in un secondo tempo, la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità o l’inescusabilità dell’errore commesso. Pres./Rel. Meij - Artegodan GmbH c. Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. VI, 3/03/2010, Sentenze T-429/05
 

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Ricorso - Persona fisica o giuridica - Ricevibilità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto conferente diritti ai singoli - Certezza del diritto - Art. 230, c.4°, CE. A termini dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente. Pertanto, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dall’atto oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, richiede che tale atto produca effetti direttamente sulla situazione giuridica del singolo soggetto e non lasci alcun potere discrezionale ai suoi destinatari, incaricati della sua applicazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e deve derivare dalla sola normativa comunitaria, senza applicazione di altre norme intermedie (sentenze della Corte 29/06/2004, causa C-486/01 P, Front national/Parlamento e 22/03/2007, causa C-15/06 P, Regione Siciliana/Commissione). Inoltre, una persona fisica o giuridica diversa dal destinatario di un atto può ritenersi individualmente interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo se è colpita dall’atto di cui trattasi in ragione di talune sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e, quindi, la identifica in modo analogo al destinatario dell’atto (sentenze della Corte 15/07/1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione e 1°/04/2004, causa C-263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré). Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Elaborazione di un atto di natura normativa - Assenza di diritti procedurali espressamente garantiti - Art. 230 CE. In assenza di diritti procedurali espressamente garantiti, è contrario alla lettera e allo spirito dell’art. 230 CE consentire a qualsiasi soggetto, solo per aver questi partecipato all’elaborazione di un atto di natura normativa, di proporre poi ricorso contro quest’ultimo (v., ordinanza del Tribunale 14/12/2005, causa T-369/03, Arizona Chemical e a./Commissione). Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito - Presupposti - Domanda di risarcimento - Violazione sufficientemente qualificata - Nesso di causalità - Art. 288, c.2°, CE. L’esistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la presenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato [v. sentenza della Corte 9/11/2006, causa C-243/05 P, Agraz e a./Commissione; sentenze del Tribunale 16 /11/2006, causa T-333/03, Masdar (UK)/Commissione]. Quanto alla prima di tali condizioni, è necessario che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti. Per quanto riguarda la condizione per cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Soltanto quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenza della Corte 10/12/2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico; sentenze del Tribunale 12/07/2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione). Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Diritto di proprietà - Libertà di esercitare un’attività professionale - Restrizioni - Obiettivi di interesse generale - Proporzionalità - Funzione sociale - Parità di trattamento. Sebbene il diritto di proprietà e la libertà di esercizio di un’attività economica facciano parte dei principi generali del diritto comunitario, tali principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione nella società. Ne consegue che possono apportarsi restrizioni all’attuazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di un’attività professionale, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenza della Corte 30/06/2005, causa C-295/03 P, Alessandrini e a./Commissione). Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Lodo arbitrale - Ricorso per ottemperanza - Inammissibilità. Il lodo arbitrale deve giudicarsi insuscettibile di esecuzione attraverso lo speciale rimedio del ricorso per ottemperanza (Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 2800 del 2008). L’esecuzione in forma coattiva, allorché espressione del principio di effettività della tutela, deve infatti essere riservata a quelle decisioni adottate unicamente da coloro che esercitano la funzione giurisdizionale; con esclusione, quindi, delle statuizioni eventualmente disposte da soggetti posti al di fuori di siffatto ambito, e tra questi gli arbitri privati, la cui pronuncia non assume la natura di decisione di merito da parte di un organo giurisdizionale dello Stato. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - E. s.p.a. (avv.ti Radius, Coppola e Falini) c. Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU Comuni Bacino Na 3 (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 1 marzo 2010, n. 1213

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - Azioni a tutela del bene ambiente - Legittimazione ad agire uti singulus - Criterio della vicinitas - Significato - Stabile e significativo collegamento. Il criterio della vicinitas costituisce la base del riconoscimento della legittimazione ad agire dei singoli che agiscano a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849); alla vicinitas va però attributo il senso non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1600). Pres. Riccio, Est. Dell’Utri - E. s.r.l. (avv. carbone) c. I.A. e altri (avv.ti Romano e Troisi) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1134

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Periculum in mora - Fondamento - Fattispecie. In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa, che può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato, lasciando ovviamente alla sede di merito la possibilità dì escluderlo in base alle successive risultanze. Nella specie, i fabbricati al momento del sequestro, non erano ultimati in tutte le loro parti, comprese le rifiniture esterne ed interne, mentre i lavori sono stati proseguiti anche con violazione dei sigilli. Tanto ha illustrato, ad evidenza, la sussistenza del pericolo attuale della libera disponibilità degli immobili e del volontario aggravamento dell'offesa ai beni protetti dalla norme giuridiche violate. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Responsabilità penale - Elementi di prova non acquisiti nel giudizio di cognizione - Meccanismo della revisione - Utilizzo - Giudizio di esecuzione - Esclusione. Ai fini della responsabilità penale, gli elementi di prova preesistenti non acquisiti nel giudizio di cognizione, possono essere fatti valere solo con il meccanismo della revisione, ma non possono essere valutati nel giudizio di esecuzione, perche altrimenti quest'ultimo diverrebbe una forma di impugnazione della decisione emessa in sede di cognizione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Iscrizione ipotecaria - Controversie - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Presupposto - Natura tributaria del credito. Al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594). Pres. Carbone, Est. Tirelli - E. spa (avv. Giuffrè) c. DMG (avv. Prota). CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22/02/2010 , Sentenza n. 4077

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Ipoteca - Atto preordinato all'espropriazione immobiliare - Iscrizione - Valore minimo del debito del contribuente - Euro 8.000 - Art. 77 D.P.R. n. 602/1973.
Rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro (art. 77 del DPR n. 602/1973). Pres. Carbone, Est. Tirelli - E. spa (avv. Giuffrè) c. DMG (avv. Prota). CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22/02/2010 , Sentenza n. 4077

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso in sede di legittimità - Nuova valutazione del risultato probatorio e ricostruzione del fatto e delle responsabilità - Inammissibilità - Art.606, lett. e) c.p.p. - Art.8, c. 1°, lett.b) L. n.46/2006.
Il nuovo testo dell'art.606, lett. e) c.p.p. non autorizza affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della decisione di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio e di riesaminare gli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione. Tale impostazione é stata ribadita, anche dopo la modifica della lett.e) dell'art.606 c.p.p. apportata dall'art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46, dalle sentenze della Cass. Sez. II, Penale, n.23419 del 23/05/-14/06/2007, PG in proc.Vignaroli e Cass. Sez. I, Penale, n. 24667 del 15-21/06/2007, Musumeci, secondo le quali l'esame di uno specifico materiale processuale non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric. Bellini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n. 6266

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Funzione - Corretta applicazione della legge sostanziale e processuale - Ricostruzione dei fatti - Esclusione. Il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric. Bellini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n. 6266

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudice di legittimità - Doglianze generiche - Natura - Artt.581, c. 1°, lett.c) e 591, c. 1°, lett. c) c.p.p.. Si considerano generici - con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p. -, i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric. Bellini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n. 6266

 

DIRITTO PROCESSUALE - Interpretazione del giudicato - Oggetto - Determinazione - Dispositivo, motivazione e domanda giudiziale. In tema di interpretazione del giudicato l'essenza e l'effettiva portata della decisione devono essere determinate non soltanto in base al dispositivo , ma anche tenendo conto, alla stregua della motivazione, del contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale (ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 07-03-2007, n. 749; Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 2006, n. 726), formandosi il giudicato della sentenza anche su quegli accertamenti contenuti in motivazione relativi a questioni che si trovino in relazione di causa ed effetto rispetto a quella espressamente decisa (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 10-05-2007, n. 2251;Cass., Sez. I, Sentenza n. 2721 del 2007; Cass. 1996 n. 3916). Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Domanda risarcitoria che esula da una pronuncia di annullamento - Attribuzione alla cognizione del giudice amministrativo - Presupposti - Materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A. - Requisiti sostanziali e processuali. Affinchè possa essere attribuita alla cognizione del giudice amministrativo una domanda risarcitoria che esula da una pronuncia di annullamento (o comunque da una valutazione di illegittimità) dell’atto amministrativo, come ad esempio avviene nei casi di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nel caso di revoca legittima dell’aggiudicazione dell’appalto, è necessario che la materia sottostante sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del plesso giurisdizionale amministrativo e che la tutela dei diritti soggettivi azionati sia connessa in via immeditata e diretta all'esercizio di funzione pubblica. Debbono però ricorrere tutti gli altri requisiti sostanziali e processuali perché sussista e possa essere riconosciuta in giudizio una responsabilità risarcitoria in capo all’amministrazione tra cui, in primis, l’esistenza del danno (quale requisito sostanziale) ed una specifica domanda in tal senso (requisito processuale). Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Struttura motivazionale della sentenza d'appello - 1° e 2° grado - Unico complesso corpo argomentativo. Le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d'appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" [Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi]. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Milio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n. 4881

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità del ricorso - Effetti - Cause sopravvenute di estinzione del reato - Preclusione. L'inammissibilità del ricorso, che preclude l'operatività di cause sopravvenute di estinzione del reato (Cass. SU n. 32/2000, De Luca), comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Milio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n. 4881

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Azione innanzi al giudice amministrativo - Azione popolare - Identificabilità - Esclusione - Legittimazione ed interesse al ricorso - Terminale di rigassificazione off shore - Cittadini residenti nei comuni limitrofi allo specchio di mare interessati dal progetto - Legittimazione ad impugnare gli atti autorizzatori - Esclusione. L’azione innanzi al giudice amministrativo non rappresenta un’azione popolare che può essere esercitata dal quisque de populo. Essa, al contrario, richiede l’esistenza sia della legittimazione al ricorso (da intendersi come titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), sia di un interesse al ricorso (da intendersi come utilità, anche strumentale, che dall’accoglimento del ricorso può comunque derivare). Ne deriva l’insussistenza della legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzatori di un terminale di rigassificazione off shore in capo a qualsiasi cittadino residente nei Comuni limitrofi allo specchio di mare interessato dal progetto, giacchè in tal caso, in assenza di specifiche lesioni anche soltanto potenziali, non si ravvisa alcuna situazione giuridica differenziata che valga a distinguere la posizione dei residenti dal quisque de populo: essi, al contrario, si fanno portatori di un interesse (alla salubrità ambientale e alla tutela della salute) che rimane allo stadio di mero interesse diffuso. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - O .s.p.a. (avv.ti Acquarone, Anselmi, Di Gioia e Giallongo) c. M.M. e altri (avv. Altavilla) - (Riforma Tar Toscana, n. 1869/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1 febbraio 2010, n. 413

 

DIRITTO PROCESSUALE - Normativa comunitaria - Direttive - Efficacia diretta - Responsabilità penale - Esclusione - Controllo di conformità al diritto comunitario - Corte Costituzionale. L’efficacia diretta di una direttiva è ammessa - secondo la giurisprudenza comunitaria e italiana - solo se dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente. Gli effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale (ex plurimis, Corte di giustizia, ordinanza 24 ottobre 2002, in causa C-233/01, RAS; sentenza 29 aprile 2004, in causa C-102/02, Beuttenmüller; sentenza 3 maggio 2005, in cause C-387, 391, 403/02, Berlusconi e altri; Corte di cassazione, sentenza n. 41839 del 2008). L’impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta alla Corte Costituzionale, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 11 ed oggi anche dell’art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 170 del 1984, n. 317 del 1996, n. 284 del 2007). Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo - CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28

DIRITTO PROCESSUALE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Esclusione in caso di significato evidente della norma comunitaria - Fattispecie: nozioni di rifiuto e sottoprodotto.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non è necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 27 marzo 1963, in causa C-28-30/62, Da Costa; Corte costituzionale, ordinanza n. 103 del 2008). (fattispecie relativa alla nozioni di rifiuto e sottoprodotto, sulle quali non residuano margini di incertezza, in forza degli interventi chiarificatori della giurisprudenza comunitaria)  Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo - CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Oggetto del sequestro preventivo - Terzi acquirenti degli immobili - Soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato - Esercizio dell'azione penale - Presupposti - Art.321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art.321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (cass. n.37033/2006, n.29797/2001, n.4496/1999, n.24685/2005, n.1565/1997, n.38728/2004, n.156/1993, n.1246/2003, n.2296/1992 e Cass. pen. sez. 3 n.1022 del 13.7.2009, ric.Berardi ed altri). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Proprietario dell'immobile - Confisca - Requisiti. Trattandosi di sanzione amministrativa di natura reale e non personale, la confisca va applicata anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali potranno far valere i propri diritti in sede civile, del resto l'art.44 DPR 380/01 non prevede come requisito della confisca la sussistenza del dolo o della colpa in capo al proprietario dell'immobile da confiscare, richiedendo come unico presupposto l'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva eventualmente commessa da terzi. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910

 

DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Disposizioni di diritto interno che traspongono una direttiva - Interpretazione da parte dei giudici nazionali - Criteri. Nel contesto delle disposizioni di diritto interno che traspongono una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare tali disposizioni nazionali per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (v. sentenze 10/04/ 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann; nonché 5/10/2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01). Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo - Potere di sgombero del PM - Eventuale illegittimità del provvedimento - Competenza giudice dell'esecuzione - Mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali - Esclusione - Conversione del ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione - Esclusione - Ratio - Art. 568, c. 5 c.p.p. - Artt. 655, 322 e 666 c.p.p.. Il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero nell'ambito dei poteri esecutivi che gli sono attribuiti dall'art. 655 c.p.p., non avendo natura giurisdizionale, non può essere impugnato con i mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare con la richiesta di riesame di cui all'art. 322 c.p.p., perché anche questa si riferisce al provvedimento del giudice. L'eventuale illegittimità del provvedimento stesso potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, in questi casi, coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro. Questi potrà revocare o modificare l'atto. Non e' possibile convertire il ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione, perché la conversione, rectius la diversa qualificazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, si riferisce ai soli mezzi d'impugnazione e tale non può considerarsi l'incidente d'esecuzione (Cass. SS. UU. 24/11/1999 n. 27, Magnani). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3924

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo - Sgombero da persone e cose - Poteri del P.M. - Impugnazione - Incidente d'esecuzione - Art. 655 c.p.p.. Il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., impartire le disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l'ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del sequestro. Sicché, in questo contesto, può essere esperibile il solo incidente d'esecuzione (cfr Cass. 23 febbraio 2003, Donnarumma; Cass. n 21735 del 2002; Cass. n. 14187 del 2007 ; 47326 del 2007). (Contra: decisione n. 2293/1991, Di Paola - e per altri motivi sent. 25/01/2000 n 484, Fusaro). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3924

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Sospensione in sede cautelare degli effetti di un provvedimento - Adeguamento dell’amministrazione - Improcedibilità del ricorso o cessazione della materia del contendere - Inconfigurabilità - Ragioni. Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, atteso che l'adozione non spontanea dell'atto consequenziale, con cui l'amministrazione dà esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la révoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento (C.d.S., Sez. IV, 5.8.2005, n. 4165; cfr. poi, in termini, C.G.A, nn. 478 e 479 del 25.5.2009; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 30 luglio 2008 , n. 843 T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 07 settembre 2006, n. 8092). Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583

 

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale - Politica agricola comune - Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone - Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 - Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte - Nesso causale. Al fine di determinare il pregiudizio addebitabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti dell’inadempimento che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto nel quale esso si inserisce, per quanto l’istituzione abbia potuto o dovuto adottare un atto avente lo stesso effetto senza violare la norma di diritto. In altri termini, l’analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa inesatta secondo la quale, in assenza di comportamento illecito, l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto contrario, il che potrebbe anche costituire un comportamento illegittimo da parte sua, ma deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che sarebbe per esso risultata da un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto. Si deve pertanto ricercare se l’illecito nella specie contemplata sia direttamente all’origine del danno fatto valere al fine di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento ascritto alla Comunità e il danno asserito (v., in questo senso, sentenza della Corte 16/12/1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità). Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07, T-271/07 e T-272/07

 

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - condizione - comportamento e pregiudizio. In materia di nesso di causalità, il pregiudizio deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato, dovendo quest’ultimo costituire la causa determinante del pregiudizio (v., in tal senso, sentenza della Corte 4/10/1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio; sentenze del Tribunale 11/07/1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione e 19/07/2007, causa T-360/04, FG Marine/Commissione). Inoltre, spetta al ricorrentei fornire la prova di un siffatto nesso di causalità (v. sentenza della Corte 30/01/1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione e sentenza del Tribunale 24/04/2002, causa T-220/96, EVO/Consiglio e Commissione). Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE CE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07, T-271/07 e T-272/07

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Classificazione errata - Lapsus omissivo del giudice - Effetti - Mutamento della contestazione - Esclusione - Fondamento - Art.7 c. 1 e all. D) D. L.gs 22/97 e succ. mod.. Ai sensi dell'art.7 co. 1 del D. L.gs 22/97 e succ. mod., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in due categorie, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, nell'ambito di quest'ultima, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi; sicché l'avere il giudice di merito, nella parte finale della motivazione, incorrendo in un evidente lapsus omissivo, definito "speciali" i rifiuti senza anche aggiungere che gli stessi erano anche "pericolosi" non ha dato luogo ad alcun mutamento della contestazione, tanto meno ove si consideri che nelle altre parti della sentenza si precisa, con inequivocabile riferimento anche ai pertinenti codici classificatori CER, di cui all'elenco all. D del D.L.gs. 22/97, che i rifiuti in questione erano "pericolosi". Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659

 

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Principio di certezza del diritto - Nozione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Funzione e limiti applicativi. Il principio di certezza del diritto, esige, in particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (sentenza 7/06/2005, causa C-17/03, VEMW e a). Mentre, relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento, si deve rilevare che emerge da una giurisprudenza consolidata che la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente e che la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore (v., sentenze 29/01/2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer). Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

 

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Necessità di pronuncia pregiudiziale - Cooperazione tra Giudice europeo e giudice nazionale - Presunzione di rilevanza - Art. 234 CE. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali stabilita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni poste riguardano l’interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v. sentenze 13/03/2001, causa C-379/98, PreussenElektra; 22/05/2003, causa C-18/01, Korhonen e a.; nonché 19/04/2007, causa C-295/05, Asemfo). Ne consegue che la presunzione di rilevanza inerente alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali e, segnatamente, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale (v. sentenze 15/12/1995, causa C-415/93, Bosman; nonché 1°/04/2008, causa C-212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone). Tizzano (Pres./rel.) - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c. Plus Warenhandelsgesellschaft mbH. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 14/01/2010, Sentenza C-304/08

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso per regolamento di competenza - Art. 31, c. 1 L. n. 1034/71 - Indicazione di più Tribunali parimenti competenti - Violazione della norma - Indicazione di un Tribunale in via primaria e di secondo Tribunale in via subordinata - Sussistenza della manifestazione di volontà richiesta dalla norma. Quando con il ricorso per regolamento di competenza siano indicati come competenti più Tribunali, l’art. 31, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 è violato se l’indicazione è fatta in via alternativa e pari ordinata ma non se proposta attraverso una domanda principale accompagnata da subordinate (Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5841). La norma citata impone infatti di indicare il T.A.R. deputato alla cognizione della controversia e richiede quindi una chiara manifestazione di volontà al riguardo. Siffatta manifestazione non si riscontra se più Tribunali sono indicati come parimenti competenti, poiché l’indicazione resta indistinta venendo con ciò indebitamente rimessa al giudice, mentre una tale manifestazione sussiste se, pur indicandosi anche un altro Tribunale, è specificato quello che si asserisce competente in via primaria; in questo caso infatti l’ulteriore indicazione è data come secondaria, poiché subordinata. La graduazione delle domande in via principale e subordinata costituisce, d’altro lato, “espressione dell’ampiezza dell’ esercizio dell’azione che va riconosciuta anche con riguardo allo strumento processuale “de quo”, in armonia con il principio di livello costituzionale di pienezza dei mezzi di tutela ove venga in discussione la legittimità di provvedimenti amministrativi” (Sentenza n. 5841 del 2008 citata). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e altro (Avv. Stato) c. I. s.p.a. (n.c.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 21

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sede di legittimità - Rilettura degli atti probatori - Esclusione - Art. 606 cpp.. La richiesta, al giudice di legittimità di una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole non è consentita, in quanto trattasi di censura in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006]. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Rilettura degli elementi di fatto - Esclusione. Esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa - e per il ricorrente - più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30/4/1997 n. 6402). Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Videoregistrazioni - Categoria delle intercettazioni - Esclusione - Prove documentali - Utilizzabilità senza necessita di preventiva autorizzazione dell'A.G. - Art. 234 cpp - Artt. 266 e segg. cpp. Deve essere disattesa l'eccezione processuale relativa alle videoregistrazioni effettuate del titolare dell'area ove venivano abbandonati i rifiuti in quanto, le videoregistrazioni, non appartengono al "genus" delle intercettazioni, ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp. Pres. Grasso, Est. Gentile, Ric. Stedile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 770

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Fatto illecito configurabile anche solo astrattamente come reato - Risarcibilità - Sussistenza - Onere della prova - Art. 2697 c.c. - Interessi e rivalutazione - Giurisprudenza. Finanche nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Pertanto, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all'idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, (Cass. SS.UU. 26972-26973-26974-26975 dell'11/11/2008), che può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente qualificati. In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente psichica, in quanto "Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente" (Cass. Ss.Uu. 26972/2008). Poiché la lesione è in re ipsa, ne discende che incombe al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c. l'onere di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza. In particolare le citate sentenze, pur avendo ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l'integrale risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva. Inoltre, "Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore ... sono dovuti interessi e rivalutazione ..." (Cass. 5234/2006). GdP. Dott. Quaranta C. c. A.S.L. BR - Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed altro. GIUDICE DI PACE DI FASANO, (Ud. 31/12/2009), 07/01/2010, Sentenza n. 2

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Indagini preliminari - Misure cautelari - Applicazione - Esistenza del fumus - Circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa. In tema di misure cautelari, stante la fluidità dell'imputazione nella fase delle indagini preliminari, che non ha ancora formato oggetto di formale contestazione, il tribunale del riesame può porre a fondamento della misura cautelare anche profili di illiceità non ancora enucleati dalla pubblica accusa, ma di cui si riscontri l'esistenza del fumus sulla base delle circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa. Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71

 

 

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