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Giurisprudenza
Diritto Processuale Processo e procedure di: penale, civile, amministrativo, comunitario...
2010
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92
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DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Gravame per revocazione - Errore di fatto - Nozione - Giurisprudenza. L’errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione è unicamente quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi, che abbia indotto il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e sempreché tale errata percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l’errore si riveli decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa (Cons Stato Sez. V 20/10/2005 n.5896; idem 31/7/2008 n.3816; C.d.S. sez. IV, 19/6/2009 n.3296; idem 24/4/2009 n.2414). Sempre in ordine alla consistenza dell’errore di fatto, è stato affermato che tale non può definirsi, ai fini della revocazione, l’erronea ed incompleta valutazione effettuata dal giudicante delle prove documentali esibite o acquisite (Cons. Stato Sez. V 29/1/2008 n.241), così come non sono rilevanti, sempre ai fini in esame, gli errori che consistono in una eventualmente inesatta valutazione dei fatti o in una erronea interpretazione degli stessi (C.d.S. Sez. IV, 13/4/2005 n.1735; idem 9/2/2010 n.2924). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03527/2008 ) Pres. Numerico - Rel. Migliozzi - Gesta srl già Societa' Gestioni Avanzate spa (avv. Quaglia) c. Schiaffino De Stefani (avv.ti Villani e Massa) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 18/12/2010, Sentenza n. 9267
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso per motivi aggiunti - Notifica presso il domicilio eletto - Art. 170 c.p.c. - Art. 43 codice del processo amministrativo. Se già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo la giurisprudenza aveva ritenuto che “la notifica del ricorso per motivi aggiunti, innestandosi all'interno di un rapporto processuale già incardinato, debba essere fatta presso il domicilio eletto per il rapporto processuale in essere” (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 04 giugno 2009, n. 1170), oggi detto principio trova formale ed ineluttabile riscontro nell’art.43 del c.p.a., ai sensi del quale le notifiche alla controparti costituite dei ricorsi per motivi aggiunti avvengono ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ossia presso il procuratore. Pres. Monteleone, Est. Valenti - L. s.p.a. (avv.ti Boezio e Terracciano) c. Regione Sicilia e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14283
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Fase cautelare del processo - Difformità
tra la decisione cautelare e quella di merito - Effetti. La fase cautelare
poggia su una cognizione sommaria ed è finalizzata ad assicurare una tutela di
natura interinale. Conseguentemente, l'eventuale difformità tra la decisione
cautelare e quella di merito, stante l'autonomia tra i due rimedi e la diversità
dei rispettivi presupposti, rientra nella fisiologia processuale e non dà luogo
ad alcuna invalidità, essendo le decisioni assunte in sede cautelare destinate a
restare definitivamente assorbite - e se del caso travolte - dalla sentenza di
merito (Cons. St., sez. IV, 17/5/2010 , n. 3129 ; C.d.S. sez. V, 29/12/2009, n.
8908; sez. IV, 15/5/2009, n. 3023; sez. VI, 24/4/2009, n. 2535). (dichiara
improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse avverso sentenza
del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO Sez. II n. 00498/2006) Pres. Giaccardi - Est.
Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. Piragine (avv.ti avv.
Salvatore e Sanino).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2010, Sentenza n. 8730
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Appello rituale e tempestivo- Notifica
al procuratore domiciliatario - Difetto di notifica - Costituzione
dell’appellato - Effetti. L’appello, è rituale e tempestivo, quando è
notificato al procuratore domiciliatario, indicato espressamente in sentenza di
primo grado (art. 330 c.p.c.; Cons. Stato, sez. IV, 12/5/2009, n. 2919). In ogni
caso, la costituzione dell’appellato sana ogni difetto di notifica, essendosi
comunque instaurato il contraddittorio sostanziale (Cons. Stato, sez. IV,
22/5/2006, n. 3017; Cass. Civ. , sez. trib., 1/6/2004, n. 10501 ed ivi ulteriori
riferimenti). L’appello è rituale in quanto contenente specifici e ben
individuati motivi di censura (non contro il provvedimento amministrativo ma)
contro la sentenza di primo grado. (dichiara improcedibile l'appello per
sopravvenuta carenza di interesse avverso sentenza del T.A.R. CALABRIA -
CATANZARO Sez. II n. 00498/2006) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Comune di
Altomonte (avv. Crapolicchio) c. Piragine (avv.ti avv. Salvatore e Sanino).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2010, Sentenza n. 8730
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - DIRITTO URBANISTICO - Piani regolatori generali e varianti - Impugnazione - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione. L'atto d’approvazione dei piani regolatori generali, o loro varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati. (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225, ma si veda anche Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio 2002, n. 4075, e Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646); solo quando la variante è particolare - il che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato (così C.d.S., IV, 23 dicembre 1998, n. 1904) - il termine di impugnazione deve farsi decorrere dalla notifica individuale (C.d.S., IV, 14 giugno 2001, n. 3149). Pres. De Zotti, Est. Gabricci - B. s.p.a. (avv.ti Codognato e Pasetto) c. Provincia di erona (avv.ti Curato e Zumerle), Comune di Villafranca di Verona (avv.ti Sala e Zambelli) e Regione Veneto (avv.ti Munari e Zanon) - TAR VENETO, Sez. II - 7 dicembre 2010, n. 6376
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO - APPALTI - Soggetto legittimamente escluso dalla gara - Fasi
ulteriori della procedura concorsuale - Deduzione di vizi - Legittimazione -
Esclusione - Ragioni. Sulla scorta dei principi espressi nell’A.P. n.
1/2010, il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di
legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi
relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in quanto, tenuto conto
che l'accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di
aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata comporterebbe
non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la
ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può
essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara:
l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può
vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può
riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla
selezione stessa e che aspira ad eseguire l'appalto, previa partecipazione ad
una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione(cfr. T.A.R . Veneto, I, n.
2313/2010 e n. 6015/2010). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - C.s.p.a. (avv.ti
Franco e Moro) c. Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa (avv.ti
Bezzi e Piai) -
TAR VENETO, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 6340
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso straordinario al Capo dello Stato -
Principio dell’alternatività al ricorso giurisdizionale - Atto presupposto e
atto conseguente - Applicabilità. La regola dell'alternatività tra il
ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita
dall'art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, pur non essendo suscettibile di
interpretazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti,
deve comunque ritenersi operante nel caso in cui dopo l'impugnativa in sede
giurisdizionale dell'atto presupposto venga successivamente impugnato in sede
straordinaria l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità
derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto; ciò per l'identità
sostanziale delle due impugnative in relazione alla "ratio" della norma
summenzionata, la quale appare volta ad impedire un possibile contrasto di
giudizi in ordine al medesimo oggetto. Tale principio è da ritenersi ugualmente
valido nella situazione inversa in cui l'atto presupposto sia stato
precedentemente impugnato in sede straordinaria.(Cons. Stato, sez. IV 21.04.2005
n. 1852) Pres. De Zotti, Est. Franco - E. onlus (avv.ti Cavalieri e Sartori) c.
Comune di Arcole (avv.ti Maragna e Carponi Schittar -
TAR VENETO, Sez. II - 3 dicembre 2010, n. 6331
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO - Ricorso - Sottoscrizione - Art. 40, lett. d) codice del
processo amministrativo. L’art. 40 lett. d) del cod. proc. amm., d.lgs. n.
104/2010, prescrive oggi che il ricorso debba essere sottoscritto dal ricorrente
che sta in giudizio personalmente oppure dal difensore, con indicazione in tal
caso della procura speciale; la nuova disciplina ha quindi eliminato la
previsione di doppia sottoscrizione in assenza di procura speciale, sicchè oggi
sarà sufficiente la sottoscrizione della parte ove questa possa anche stare in
giudizio personalmente, altrimenti il difensore che sottoscrive l’atto dovrà
essere munito di procura speciale, da indicarsi nell’atto di ricorso. Pres.
Bianchi, Est. Malanetto - Italia Nostra Onlus (avv. Del Giudice) c. Comune di
Torino (avv. Lacognata) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 4384
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO - DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione -
Trasferimento dei suoli previsti dalla convenzione - Ricorso allo strumento di
cui all’art. 2932 c.c. - Ammissibilità. Lo strumento di cui all'art. 2932
c.c. è utilizzabile non solo nel caso di inadempimento di obblighi di
stipulazione discendenti da un contratto preliminare, ma anche di obblighi
aventi titolo nella legge. Ne consegue che è ammissibile una sentenza
costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., a carico del Comune, che disponga il
trasferimento al medesimo dei suoli previsti in convenzione di lottizzazione,
trattandosi di obbligo che trova titolo nella previsione di legge (nella specie
dall'art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942 che subordina l'autorizzazione
comunale per la lottizzazione di un'area alla stipula di una convenzione, da
trascriversi a cura del proprietario, che preveda, tra l'altro, la cessione
gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - R. s.p.a. (avv.ti
Coronin e Zambelli) c. Comune di Bovolone (avv.ti Carcereri De Prati e Polese) -
TAR VENETO, Sez. II - 1 dicembre 2010, n. 6321
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Applicazione - Presupposti. Il sequestro preventivo, in quanto misura che incide su un diritto costituzionalmente tutelato, è necessario che sia disposto solo in vista di un periculum concreto ed attuale, valutato, cioè in riferimento alla situazione esistente al momento della adozione del provvedimento di cautela e non già in una prospettiva astratta ed incerta, nell'an e nel quando, di un evento futuro. (annulla con rinvio al tribunale di Bologna ordinanza del 15/02/2010 dal tribunale del riesame di Bologna) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Bichicchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42436
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Art. 2697 c.c. - Onere di fornire la
prova dei fatti a fondamento delle pretese o eccezioni - Applicabilità al
processo amministrativo - Art. 64 c.p.a. A fronte della disposizione di cui
all’art. 64 c.p.a., che sottolinea il principio secondo cui spetta alle parti
l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che
vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni, deve ora ritenersi
pienamente applicabile, nel processo amministrativo, il principio generale
processualprivatistico di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Pres. Urbano,
Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di
Noicattaro (avv. Costantino) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Proposizione del ricorso amministrativo - C.d. ricorso cumulativo - Presupposti. Il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto (C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018; 3.11.1998 n. 1421; 11.6.1997 n. 629 e più recentemente, C.d.S., IV, n.1617/2010). (riforma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006) Vadalà (avv.ti Colombo, Tedeschini e Murru) c. Comune di Vermezzo (avv.ti Vaiano e Venghi) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, Sentenza n. 8251
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Motivo - Vizio di aspecificità - Inammissibilità del ricorso. E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lettera c), all'inammissibilità (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Campobasso del 20/05/2010) Pres. Marzano, Est. Massafra, Ric. D.M.M.N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 24/11/2010, Sentenza n. 41591
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Applicazione
dell’indulto - Proposizione nel giudizio di legittimità - Mancata pronuncia del
giudice di merito - Effetto. L'applicazione dell'indulto può essere proposta
nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo
abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato
abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi,
riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne
consegue che, allorche' non risulta richiesta, nelle fasi di merito,
l'applicazione dell'indulto, la questione non e' deducibile in cassazione (Cass.
pen. Sez. 2, n. 11851 del 18.2.2004 Rv. 228634) (dichiara inammissibile il
ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Campobasso del 20/05/2010)
Pres. Marzano, Est. Massafra, Ric. D.M.M.N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 24/11/2010, Sentenza n. 41591
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione del reato - Causa di improcedibilità - Principio di immediata declaratoria - Cause di non punibilità - Art.129 c.p.p.. In presenza di una causa di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione l'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Quanto all'applicazione dell'art.129 cpv. c.p.p. "la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art.129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione del processo (Cass. sez.5, 22.6.2005, Bordo; Cass. sez.4, 6.3.2008, n.16466). Ne deriva come corollario che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o infine che il fatto non previsto dalla legge come reato, deve avvenire, sulla base degli atti "dai quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" (Cass. pen. sez.6 n.6593/2008). Ne discende ulteriormente che non è possibile disporre l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione relativi al mancato proscioglimento nel merito. Infine, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 c.p.p. impone, che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza alla prima (Cass. sez. un., 27. 2.2002, n.17179; conf. Cass. sez.5, 9.6.2005, n.26064). (annulla senza rinvio sentenza del 25.2.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Pesce. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41513
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misura cautelare reale - Disposizione e mantenimento - Tribunale del riesame - Elementi probatori e diritti costituzionali - Valutazione e verifiche - fumus del reato e periculum in mora. Il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Cass., Sez. I, 9/12/2003, n. 1885/04, Cantoni; Cass., Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Cass., Sez. II, 23/3/2006, Cappello; Cass., Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Cass., Sez. III, 9/1/2007, Sgadari; Cass., Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese; Cass., Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi; Cass., Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella; Cass., Sez. IV, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio; Cass., Sez. II, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino; Cass., Sez. III, 11.6.2009, Musico; Cass., Sez. III, 12.1.2010, Turco; Cass., Sez. III, 24.2.2010, Normando; Cass., Sez. III, 11.3.2010, D'Orazio; Cass., Sez. III, 20.5.2010, Bindi; Cass., Sez. III, 6.10.2010, Kronenberg-Widmer). In conclusione, per disporre e mantenere la misura cautelare reale, con conseguente compromissione del diritto costituzionalmente tutelato, occorre che vi sia la prova del fumus del reato ipotizzato, sia perché il sindacato del tribunale del riesame non può limitarsi alla mera verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzata, ma deve appunto verificare la concreta sussistenza del fumus del reato e del periculum in mora. (annulla con rinvio al tribunale di Napoli ordinanza emessa il 3/11/2009 dal tribunale del riesame di Napoli) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Gatto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/11/2010 (Cc. 21/10/2010), Sentenza n. 41020
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Controllo di legittimità - Limiti e compiti - artt.273 e 274 c.p.p.. In tema di ricorso in Cassazione, la Suprema Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez.6, 25.5.1995, n.2146). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. sez.1, 23.3.1995, n.1769). Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "di verificare, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez.4, 3.5.2007, n.22500). (riforma ordinanza del 28.1.2010 del Tribunale di Napoli) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Del Prete ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/11/2010 (Ud. 21/10/2010) Sentenza n. 40945
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Inadempimento di uno Stato - Valutazione - Scadenza del termine - Parere motivato. La sussistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivamente intervenuti (C.G.CE, sentenze 11/01/2007, causa C-183/05, Commissione/Irlanda e 14/10/2010, causa C-535/07, Commissione/Austria). Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/11/2010, Sentenza C-164/09
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - APPALTI - Artt. 121 e 122 codice del processo amministrativo - Annullamento dell’aggiudicazione - Dichiarazione di inefficacia del contratto - “Casi di gravi violazioni” - “Altri casi”. Gli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo attribuiscono al giudice che annulla l'aggiudicazione il potere di dichiarare l'inefficacia del contratto e distinguono i "casi di gravi violazioni" (in cui la conseguenza dell'inefficacia costituisce la regola, salvo eccezioni) dagli "altri casi" (in cui la decisione circa l'inefficacia è rimessa alla valutazione del giudice stesso). Pres. Papiano, Est. Testori - L. s.r.l. (avv. Donati) c. ARSIA (avv. Caso) - TAR TOSCANA, Sez. I - 10 novembre 2010, n. 6570
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Presupposti e limiti per l’ammissione - Art. 603 1° c.. cod. proc. pen.. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, di cui all'art. 603 comma primo cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", ossia quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. n. 3348/2004 e n.21687/2003). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - DIRITTO URBANISTICO - Sanzioni
pecuniarie in materia di utilizzo del territorio - Giurisdizione esclusiva del
G.A. - Art. 34, d.lgs. n. 80/98 - Art. 133, c. 1, lett. f) del Codice del
processo amministrativo. Premesso che rientrano nella giurisdizione del
G.A., in generale, tutte le controversie relative all’applicazione di sanzioni
di carattere ripristinatorio quali demolizione o ripristino stato dei luoghi (ex
multis T.A.R. Veneto 18 gennaio 2007, n.129, T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I,
09 luglio 2008 , n. 386), per quanto riguarda invece le sanzioni esclusivamente
pecuniarie, può aderirsi alla tesi che, valorizzando l’ampiezza della
giurisdizione esclusiva prevista dall’art 34 d.lgs 80/98 - oggi abrogato per
effetto dell’entrata in vigore del Codice processo amministrativo ma
sostanzialmente riproposto integralmente dall’art 133 c.1 lett f) c.p.a. - in
materia di utilizzo del territorio, vi ritiene compresa la funzione
sanzionatoria, essendo anch’essa strumentale all’esercizio del potere di
vigilanza, atteso che l’art 22-bis l.689/81, nella parte in cui riserva al
Tribunale civile la competenza in materia di opposizione a sanzioni irrogate per
violazioni in materia di urbanistica e di edilizia, fa comunque salve le
competenze stabilite da diverse disposizioni di legge, tra le quali veniva fatto
rientrare anche il previgente art 34 d.lgs. 80/98 (Cassazione, Sez. Unite sent.
12 marzo 2008 n.6525, id. ord. 4 luglio 2006, n.15222). Pres. Morea, Est.
Amovilli - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Bari (avv.ti Farnelli e
Valla) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 27 ottobre 2010, n. 3830
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Tribunale del riesame - Sequestro probatorio - Radicale mancanza di motivazione del provvedimento - Effetti - Sentenza di annullamento senza rinvio. Il Tribunale del riesame non può ovviare alla "radicale mancanza" di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, può però, qualora nel provvedimento impugnato il pubblico ministero abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente (Cass. Pen. sez.5 n.45932 del 18.10.2005). Sicché, nei casi di mancanza radicale della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Cass. sezioni unite n.5876 del 28.1.2004 - P.C.Ferazzi in proc. Bevilacqua). (conferma ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma), Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Pulcini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n. 37841
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Restituzione delle cose sequestrate - Terzo estraneo al reato e in buona fede - Art. 301 c.3, D.P.R. n. 43/1973 - Art. 240 c.p.. Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 301, comma 3 prevede che "si applicano le disposizioni dell'articolo 240 c.p. se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Pertanto, il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi, come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa (Cass. del 13.6.2001, n. 34019; conf. Cass. del 25.10.2005 n. 45473). (conferma sentenza del 13.10.2009 della Corte di Appello di Reggio Calabria) Pres. Onorato, Rel. Amoresano, Ric. N.A.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37196
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudicato sostanziale - Atto di impugnazione
invalido ex art.591, c.p.p. - Eccezioni - Effetti e preclusioni - art.606 c. 3,
c.p.p.. L'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla
proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno
dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad
un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità
sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di
rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere
davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria
absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che
siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro
effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente
verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il
giudicato sostanziale". (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del
2.10.2007 del Tribunale di Milano) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Persegoni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010 (Ud. 2/07/2010), Sentenza n.
37195
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Interpretazione delle prove - Valutazione dei
passaggi processuali - Criteri. Nella valutazione dei passaggi attraverso i
quali si sviluppa la possibilità di verificare se i risultati
dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni risultanti dagli atti del processo, è necessario accertare se siano
state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i
criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la
giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza
di altre. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 2.10.2007 del
Tribunale di Milano) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Persegoni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010 (Ud. 2/07/2010), Sentenza n.
37195
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata - Violazione e
verifica - Salvaguardia del diritto di difesa. Si configura la violazione
del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il
fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di
eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata
una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti
essenziali dell'addebito. La verifica dell'osservanza del principio di
correlazione va, infatti, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di
difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua
violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza
l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di
imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da
determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli
atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (Cass. pen. sez.
6, 8.6.1998 n. 67539). Per cui "non sussiste violazione del principio di
correlazione" della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione,
considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto
costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica
solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di
incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria
trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito
nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del
tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (Cass. sez.
6 del 13.6.2003, n. 35120). In conclusione, si ha violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi
elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo
pregiudizio ai diritti della difesa (Cass. sez. 6 del 5.3.2009, n. 12156).
(riforma sentenza del 16.10.2009 della Corte di Appello di Milano) Pres.
Onorato, Rel. Amoresano, Ric. V. A..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37194
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Riforma del provvedimento - Obbligo di
motivazione - Completezza o coerenza - Necessità. La sentenza di appello che
riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le
linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare
specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,
dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. sez. 2 n. 746
dell'11.11.2005; n. 6221 del 2006; Cass. del 12.7.2005 n. 33748). Pertanto, la
sentenza di appello, che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo
grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di
motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando
puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli elementi più
rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti
dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una
motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata,
dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad
elementi di prova diversi o diversamente valutati. (Cass. sez. 5 del 17.10.2008
n. 42033). (riforma sentenza del 16.10.2009 della Corte di Appello di Milano)
Pres. Onorato, Rel. Amoresano, Ric. V. A..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37194
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di appello o di cassazione - Causa
estintiva del reato - Accertamento delle condizioni sulla base degli atti -
Obbligo di declaratoria della causa estintiva - Giurisprudenza. Il giudizio
di appello o di cassazione, in presenza di una causa estintiva del reato, è un
"giudizio pieno", ma l'accertamento delle condizioni per un proscioglimento nel
merito va fatto sulla base degli atti. Sicché, in presenza di una (già avvenuta)
causa di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla
Corte di cassazione un riesame del fatto finalizzato ad una eventuale
annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il
sindacato di legittimità circa la prospettata mancata applicazione dell'articolo
129 c.p.p., comma 2 deve essere invece circoscritto all'accertamento della
ricorrenza delle condizioni per addivenire una pronuncia di proscioglimento nel
merito con una delle formule ivi prescritte: la conclusione può essere
favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o
dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi
elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza
impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che
sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa
estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente
nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il
contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri
richiesti dall'articolo 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità
più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione del
processo (Cass. sez. 5, 22.6.2005, Borda; Cass. sez. 4 n. 16466 del 6.3.2008).
Ne deriva come corollario che, in presenza di una causa estintiva del reato,
l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata
commissione dello stesso da parte dell'imputato o infine che il fatto non è
previsto dalla legge come reato, deve avvenire sulla base degli atti "dai quali
la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" e cioè
unicamente " dalle sentenza impugnata e - se trattasi di sentenza di appello -
dalla sentenza di primo grado" (Cass. pen. sez. 6 n. 6593/2008). Ne discende
ulteriormente che non è possibile disporre l'annullamento della sentenza per
vizi di motivazione relativi al mancato proscioglimento nel merito. Invero
"all'applicazione di causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo
all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per
un proscioglimento nel merito. In tal caso, pertanto, la decisione è
insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione,
posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del
giudizio, resa impossibile dall'obbligo di declaratoria della causa estintiva
(Cass. sez. 3 n. 13110/2008; Cass. sez. 4, 4.12.2002, Rocca; Cass. sez. 1,
22.10.1994, Boiani; Cass. sez. Un. n. 1653/21.10.1992 - Marino ed altri).
(riforma sentenza del 16.10.2009 della Corte di Appello di Milano) Pres.
Onorato, Rel. Amoresano, Ric. V. A..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37194
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Formazione del giudicato sostanziale - Causa di non punibilità e rilevanza d'ufficio - Preclusione - Eccezione - Effetti. L'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (articolo 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e articolo 606, comma 3), preclude ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 21/10/2009 della Corte di Appello di Cagliari) Pres. Onorato - Rel. Amoresano, Ric. M. A. ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37193
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Atto
di impugnazione - Giudicato sostanziale - Effetti - Sequenze procedimentali -
Artt. 591, c. 1 e 606, c. 3.. L'intervenuta formazione del giudicato
sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (articolo 591, comma
1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e articolo
606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non
punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca
incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione
viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da
precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause
estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo
altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per
essersi già formato il giudicato sostanziale. (annulla senza rinvio Corte di
Appello di Catania, in data 20.10.2009) Pres. Onorato, Rel. Amoresano, Ric. T.
M. A..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37192
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Perizia - Eccezione di nullità - Cd. prova di
resistenza - Cause di non punibilità - Immediata declaratoria - Vizi di
motivazione relativi al mancato proscioglimento nel merito - Annullamento della
sentenza in sede di legittimità - Esclusione - Obbligo di declaratoria della
causa estintiva - Art. 129 c.p.p.. In ordine all'eccezione di nullità, che
l'utilizzazione della perizia non travolgerebbe l'intera sentenza (dovendosi
comunque procedere alla cd. prova di resistenza). In ogni caso è pacifico che
"il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità,
sancito dall'articolo 129 c.p.p., impone che, nel giudizio di cassazione,
qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità
processuale, anche se di carattere assoluto ed insanabile, di dare prevalenza
alla prima" (cfr. Cass. sez. un. n. 17179 del 27.2.2002; Cass. sez. 5 n. 2664
del 9.6.2005). Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non
prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129 c.p.p.,
l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve
prevalere l'esigenza della definizione del processo (Cass. sez. 4 n. 16466 del
6.3.2008). Ne deriva come corollario che, in presenza di una causa estintiva del
reato, l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della
mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o infine che il fatto
non è previsto dalla legge come reato, deve avvenire sulla base degli atti "dai
quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" e
cioè unicamente "dalle sentenza impugnata e - se trattasi di sentenza di appello
- dalla sentenza di primo grado" (Cass. pen. sez. 6 n. 6593 del 2008). Infine,
non è possibile disporre l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione
relativi al mancato proscioglimento nel merito. Invero "all'applicazione di
causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di
prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento
nel merito. In tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di
legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale
annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio, resa
impossibile dall'obbligo di declaratoria della causa estintiva (Cass. sez. 5 n.
13110 del 2008; Cass. sez. 4, 4.12.2002, Rocca; Cass. sez. 1, 22.10.1994, Boiani;
Cass. sez. Un. n. 1653 del 21.10.1992 - Marino ed altri). (annulla senza rinvio
Corte di Appello di Catania, in data 20.10.2009) Pres. Onorato, Rel. Amoresano,
Ric. T. M. A..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37192
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Principio di necessaria correlazione tra sentenza e accusa contestata - Nozione strutturale di fatto - Potere del giudice e diritto alla difesa - Art. 521 c.p.p.. Non s'incorre nella violazione dell'obbligo della correlazione tra sentenza e accusa contestata, quando il fatto storico addebitato rimanga identico con riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. Dovendo la nozione strutturale di fatto, contenuta nella disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., essere collegata a quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata, oggetto di un potere del PM, e decisione giurisdizionale, oggetto del potere del giudice, risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto adeguatamente difendersi (cfr. Cassazione Sezione IV, n. 41663/2005; Sezione III n. 19118/2008). (conferma sentenza del Tribunale di Napoli in Ischia in data 4.06.2009) Pres. Ferrua, Est. Teresi, Ric. Di Costanzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40860
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Capo d'imputazione - Formulazione sintetica - Violazione del diritto alla difesa - Esclusione. Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza (Cass. pen., sez. 2 , 16/09/2008, n. 38889). Nella specie, la circostanza che il capo d'imputazione sia stato formulato in modo sintetico non ha impedito al ricorrente di comprendere l'esatta portata della contestazione. (conferma sentenza del Tribunale di Paola, sez. dist. Di Scalea, del 13.10.2009) Pres. Squassoni - Rel. Amoroso - Ric. B.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/10/2010, Sentenza n. 37173
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Impugnazione - Qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante - Legittimazione ed interesse al ricorso - Sussistenza. In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Tar Cagliari, 1375/2009; negli stessi termini, Cons. Stato, IV, 2849/2007). Pres. Zingales, Est. Bruno - A.R. (avv. Iacono) c. Comune di Modica (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4108
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Graduazione della pena - Giudizio di cassazione - Inammissibile della censura -
Discrezionalità del giudice di merito - Manifesta infondatezza dei motivi -
Causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione - Effetti - Artt. 132 e
133 c.p.. In materia processuale, la graduazione della pena, anche rispetto
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale
la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli articoli 132 e 133 c.p. (Cass., sez. 6, 5/12/1991, Lazzari). Ne
consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena. Inoltre, non è deducibile la
prescrizione del reato in caso di inammissibilità delle censure. Di fatto
l'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi,
configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità
dell'impugnazione, non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di
impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause
estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n. 32, De
Luca). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14.4.2009 del
Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava dei Tirreni) Pres. Onorato - Rel.
Amoroso - Ric. C..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35948
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Atto d’impugnazione e cause di inammissibilità -
Onere delle spese - Art. 616 c.p.p. - C. Cost. n. 186/2000. Nei casi in cui
nell’atto d’impugnazione, non sussistono elementi per ritenere che "la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima
consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento
nonché quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende,
equitativamente fissata (Corte Cost. 13/06/2000 sentenza n. 186). (dichiara
inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14.4.2009 del Tribunale di
Salerno, sez. dist. di Cava dei Tirreni) Pres. Onorato - Rel. Amoroso - Ric. C..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35948
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di cassazione - Censura sull'entità della pena - Nuova valutazione della congruità della pena - Inammissibilità - Artt. 132 e 133 c.p.. Quando, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. VI, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 5.10.2009 della Corte d'appello di Messina) Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. Aronica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Ud. 22/07/2010), Sentenza n. 35945
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Impugnazione degli atti “presupposti, connessi e conseguenti” - Formula di stile - Atti non specificamente indicati nel ricorso - Estensione dell’impugnazione - Esclusione. La formula di stile, con cui vengono cautelativamente impugnati "gli atti presupposti, connessi e conseguenti", non vale ad estendere l'impugnazione nei riguardi di atti non specificamente indicati nel ricorso, atteso che detta formula è priva di qualsiasi valore processuale, non essendo idonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo una non equivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 14 gennaio 2010 , n. 200, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 26 luglio 2007 n. 7013, Consiglio Stato Sez. V, 16 settembre 2004 n. 6018, Consiglio Stato Sez. VI 07 luglio 2003 , n. 4037). Pres. f.f. Quadri, Est. Gatti - C. Scpa (avv.ti Cazzola e Pozzato) c. Comune di Turbigo (avv. Ravizzoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 6 ottobre 2010, n. 6879
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo o probatorio - Ricorso per cassazione - Presupposti - Autonomo motivo di ricorso - Limiti - Art. 606, c.1°, lett. e), cod. proc. Pen.. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Quindi è soltanto la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Cass., sez. VI, 20/02/2009, n. 7472; Cass., sez. VI, 4/06/2003, n. 24250). (conferma ordinanza del 22.12.2009 del Tribunale del riesame di Trento), Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Spandre ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 35801
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Notifica della citazione - Nullità assoluta e insanabile - Art. 179 cod. proc. pen. - Sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. - Erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.c., c. 4 - Invalidità a regime intermedio - Art. 178 c.p.c., c. 1, lett c) - Deducibilità entro i termini ex art. 180 c.p.c.. In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'articolo 184 cod. proc. pen. (Cass. Sez. Un., 27.10.2004, n. 119/05, Palumbo). Inoltre, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'articolo 161 c.p.c., comma 4, integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'articolo 178 c.p.c., comma 1, lettera c), e deducibile entro i termini indicati dall'articolo 180 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 6, 8.7.2008, n. 37177, Mosca). (conferma sentenza del 21/10/2009 della CORTE D'APPELLO di Trento) Pres. Onorato - Est. Franco - Ric. H.A.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35777
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Interveniente tardivo in primo grado - Ipotesi derogatorie al divieto dello ius novorum in appello - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. L’interveniente “tardivo” in primo grado - e ciò vale per tutti i tipi d’intervento, compreso quello ex art. 111, comma 3, c.p.c. - non può giovarsi delle ipotesi derogatorie al divieto dello ius novorum in grado d’appello (causa non imputabile e/o indispensabilità delle prove), salvo ad allegare e dimostrare la non imputabilità della tardività dello stesso intervento, essendo il medesimo intervenuto in uno stato d’avanzamento del processo che non gli consentiva di esercitare i poteri processuali che per le parti originarie erano già precluse, e non potendosi in tale ipotesi ammettere un “recupero”, nel grado successivo, delle attività processuali ormai precluse, pena la violazione dei principi del paritario trattamento delle parti e della ragionevole durata del processo, entrambi di rango costituzionale. Pres. Barbagallo, Est. Lageder - R. s.r.l. (avv.ti Amiconi e Amiconi) c. Ministero delle Comunicazioni (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA , Brescia n.300/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 ottobre 2010, n. 7293
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro - Finalità - Dissequestro - Presupposti. Ai sensi dell'art. 262, 4° comma, c.p.p., "dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca". Sicché, le finalità impeditive della prosecuzione della condotta criminosa o della commissione di nuove violazioni si esauriscono, soltanto al termine del procedimento, allorquando la definitiva statuizione sull'illecito comporta l'adozione dei soli provvedimenti repressivi che la legge consente. La non definitività della sentenza, invece, impedisce la restituzione, salvo le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate. (conferma ordinanza n. 2355/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 18/01/2010), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Iorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 34888
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazione - Requisito di ammissibilità -
Interesse concreto e attuale - Art. 568, c. 4, c.p.p.. Ai sensi dell'art.
568, comma 4, c.p.p., per proporre impugnazione è necessario avervi interesse e
tale interesse, deve essere concreto e attuale. Inoltre, la prova dell'esistenza
di un interesse siffatto, deve essere data dal ricorrente, trattandosi di un
requisito di ammissibilità del gravame. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Boccanfuso ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n.
34629
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità della causa - Onere del
pagamento delle spese processuali - Condizioni - Art. 616 c.p.p. e Corte
Costituzionale n. 186/2000. Ai sensi della sentenza 13.6.2000, n. 186 della
Corte Costituzionale, se non sussistono elementi per ritenere che le parti
abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità segue l'onere del pagamento delle spese processuali, a
norma dell'art. 616 c.p.p., nonché, per ciascun ricorrente, quello del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Boccanfuso ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n.
34629
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità del ricorso - Manifesta infondatezza dei motivi - Dichiarazione della prescrizione - Esclusione. L'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata o anche prima, ma non dedotta dalla parte o rilevata dal giudice. (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/10/2008) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Giovannetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 23.6.2010), Sentenza n. 34609
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Provvedimento di archiviazione - Mancato avviso a soggetto legittimato - Annullamento del decreto - Fattispecie - Art. 13 L. n. 349/1986 - Artt. 91, 408 c.2°e 409 c.1° c.p.p.. Al mancato rispetto delle disposizioni contenute negli art. 408, comma 2, e 409, comma 1, c.p.p. in relazione all’art. 13 della Legge n. 349/1986 e 91 del c.p.p., consegue l’annullamento del decreto emesso (Cass. sez. II, 4.7.2003 n. 46274, Prochilo; da ultimo Cass. sez. II, 22.12.2009 n. 1929 del 2010). Fattispecie: mancato avviso di archiviazione al Codacons. (annulla senza rinvio decreto in data 29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Codacons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 24.6.2010), Sentenza n. 34220
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo a persona estranea al reato - Presupposti. Oggetto del sequestro preventivo sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Cass. Sez.3, n. 17865 del 17/03/2009). (annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Nuove contestazioni e modifica dell'imputazione - Limiti di ammissibilità - Contestazione suppletiva - Artt.516 e 517 c.p.p.. In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art.516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art.517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal p.m. nel corso delle indagini preliminari (Cass. Sezioni Unite 28.10.1998, n.4). Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che "la contestazione suppletiva di un reato concorrente promossa dal pubblico ministero all'inizio del dibattimento, prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non dà luogo a nullità" (Cass. sez.2, 7.3.2006, n.10524) e che quindi "E' legittima la contestazione suppletiva di un reato concorrente ancorchè lo stesso non sia emerso per la prima volta dall'istruzione dibattimentale, ma risulti dagli atti fin dall'udienza preliminare" (Cass. sez.6, 29.10.2009, n.44501). (riforma sentenza del 4.2.2008 del Tribunale di Bari) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Rafaschieri ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Ud. 21.4.2010), Sentenza n. 33897
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Provvedimento amministrativo illegittimo - Indizio presuntivo della colpa - Risarcimento del danno - Onere della prova - Fattispecie: situazione di inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute pubblica. In sede di giudizio di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, l’illegittimità dell’atto costituisce indizio presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore per contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l’influenza di altri soggetti (Cons. St. Sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527), elementi questi liberamente valutabili dal giudice al fine di escludere la colpevolezza, non potendo l’imputazione avvenire sulla base del dato meramente oggettivo dell’illegittimità del provvedimento (Cons. St. Sez. V, 13.4.2010, n. 2029). Nella specie, l’amministrazione ha fornito piena dimostrazione dell’assenza di imputabilità di ogni responsabilità a titolo di dolo o di colpa, data la molteplicità di richieste di intervento provenienti da soggetti pubblici e privati, l’emergenza della situazione creatasi a causa del livello dei rumori percepiti dall’interno delle abitazioni, la necessità di intervenire prontamente, il giustificato affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente come unica misura idonea a fronteggiare immediatamente la situazione di inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute pubblica. (riforma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - Comune di Verona (avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Resistente soccombente in primo grado -
Divieto di ius novorum in appello - Esclusione. Non si applica
al resistente soccombente in primo grado il divieto di ius novorum in
appello, dovendo a questo essere riconosciuta la possibilità di formulare
mediante i motivi di appello tutte le censure pur se non proposte in primo grado
(Cons. St. Sez. V, 24.8.2007 n. 4486). (riforma, sentenza del T.A.R. VENETO -
VENEZIA, Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - Comune di
Verona (avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Atto di appello - Domanda di cancellazione di frasi offensive o sconvenienti - Inammissibilità per genericità - Art. 89 c.p.c.. In tema di ricorsi, la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di frasi offensive o sconvenienti contenute nell’atto di appello è inammissibile per genericità quando non sono state specificamente indicate le espressioni che si dovrebbero cancellare. (conferma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 03775/2005) Pres. Piscitello - Est. Cerreto - Comune di Fino Mornasco (avv.ti Allegro e Guida) c. Residenza "La Pace" S.n.c. (avv. Di Matteo). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6950
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Legittimità del provvedimento impugnato - Domande risarcitoria nei confronti dell’Ente - Esclusione. Nei casi in cui risulti la legittimità del provvedimento, impugnato in primo grado, sono infondate le domande risarcitorie proposte nei confronti del Comune poiché non è configurabile un suo illecito. (riforma sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00157/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Comune di Lanciano (avv. Carlini) c. D'Amico (n.c.) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6871
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Oggetto e finalità - Persona estranea al reato - Art. c.1°, 321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [Cass.: n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. La persistente disponibilità dei beni comporta, dunque, perduranti effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale e non costituisce "un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività" (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 12878/2003). In relazione alle misure di cautela reale deve ritenersi preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi [Cass., Sez. Unite, 25.3.1993, n. 4] e la eventuale carenza dell'elemento soggettivo del reato può essere valutata soltanto allorquando emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente e si riverberi sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato. Pertanto, in specie, alla stregua di detto principio il Tribunale non era tenuto a verificare la sussistenza di situazioni di "buona fede" che non risultassero immediatamente evidenti. (conferma, ordinanza 29.12.2008 del Tribunale di Roma) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Kanchan. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32955
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Componenti essenziali del provvedimento -
Omissioni - Correzioni - Limiti - C.d. giudicato formale - Artt.: 44, lett. c),
D.P.R. n. 380/2001; Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004; Artt. 13 e 30 L. n. 394/1991;
Art. 734 cod. pen. - Artt. 130, 648 e 676 c.p.p.. Non possono determinare
nullità e attenere a componenti essenziali del provvedimento le omissioni di
statuizioni imposte dallo stesso ordinamento, in particolare quelle omissioni
per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la correggibilità mediante
la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Analoghe ragioni sistematiche impongono
di ritenere correggibili anche "quelle omissioni in ordine alle quali sia
previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della
esecuzione, come ad esempio nei casi in cui sia mancata (non per scelta
consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di
confisca obbligatoria". (Cass. Sezioni Unite n. 7945 del 31.1.2008, ric.
Boccia). È agevole osservare che gli esempi anzidetti riguardano istituti che
sono specificamente attribuiti alla competenza del giudice della esecuzione
dall'art. 676 c.p.p.. Va rilevato, però, che l'art. 676 c.p.p., in quanto
derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei
decreti penali definitivi di cui all'art. 648 c.p.p. (c.d. giudicato formale), è
di stretta interpretazione e non può essere applicato al di fuori delle materie
in esso specificamente previste. (conferma ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di
TERAMO, del 15/05/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Poeta.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32953
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Componenti essenziali del provvedimento -
Integrazione successiva di statuizioni omesse - Competenza - Ambiti di
applicazione - Artt. 666 e 676 c.p.p.. E’ possibile la integrazione
successiva di statuizioni omesse, quando esse hanno natura obbligatoria e
contenuto predeterminato. In tali casi, competente a disporre la integrazione è
sia il giudice che ha emesso il provvedimento carente, sia il giudice della
impugnazione, sia anche il giudice della esecuzione, sempre che questi abbia una
specifica competenza in ordine alla statuizione omessa. Orbene, dopo il
passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, spetta al giudice
della esecuzione la competenza a conoscere di tutte le questioni attinenti alla
esecuzione del provvedimento stesso (art. 666 c.p.p.), nonché delle questioni
specificamente attribuitegli dall'art. 676 c.p.p.. (conferma ordinanza n.
38/2009 TRIBUNALE di TERAMO, del 15/05/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in
proc. Poeta.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32953
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Corretta applicazione della legge - Ricorso del Pubblico Ministero - Richiesta di inammissibilità per carenza di interesse - Esclusione. L'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l'organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all'accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale. Nella specie, anche quando i reati sono estinti per decorso dei termini prescrizionali, non può accogliersi la richiesta di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero per carenza di interesse. (Annulla senza rinvio sentenza emessa in data 23 Aprile 2009 dal TRIBUNALE DI TIVOLI, Sez. dist. di Castelnuovo Di Porto) Pres. Lupo - Est. Marini - Ric. PM in proc. Brini ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Processo - Statuizione sulle spese - Potere discrezionale del giudice - Limiti. La statuizione sulle spese è il risultato di un potere del giudice ampiamente discrezionale, non sindacabile in appello, fatta eccezione per il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o a somme palesemente esorbitanti. (conferma sentenza T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00171/1999) - Pres. Cirillo - Est. Chieppa - Morelli (avv. Caravita Di Toritto) c. Comune di Amantea (avv. Barba) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5211
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE - Appello incidentale - Riproposizione generiche delle censure del ricorso originario - Inammissibilità - Fattispecie: procedura espropriativa. Il gravame dell’appello incidentale, si appalesa inammissibile quando, con esso vengono riproposte le censure già dedotte genericamente nei confronti degli atti della procedura espropriativa con il ricorso originario, venendo riprodotti i vizi relativi alla non esatta individuazione dei soggetti titolari dei diritti immobiliari e alla pretesa irritualità delle notifiche effettuate. (riforma sentenza T.A.R. LIGURIA - GENOVA, Sez. I n. 00308/2009) - Pres. Giaccardi - Est. Migliozzi - Anas Spa (Avvocatura di Stato) c. Torcello ed altri (avv.ti Magrone e Brunetti). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5174
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Autonomia diritto di accesso - nozione di “situazione giuridicamente rilevante” - effetti diretti o indiretti - Fattispecie: accesso a documenti relativi a vendita all'incanto immobile ed accertamento del proprio diritto di proprietà sull’immobile - Artt. 22, 24 e 25 L. n. 241/1990. La nozione di “situazione giuridicamente rilevante” contenuta nell’art. 22 L. n. 241 del 1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto (Cons. Stato, V Sez., n. 6440/06). (annulla, sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. III TER n. 07798/2009) Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Catarinella (avv. Molea) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Gen. Stato). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5173
ESPROPRIAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Occupazione usurpativa - Mancanza dell’esercizio di un pubblico potere - Giurisdizione g.a. - Esclusione - Competenza g.o. - Fattispecie - Artt. 43 e 53 del DPR n. 237/2001 - Art. 34 D. L.vo n. 80/1998. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ipotesi di ”occupazione usurpativa”. La cognizione di questo genere di controversie appartiene, indubbiamente, al giudice ordinario, in quanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle occupazioni illegittime sussiste solo in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, compresi i comportamenti della Pubblica amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa, come impossessamento del bene altrui, purché collegati all’esercizio della pubblica funzione (Corte cost. sent. nn. 191/2006 e 204/2004; Cass.SS. UU., n. 2688/2007, Ap.n. 9/2007; Cons. Stato, V Sez., n. 5422/2009). Fattispecie: occupazione di un terreno, da parte dell’Ente, in assenza di alcun atto di approvazione di progetto, realizzando una strada e determinando la trasformazione irreversibile dell’area e acquisendola al patrimonio del Comune. (conferma sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01190/2004) Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Sisto (avv. Colapinto) c. Comune di Cassano delle Murge (avv. De Marco). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5154
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Qualità di controinteressato -
Legittimazione - Cd. elemento sostanziale ed elemento formale. Nel processo
amministrativo la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a colui
che è portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la
posizione del ricorrente - cd. elemento sostanziale - e che sia inoltre
nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o agevolmente individuabile
aliunde - cd. elemento formale -, e che vanta quindi un interesse
qualificato alla conservazione dell'atto di cui il ricorrente chiede
l'annullamento. (Consiglio Stato , sez. IV, 16/01/2008, n. 74). (annulla con
rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008) Pres.
Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione Puglia
(avv. Massa) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n. 5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Notificazione di atti a persona
giuridica - Relazione dell'ufficiale giudiziario e presunzione di ricezione
degli atti - Onere della prova - Art. 145, c.p.c. - art. 46 c. 2, c.c. -
Fattispecie: compatibilita' ambientale impianto produzione energia elettrica da
fonti rinnovabili - notifica ricorso. Ai fini della regolarità della
notificazione di atti a persona giuridica, ai sensi dell'art. 145, c.p.c.,
presso la sede legale ovvero presso quella effettiva ex art. 46 comma 2, c.c., è
sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un
particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione
lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o
precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione
dell'ufficiale giudiziario risulti in alcuna delle predetti sedi la presenza di
una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale
persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica,
anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione
in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un
suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto
incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto
siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un
rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario
della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire
la richiesta qualità. (Consiglio Stato , sez. V, 23/03/2004, n. 1547). (annulla
con rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008)
Pres. Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione
Puglia (avv. Massa) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n. 5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Procedimento notificatorio - Sequenza -
Unico contro interessato - Mancata notifica - Inammissibilità del ricorso -
Natura plurifasica - Artt. 145 c. 1 e 3, 138, 139, 140, 141 e 143 c.p.c.. In
materia di procedimento amministrativo, la mancata notifica del ricorso
all'unico controinteressato rende il medesimo inammissibile.(Consiglio Stato ,
sez. VI, 23/06/2006, n. 4012). Ciò perché, il procedimento notificatorio nei
confronti delle persone giuridiche è di natura plurifasica: “la sequenza del
procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, con
particolare riguardo alle società di capitali, deve essere così specificata: a)
la notificazione si esegue in primo luogo con le modalità di cui all'art. 145
comma 1 c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia
dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa; b) se
la notifica non può essere eseguita con tali modalità e nell'atto è indicata la
persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145 comma 3
c.p.c., la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando
le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; c) se neppure l'adozione di
tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le
formalità dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti,
nei confronti del legale rappresentante, oppure nel caso in cui la persona
fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti
della società; d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia
indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione sarà
eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c., nei confronti del detto
legale rappresentante.”(Cassazione civile , sez. lav., 03/11/2009, n. 23212).
(annulla con rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n.
01055/2008) Pres. Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello)
c. Regione Puglia (avv. Massa) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n. 5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Persone giuridiche - Notifica - artt.
138 e 145 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., qualora sia impossibile
eseguire la notificazione alle persone giuridiche nella loro sede, essa può
essere effettuata alla persona fisica del rappresentante dell'ente; in mani
proprie (art. 138 c.p.c.) o nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art.
139 c.p.c.). (Consiglio Stato , sez. VI, 14/09/2005, n. 4739). (annulla con
rinvio sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008) Pres.
Garofoli - Est. Taormina - Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione Puglia
(avv. Massa) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n.
5145
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Notificazione: nullità sanabile ed
insanabile - Vizi di notifica ed inesistenza - Scusabilità dell’errore - Natura
- Effetti - Applicabilità d’ufficio nel corso del giudizio di appello. Alla
stregua del principio per cui la sanatoria non può mai conseguire ad ipotesi di
inesistenza della notifica il vizio di notificazione importante nullità sanabile
ai sensi del combinato disposto degli art. 160 e 156 c.p.c. si ha quando,
nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra
cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia
dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante
rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento
con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di
notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona
che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo
della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto,
assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare. (Consiglio
Stato , sez. VI, 2/11/2007, n. 5690; Cassazione civile, sez. lav., 1/03/2002, n.
3001). Ancora, in ipotesi di non riferibilità della notifica al destinatario,
v’è preclusione della sanatoria del relativo vizio mediante rinnovazione.
Inoltre, la sanatoria a seguito della costituzione in giudizio della parte alla
quale si sarebbe dovuto notificare il ricorso, per giurisprudenza costante e
prevalente, “riguarda solo i casi di vizi della notifica e non quelli di
inesistenza della notificazione.”(Consiglio Stato , sez. IV, 27/04/2005, n.
1955). Mentre, la scusabilità dell'errore si configura istituto di carattere
generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica
o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più
vasta area di fattispecie che per la peculiarità e novità della questione
oggetto del contendere, per la complessità del quadro normativo riferito anche
alle competenze degli organi nella materia, per oscillazioni di giurisprudenza
ecc. si configurano idonee ad introdurre menomazioni e maggiore difficoltà
nell'esercizio dei diritti di difesa.”(Consiglio Stato, sez. VI, 22/05/2007, n.
2596). Secondo la giurisprudenza esso può essere concesso, in appello, anche ex
officio: “l'errore scusabile - disciplinato dall'art. 34 t.u. Cons. St., e
dall'art. 34 l. Tar, che pure ha carattere generale - è applicabile anche
d'ufficio nel corso del giudizio di appello” (Consiglio Stato , sez. VI,
10/09/2008, n. 4308). Si è pertanto affermato, che “gli errori di rito nella
notificazione del ricorso giurisdizionale, ove siano imputabili agli organi
pubblici dei quali la parte è tenuta ad avvalersi, non possono incidere sul
diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, e, ove la
notificazione irregolare non abbia raggiunto il suo scopo, è ben configurabile
un'ipotesi di errore scusabile con conseguente riammissione in termini per la
rinnovazione della notificazione.”(Consiglio Stato , sez. VI, 05/04/2007, n.
1549). Infine, compete a chi chiede la notifica indicare il destinatario e il
luogo della notificazione e non è, invece, compito dell'ufficiale giudiziario
correggere, sotto tale profilo, eventuali errori commessi dal richiedente.
Pertanto, nel caso di notifica presso un luogo errato, indicato nelle relata
dallo stesso richiedente, di un atto d'appello, tra l'altro consegnato l'ultimo
giorno utile per la notificazione, non è possibile rinvenire nè un errore
scusabile del richiedente, tale da giustificare la rimessione in termini, nè
tanto meno un errore imputabile all'ufficiale giudiziario.”Consiglio Stato ,
sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 475). (annulla con rinvio sentenza del T.A.R.
PUGLIA - Sede di BARI- SEZIONE I n. 01055/2008) Pres. Garofoli - Est. Taormina -
Comune di Modugno (avv. Muscatello) c. Regione Puglia (avv. Massa) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 3/08/2010, Sentenza n. 5145
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Connessione tra procedimenti - Individuazione del giudice territorialmente competente - Vincolo della continuazione - Interesse dell’imputato alla trattazione unitaria - Connessione teleologica - Configurabilità - Limiti - Art. 12, 1° c. lett. b e c), c.p.p.. La connessione tra procedimenti ex art. 12, primo comma lett. b), c.p.p. opera esclusivamente nell'ipotesi in cui i reati legati dal vincolo della continuazione riguardino gli stessi imputati e, quindi, solo in tal caso trova applicazione il criterio dettato dall'art. 16, comma 1, c.p.p. per la individuazione del giudice territorialmente competente. Infatti, l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti legati dal vincolo della continuazione nei suoi confronti non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al proprio giudice naturale. (Cass. sez. I, 27.5.2008 n. 23591; Cass. sez. I, 200437156, La Perna ed altri; Cass. sez. VI, 200342989, P.M. in proc. Mana). Peraltro, anche con riferimento alla configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, primo comma lett. c), c.p.p., la stessa è configurabile solo se vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. (Cass. sez. IV, 10.3.2009 n. 27457, Ruiu). Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Leorati ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 08/07/2010), Sentenza n. 29619
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manufatto abusivo - Sequestro preventivo - Presupposti del provvedimento dispositivo - Valutazione di merito - Possibili effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. Al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (Cass., sez. un., 20/03/2003, n. 12878), anche, in riferimento alla necessità di valutare i possibili effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. In ogni caso l'accertamento di una situazione che possa qualificarsi come di "periculum in mora", quale requisito per il sequestro preventivo, costituisce una tipica valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, in ragione della richiamata limitazione alla violazione di legge delle censure deducibili in tale sede (Cass., sez. II, 7/02/2007, n. 5225). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Riesame del sequestro preventivo - Verifiche e poteri del giudice. In sede
di riesame di sequestro preventivo (ovvero anche di sequestro probatorio), il
tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato; tale
astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve
esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna
attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in
concreto della sua fondatezza; l'accertamento, pertanto, della sussistenza del
reato deve essere compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi
rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per
apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno
valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere
l'ipotesi formulata in quella tipica; il tribunale non deve quindi instaurare un
processo nel processo, ma è chiamato a svolgere l'indispensabile ruolo di
garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza
della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto l'integrabilità dei
presupposti del sequestro, (Cass., sez. un., 20/11/1996 - 29/01/1997, n. 23).
Sicché, le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro
preventivo consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta
configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che rilevino né
la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità. (Cass., sez. V,
24/03/2009 - 18/05/2009, n. 20818; Cass., sez. VI, 26/06/2008 - 24/09/2008, n.
36710; Cass., sez. VI, 14/04/2008 - 7/07/2008, n. 27710). Pertanto, al giudice
compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità nell'ambito delle
indicazioni di fatto offerte dal p.m. e quindi l'accertamento della sussistenza
del reato va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi
rappresentati dal p.m.. (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di
Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n.
29617
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo o probatorio - Ricorso per
cassazione - Limiti - Violazione di legge - c.d. "errores in iudicando"
o "in procedendo" - Difetto di motivazione - Mancanza totale di
motivazione e motivazione meramente apparente - Effetti - Artt. 257, 324, 325
c.1, e 606 lett. E) B) e C), c.p.p. Il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores
in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento
del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico
seguito dal giudice. In particolare, contro le ordinanze emesse a norma
dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del
rinvio operato dall'art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale
anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per "violazione di
legge" (art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, "errores in indicando"
o "errores in procedendo" (art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal
giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
(Cass., sez. un., 29/05/2008 - 26/06/2008, n. 25932). Va ancora precisato che,
il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo
quando l'apparato argomentativo, che dovrebbe giustificare il provvedimento,
manchi del tutto ovvero risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di
completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a
rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del
procedimento. (Conf. Cass. sez. V, 11/11/2009, n. 43068; Cass., sez. IV,
26/02/2009, n. 8804). Pertanto solo la totale mancanza di motivazione ovvero la
motivazione meramente apparente, che è sostanzialmente equiparabile alla
mancanza di motivazione, integrano l'ipotesi di violazione di legge deducibile
avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame o di appello in tema di
sequestro preventivo. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto
mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di
violazione di legge anche la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett.
e), cod. proc. pen.. (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma)
Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n.
29617
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Requisito del
periculum - Art. 321, cod. proc. pen.. Il requisito del periculum,
quale presupposto per la adozione della misura cautelare del sequestro
preventivo, deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e
deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della
sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta
eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da
tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma
carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri
reati della stessa specie (Cass., sez. V, 7/02/2008 - 13/03/2008, n. 11247).
(conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est.
Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n.
29617
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudice della esecuzione - Confisca di cui all’art.19 L.47/85 (ora art.44 c.2 DPR n.380/01) - Istanza di parte - Necessità - Procedibilità d'ufficio - Esclusione - Art.676, 666 e 665 c.p.p.. Il giudice della esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art.19 L.28 febbraio 1985 n.47 e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce I'art.676 cod.proc.pen., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio. Mentre, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale spetta, al G.E., in via generale, conoscere di tutte le questioni riguardanti la esecuzione del provvedimento stesso ai sensi dell'art.665 c.p.p.. E' necessario, quindi, ai fini dell'applicazione in executivis della sanzione della confisca in tema di lottizzazione l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art.666 c.p.p. (Cass. sent. n.21894 del 22.5.2007). (annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Tribunale del riesame -Compiti e poteri - C.d. garanzia dei diritti costituzionali - Vaglio degli elementi probatori e delle risultanze processuali - Necessità - Fattispecie. Il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Cas. Sez. I, 9/12/2003, n. 1885, Cantoni; Cass. Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Cass. Sez. II, 23/03/2006, Cappello; Cass. Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Cass. Sez. III, 9/01/2007, Sgadari; Cass. Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese; Cass. Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi; Cass. Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella; Cass. Sez. IV, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio; Sez. II, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino; Sez. III, 12.1.2010, Turco; Sez. III, 24.2.2010, Normando; Sez. III, 11.3.2010, D'Orazio). In specie, compito precipuo del tribunale era proprio quello di valutare il fumus della ipotesi accusatoria anche, con riferimento ai volumi tecnici, tenendo adeguatamente e motivatamente conto delle considerazioni anche giuridiche svolte dalla difesa e della perizia tecnica da essa depositata. (annulla senza rinvio, ordinanza emessa il 25.11.2009 dal tribunale del riesame di Savona) Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Barbano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Cc. 20/05/2010), Sentenza n. 27715
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Illecito amministrativo - Sanzione - Fatto di particolare tenuità - Principio di esiguità - Applicabilità al diritto amministrativo - Estensione dei principi operanti nel diritto penale - Esclusione. Il principio di esiguità (in forza del quale la violazione non sarebbe sanzionabile quando il fatto risulta comunque particolarmente tenue) non ha, nella materia dell’illecito amministrativo, alcun espresso fondamento normativo. Né risulta possibile sottoporre l’illecito amministrativo agli stessi principi che operano nel diritto penale, stante l’evidente diversità,nonostante la comune finalità afflittiva, tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Peraltro, anche nel diritto penale, è tutt’altro che pacifico che il principio di esiguità rappresenti una regola di carattere generale: le stesse norme che in materia penale escludono, in alcuni casi, la punibilità del fatto particolarmente tenue sono, infatti, secondo la tesi più diffusa, eccezioni alla regola, come tali non suscettibili di generale applicazione. Pres. Barbagallo, Est. Giovagnoli - S. s.p.a. (avv.ti Canta e Zoppolato) c. Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 3955/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 luglio 2010, n. 4580
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Attuazione di direttive - Obblighi derivanti dal diritto comunitario - Inosservanza degli obblighi e termini - Giustificazioni - Limiti - Giurisprudenza CE - Art. 258 TFUE. La circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l’attuazione di direttive non può avere alcuna influenza sull’applicazione dell’art. 258 TFUE. Infatti, sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell’art. 258 TFUE, esso resta il solo responsabile, nei confronti dell’Unione, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (C.G.CE sentenza 10/06/2004, causa C-87/02, Commissione/Italia). Pertanto, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto dell’Unione (C.G.CE, sentenza 15/12/2005, causa C-67/05, Commissione/Germania). Peraltro, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (C.G.CE, sentenze 23/04/2009, causa C-493/08, Commissione/Grecia; 4/06/2009, causa C-555/08, Commissione/Svezia e 26/11/2009, causa C-211/09, Commissione/Grecia). Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Principio di Proporzionalità - Funzione
e limiti. Il principio di proporzionalità, rientra tra i principi generali
del diritto comunitario, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non
superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi
legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che,
qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere e
quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (C.G.CE sentenze 12/07/ 2001,
causa C-189/01, Jippes e a.; 7/07/2009, causa C-558/07, S.P.C.M. e a., nonché
9/03/2010, cause riunite C-379/08 e C-380/08, ERG e a.). Domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court
of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)
(Regno Unito) Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Afton Chemical Limited c. Secretary
of State for Transport.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 08/07/2010, Sentenza C-343/09
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Principio di parità di trattamento -
Funzione e limiti. Il principio di parità di trattamento ovvero di non
discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in
maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale,
salvo obiettiva necessità. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales),
Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) Pres. Bonichot -
Rel. Kuris - Afton Chemical Limited c. Secretary of State for Transport.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 08/07/2010, Sentenza C-343/09
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Principio della certezza del diritto -
Funzione e limiti. Il principio generale della certezza del diritto,
costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, esige,
segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano
conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di
conseguenza (C.G.CE sentenze 14/04/2005, causa C-110/03, Belgio/Commissione;
10/01/2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA). Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice
(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito)
Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Afton Chemical Limited c. Secretary of State for
Transport.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 08/07/2010, Sentenza C-343/09
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Interesse a proporre impugnazione - Caratteristiche - Concretezza dell'interesse - Pregiudizio dei diritti dell'imputato - Condizione di ammissibilità - Regola valida pure per il P.M. - Art. 568, 4°c., cod. proc. pen.. L'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Cass. Sez. Un., 29/05/2008, Parovel; Cass. Sez. Un., 11/05/1993, n. 6203, Amato; Cass. Sez. Un., 24/03/1995, n. 9616, Boido). In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass. Sez. Un., 13/12/1995, n. 42/1996, Timpani). Si tratta di una regola valida per tutte le impugnazioni, anche per quelle del pubblico ministero, che pure persegue un interesse che non può essere assimilato a quello delle altre parti né inquadrato negli stessi schemi. Il pubblico ministero può quindi proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, ma l'interesse ad impugnare deve ugualmente presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione egli miri ad un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole (Cass. Sez. Un., 11/05/1993, n. 6203, Amato; Cass. Sez. Un., 24/03/1995, n. 9616, Boido; Cass. Sez. VI, 27/10/2004, n. 884/05, Serra; Cass. Sez. IV, 29/02/2008, n. 16389). (dichiara inammissibili i ricorsi avverso l'ordinanza emessa il 25/05/2009 dal tribunale del riesame di Brindisi) Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. PM in proc. Vidori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/07/2010 (Cc. 19/06/2010), Sentenza n. 26213
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Disparità di trattamento - Invocabilità a fronte di posizioni di terzi illegittimamente riconosciute - Esclusione. La disparità di trattamento non sussiste nel caso in cui il ricorrente si lamenti che altri soggetti, che versano in una situazione contra legem, al pari del ricorrente, non siano stati destinatari di alcun provvedimento. La disparità di trattamento può rilevare, infatti, ai fini dell'esperimento di un rimedio di tutela, per una diversa valutazione della situazione soggettiva solo ove si possa sostenere che la posizione alla quale si aspira sia stata legittimamente riconosciuta dall'amministrazione nei confronti di terzi soggetti; non altrettanto, invece, si può sostenere invece in termini di rivendicazione di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo in quanto, altrimenti, il giudice si troverebbe a dover consentire un'applicazione incongrua ed illegittima della normativa in favore del mero principio di par condicio (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 5/11/2009 , n. 1615). Pres. f.f. Lotti, Est. Fratamico - G.D. (avv.ti Carnino e Palaoro) c. Comune di Arona (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3005
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione - Prescrizione maturata successivamente - Esclusione - Giudice dell'impugnazione e giudicato sostanziale - Art.591 c. 1 e 606 c.3 c.p.p.. La manifesta infondatezza del ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione maturata successivamente. Pertanto, l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. (Cass. sezioni unite n.23428/05, Bracale). Inoltre, l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 9.10.2008 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Wirz. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 25618
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso immediato per cassazione - Sentenza appellabile - Ricorso "per saltum" - Artt. 569 e 606 c.p.p.. Il comma 3 dell'art.569 c.p.p. prevede che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606 comma 1 lett.d) ed e)" e che "in tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello". (annulla sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina e rinvia alla Corte di Appello di Roma) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Agosta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 25387
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Procedimento cautelare - Deroga al regime di sospensione feriale - Art. 5 L. n. 742/69 - Effetti su altri termini processuali - Esclusione. L’art. 5 l. 742/69, nel momento in cui pone una eccezione alla sospensione feriale nel procedimento cautelare, facoltizza il ricorrente a scegliere se avvalersi o meno della sospensione feriale, in quanto se lo stesso propone anche istanza cautelare il processo potrà essere trattato durante la sospensione termini (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1073). La norma - che costituisce eccezione alla sospensione feriale - va interpretata nel senso che esso legittimi semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 26 gennaio 2006 , n. 29: la deroga prevista dall'art. 5 l. n. 742 del 1969, al regime di sospensione feriale dei termini processuali opera esclusivamente nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all'uopo previsti, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui all'art. 1 della medesima legge). Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv. Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Interesse protetto - Persona offesa e soggetto danneggiato - Differenza - Reati a natura plurioffensiva (es. abuso d'ufficio) - Diritto al contraddittorio - Art. 408 c.p.p.. In tema di reati edilizi l’interesse protetto è quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse legittimo all’osservanza di tali principi e può, in caso dì loro violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa. Sicché, l'avviso ex art. 408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al danneggiato dal reato. Mentre si è diversificato il caso di quei reati, come l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è - cioè - idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato danneggiato rivesta la qualità di persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio" (Cass. sez. VI, 22.3.06, P.O. in proc. Tundo). (dich. inammissibili il ricorso avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Roma in data 28.2.09) Pres. De Maio, Est. Mulliri, Ric. Pellegrino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/06/2010 (Cc. 12/05/2010), Sentenza n. 24304
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO -
Rinvio pregiudiziale - Poteri del giudice nazionale - Limiti della Corte.
Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è compito del giudice nazionale chiarire
il contesto fattuale e normativo della causa principale (v. ordinanza
28/06/2000, causa C-116/00, Laguillaumie). Non spetta alla Corte individuare le
disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini della lite, pronunciarsi
sull’interpretazione di tali disposizioni e giudicare se l’interpretazione che
il giudice del rinvio ne dà sia corretta (C.G.E. sentenza 23/04/2009, cause
riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki e a.).
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234
CE, dal Tribunale di Treviso) - Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Ó Caoimh.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Disposizioni di diritto comunitario -
Ermeneutica ed esegesi. Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di
diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale,
ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse
fanno parte (C.G.E. sentenze 1°/03/2007, causa C-34/05, Schouten e 24/05/2007,
causa C-45/05, Maatschap Schonewille-Prins). (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso) -
Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Ó Caoimh.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Cosa
sottoposta a sequestro - Violazione dei sigilli - Obblighi del custode - Cause
impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia - Onere della prova
- Art. 349 cpv. cod. pen.. In materia di sequestro, il custode è obbligato
ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi
sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo
se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed
ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo o la
possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore
che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza (Cass., sez. III,
9.4.2004, Collettini). Qualora venga accertata la violazione dei sigilli, è
lecito, pertanto, ritenere che essa sia opera dello stesso custode, da solo o in
concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di non essere stato in grado
di avere conoscenza per caso fortuito o forza maggiore (Cass., sez. III,
11.9.2009, n. 35208; 7.5.2009, n. 19075; 22.12.2008, n. 47450). Ciò non
configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, incombendo sul custode
l'onere della prova degli eventuali caso fortuito e forza maggiore quali cause
impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia (Cass. sez. III,
23.6.2009, n. 26121; 28.1.2000, n. 2989). (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE
APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del
Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Chiarello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24245
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sospensione della prescrizione - Impedimento -
Casi di richiesta del difensore di rinvio - Art. 159, c. 1 n. 3, cod. pen..
Ai sensi dell’art. 159, comma 1 n. 3, cod. pen., la limitazione, prevista a 60
giorni oltre "al tempo dell'impedimento", del periodo che può essere preso in
considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, trova applicazione
soltanto per i rinvii di udienza determinati da impedimento di una delle parti o
di uno dei difensori e non anche ai rinvii di udienza concessi a seguito di una
richiesta dell'imputato o del suo difensore (Cass. sez. I, 11.2.2009, n. 5956;
sez. III, 28.1.2008, n. 4071). La richiesta del difensore di rinvio dell'udienza
per un concomitante impegno professionale non costituisce espressione di
un'impossibilità assoluta a partecipare all'udienza, ma una scelta del difensore
per quanto legittima, sicché anche in tale ipotesi il corso della prescrizione
resta sospeso per tutto il periodo del differimento, non applicandosi il limite
massimo di 60 giorni di cui al novellato art. 159 cod. pen. (Cass., sez. I,
1.12.2008, n. 44609). Il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore che
dichiara di aderire all'astensione collettiva non dà luogo ad un caso di
sospensione per impedimento e, quindi, il corso della sospensione rimane sospeso
per tutto il periodo del differimento (Cass. sez. V, 11.8.2008, n. 33335; sez.
I, 25.6.2008, n, 25714; sez. u 22.5.2008, n. 20574; sez. V, 3.12.2007, n.
44924). (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009
che confermava la sentenza 1.7.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese)
Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Chiarello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24245
DIRITTO PROCESSUALE - Lottizzazione abusiva confisca e Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Sentenze della Corte di Strasburgo - Incidenza sul diritto nazionale - Diritto alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica della restituito in integrum - Fattispecie: Punta Perotti - Art.19 L.47/1985 (ora art.44 TU 380/2001) - L. n.12/2006 - Art. 5 L. n.400/1998. La volontà dello Stato di recepire le decisioni di Strasburgo e di uniformarsi alle stesse si evidenzia, anche, dalla emanazione della L. n. 12/2006 ("Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo") che ha introdotto una norma, inserita nell'art. 5 L. n. 400/1998, che individua nel Presidente del Consiglio l'organo governativo deputato agli adempimenti di competenza. Sicché, l'accettazione della forza vincolante delle sentenze di Strasburgo si riscontra, pure, nel DPR 289/2005 in virtù del quale le decisioni definitive dei Giudici europei sono inserite nel casellario giudiziario. In questo contesto, i precisi obblighi nascenti dalla Convenzione e la normativa interna portano necessariamente a concludere che le sentenze della Corte che dichiarano l'intervenuta violazione della Convenzione, pur non avendo effetti precettivi immediati, hanno valenza non limitata alla sfera sopranazionale, ma sono produttive di diritti e di obblighi nei confronti delle parti (Cass. Pen. sentenza 2800/2006); ciò nel senso che lo Stato è tenuto a conformarsi al dettato della Corte, eliminando le conseguenze pregiudizievoli della violazione, ed il cittadino ha il diritto alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica della restituito in integrum. (annulla ordinanza n. 397/2009 GIP TRIBUNALE di. BARI, del 26/10/2009 e rinvia al Tribunale di Bari) Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Pres. Cons. Ministri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 21/06/2010 (Cc. 11/05/2010), Sentenza n. 23761
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo - Giudice della esecuzione - Soggetti titolari di posizioni giuridiche e titolarità ad agire in capo della Presidenza del Consiglio - Fattispecie - Art.5 c.3 lett.a bis L.400/1998 - Artt. 665 e 666 c.1 c.p.p.. In sede di Corte europea dei diritti dell'uomo, la titolarità ad agire in capo della Presidenza del Consiglio è reperibile in una fonte positiva, cioè, l'art.5 c.3 lett.a bis L.400/1998. In più, ai sensi dell'art.666 c.1 cpp, non può negarsi al ricorrente la qualifica di soggetto "interessato" la cui nozione, nella relativa applicazione giurisprudenziale, è molto ampia e comprende chiunque vanti una posizione giuridicamente tutelata sulla quale incide la esecuzione della sentenza. Nella specie, la considerazione del Giudice sulla non partecipazione del Presidente del Consiglio nei precedenti procedimenti è superabile, in quanto è stato, reiteratamente ammesso che terzi estranei al giudizio di cognizione- e, pertanto impossibilitati ad impugnare la relativa sentenza- siano facoltizzati, assumendo di essere titolari di diritto sul bene confiscato, a chiederne la restituzione proponendo ricorso a sensi dell'art.665 cpp (Cass. Pen. sentenza 12117/ 2008). In conclusione le ricorrenti hanno, un interesse alla decisione dalla quale può derivare un loro pregiudizio o un vantaggio giuridicamente rilevante e, pertanto, avrebbero dovuto essere posti in grado di interloquire e di partecipare al procedimento camerale; l'Avvocatura dello Stato aveva espressamente richiesto il loro intervento nel procedimento, che non è stato disposto dal Giudice. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella Sua requisitoria scritta, non è stato rispettato il principio del contraddittorio che si colloca come il necessario presupposto per la legittima instaurazione del presente procedimento camerale. (annulla ordinanza n. 397/2009 GIP TRIBUNALE di. BARI, del 26/10/2009 e rinvia al Tribunale di Bari) Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Pres. Cons. Ministri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 21/06/2010 (Cc. 11/05/2010), Sentenza n. 23761
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudice di appello - Riforma totale della sentenza di primo grado - Obbligo di motivazione e di confutazione degli elementi. Il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, ha l’obbligo non solo di delineare con chiarezza le ragioni del suo convincimento, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente le argomentazioni poste a base della sentenza riformata, spiegando per quali motivi non le ritenga condivisibili (Cass. Sez. Un., 12-7-2005 n. 33748; Cass. Sez. 2, 11-11-2005/11-1-2006 n. 746; Cass. Sez. 5, 5-5-2008 n. 35762). Il giudice del gravame, pertanto, non può limitarsi ad esprimere in modo generico una differente valutazione, ma deve dar conto, attraverso una rigorosa analisi critica, degli elementi che lo hanno indotto ad un convincimento opposto rispetto a quello del giudice di primo grado. (annulla con rinvio sentenza in data 30/09/2007 la Corte di Appello di Bari) Pres. Serpico, Rel Matera, Ric. N.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. VI, 17/06/2010, Sentenza n. 23421
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza - Criteri di verifica - Manifesta infondatezza del ricorso - Effetti. Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare le violazioni del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, valendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter dei processo, sia pervenuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione [Cassazione S.U. n. 16/1996, Di Francesco]. Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d'assoluta incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un fatto del tutto nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti siano omogenei e in rapporto di specificazione. Anche in questa ipotesi, la manifesta infondatezza del ricorso preclude l'applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], sicché grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19.06.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Mancini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22765
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso in Cassazione - Manifesta infondatezza - Inammissibilità - Effetti - Dichiarazione della sussistenza di cause di non punibilità - Preclusione - Onere delle spese. La manifesta infondatezza del ricorso preclude l'applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], sicché grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del Tribunale di Palmi del 29.11.2006) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Borgese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22758
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso in Cassazione - Inammissibilità - Effetti - Dichiarazione della sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p. - Preclusione. La inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non permette il valido instaurarsi del rapporto di impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca ). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza resa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, in data 1/4/08) Pres. Onorato, Est. Gazzara, Ric. Bianchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22755
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 46/2006 - Sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa - Appellabilità del pubblico ministero - Art. 593 c.p.p.. A seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 46/2006 (Corte costituzionale n. 26/2007), sono appellabili dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 593 c.p.p. quale risultante all'esito della pronuncia di incostituzionalità, le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa [Cassazione sezione III, ordinanza n. 19037/2007 RV. 238084]. (annulla con rinvio sentenza pronunciata dal Tribunale di Montepulciano del 13.01.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. PM in proc. Guidetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22743
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Determinazione della pena - Cognizione esclusiva del giudice del merito -
Ricorso in cassazione - Limiti. La determinazione della pena rientra nella
cognizione esclusiva del giudice del merito, la cui motivazione si sottrae al
sindacato di legittimità se non manifestamente spropositata. (conferma sentenza
della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric.
Maravigna.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n.
22229
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità originaria del ricorso -
Effetti. L'inammissibilità originaria del ricorso, per la mancata
instaurazione di un valido rapporto processuale d'impugnazione, impedisce di
dichiarare la prescrizione per il reato di cui è maturata prima della decisione
impugnata ma non dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice. (conferma
sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti
Ric. Maravigna.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n.
22229
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso alla Corte di Cassazione - Indagine di legittimità circoscritta - Valutazione delle risultanze processuali - Esclusione. L'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. n. 06402 del 2.7.1997). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Circostanze attenuanti generiche - Applicazione - Elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio - Necessità. In tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass. n. 2769 del 2009; n 11361 del 1993). D'altra parte l'imputato che invochi la mitigazione della pena per effetto di tali circostanze, ha l'onere di indicare gli elementi sui quali fonda la sua richiesta. Nel caso in esame, le generiche non sono state neppure richieste e quindi l'imputato non può dolersi per la mancata concessione. (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ordinanze in materia cautelare - Esaurite le impugnazioni di legge - Riproposizione - Esclusione - Efficacia preclusiva "endoprocessuale" - Fattispecie: art. 125 cpp in relazione agli artt. 640 cpv c.p., 184 d.L. vo 152/06, 2 d.p.r. 254/03. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Cass. Sentenza n. 14535 del 19/12/2006). (annulla con rinvio ordinanza n. 6015/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/09/2009), Pres. Onorato Est. Sarno Ric. PM in proc. Pesce ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Cc. 13/04/2010), Sentenza n. 22021
DRITTO PROCESSUALE PENALE - Decreto penale - Mancata revoca espressa conseguente alla opposizione - Nullità del procedimento - Esclusione - Violazione dell'art.464 c.3 cpp - Nullità per il principio di tassatività ex art.177 cpp. - Esclusione. La mancata revoca espressa del decreto penale, prima di procedere al giudizio conseguente alla opposizione, non è causa di nullità del procedimento in quanto la revoca è un antecedente indefettibile del giudizio e si verifica ope legis, per il solo fatto della sua celebrazione, e non ope iudicis (Cass. Sez.5 sentenza 38966/2005). Inoltre, per la violazione dell'art.464 c.3 cpp, non è prevista una sanzione processuale per cui non è ravvisabile alcuna nullità per il principio di tassatività enucleato dall'art.177 cpp. (conferma sentenza n. 900/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 24/02/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Dainese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22013
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Prescrizione del reato - Formula assolutoria preferenziale - Limiti. In
presenza dell'avvenuta prescrizione del reato, non può essere sollecitato
l'annullamento della decisione impugnata per ulteriori accertamenti, né del
pari può essere richiesta una più favorevole formula assolutoria in quanto,
in presenza di causa estintiva del reato, la corte di cassazione, non avendo
potere di valutazione delle prove, può applicare una formula assolutoria
preferenziale solo quando la prova di esclusione (della sussistenza del
fatto, della commissione di questo da parte dell'imputato o della
integrazione di un paradigma legale) risulti dalla stessa sentenza
impugnata, ovvero emerga da atto diverso con caratterizzazione di certezza e
di evidenza tale da non imporre disamina critica e valutativa ne' consentire
confutazione alcuna. (Riforma sentenza n. 122/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE,
del 23/06/2008) Pres. Onorato Est. Sarno Ric. WWF Italia ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza
n. 22006
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sopravvenienza di una causa estintiva del
reato o proscioglimento nel merito - Esito del giudizio in presenza di parte
civile - Effetti - Art. 530, c.2°, cod. proc. pen.. All'esito del
giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o
insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata
di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta
una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la
presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle
statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del
P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi
dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. (Cass. Sez. U. n. 35490 del
28/05/2009). (Riforma sentenza n. 122/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
23/06/2008) Pres. Onorato Est. Sarno Ric. WWF Italia ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza
n. 22006
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Causa di estinzione del reato - Poteri del
giudice - Art. 129 c.2°, c.p.p.. In presenza di una causa di estinzione
del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a
norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui
le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli
atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
"constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di
"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Cass. Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009).
(Riforma sentenza n. 122/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/06/2008)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. WWF Italia ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza
n. 22006
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte - Pronuncia pregiudiziale - Interpretazione del diritto comunitario - Competenza - Procedimento ex art. 267 TFUE. Nell’ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice del rinvio è l’unico competente a conoscere dei fatti della controversia sottopostagli nonché ad interpretare ed a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v. sentenze 12/04/2005, causa C-145/03, Keller, e 18/07/2007, causa C-119/05, Lucchini, nonché 11/09/2008, causa C-11/07, Eckelkamp e a.). Così, benché la Corte abbia anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in questo senso, sentenze 16/12/1981, causa 244/80, Foglia, e 19/11/2009, causa C-314/08, Filipiak), la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata (v. sentenze 5/12/1996, causa C-85/95, Reisdorf, e 1°/10/2009, causa C-567/07, Woningstichting Sint Servatius). domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) nella causa Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid c. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/06/2010, Sentenza C-484/08
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Provvedimento giudiziale - Motivazione per relationem - Presupposti. La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (Cass. n. 4181/2008, conf. Cass. Sez. Un. n.17/2000; Cass. n. 41569/2007; Cass. n. 3255/2007). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Savona del 14/10/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Borra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 7/04/2010), Sentenza n. 18546
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Sanatoria mediante un piano di recupero urbanistico dell'area - Revoca della confisca - Effetti della misura cautelare - Art. 321, cod. proc. pen.. Il fatto che la confisca, una volta disposta, possa in seguito essere eventualmente revocata in presenza di successive sanatorie mediante un piano di recupero urbanistico dell'area illecitamente lottizzata, non esclude certamente (ma anzi implica) che la misura possa essere per intanto applicata e che quindi possa in via preventiva essere disposto il sequestro finalizzato ad assicurare l'effettività della applicazione stessa. (conferma ordinanza emessa il 29.4.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Pellis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18537
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Indagini preliminari - Decorso dei termini ed esercizio del potere cautelare. Il decorso dei termini delle indagini preliminari non impedisce l'esercizio del potere cautelare (Cass. Sez. II, 28.11.2007, n. 45988, Tripodi). (conferma ordinanza emessa il 29.4.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Pellis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18537
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Sequestro preventivo - Inferenza sulla buona fede - Fattispecie - Artt. 349 cod. pen. e 31 e 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001. E’ irrilevante, ogni questione sulla buona fede allorquando il sequestro preventivo per il reato di lottizzazione sia stato emesso al fine di impedire la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato. Nella specie, la libera disponibilità delle opere in capo agli indagati è chiaramente idonea a protrarre o aggravare le conseguenze del contestato reato di lottizzazione abusiva, e ciò perché l'utilizzo dell'opera aggrava di fatto il carico urbanistico ed ambientale. Basta pensare, del resto, all'incidenza della lottizzazione abusiva sulla pianificazione urbanistica nonché al fatto che, trattandosi di zona agricola con bassi indici di urbanizzazione, la costruzione abusiva di edifici destinati ad uso residenziale può comportare la necessità di adeguamento e di modifica degli standard. (Conferma ordinanza emessa il 16.6.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Dmitrenko. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18536
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Ricorso in Cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso - Potere/ dovere della rilevabilità d’ufficio del vizio - Art. 112 c.p.c.. Per il principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza abbia formulato quell'eccezione che permetta al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c., un "errore in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio. Infatti, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali - non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., sez. 3^, 17/01/2007, n. 978; Cass., sez. 2^, 19/03/2007, n. 6361; Cass., sez. un., 28/07/2005, n. 15781). (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003) Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010) Sentenza n. 11730
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo e probatorio - Differenza, funzioni ed applicazioni - cd. fumus delicti. Il sequestro preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno scopo istruttorio, può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi del reato sono incerti (anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza), avendo una funzione cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile ed impone al giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell'accusa predisposta dal pubblico ministero, ma di verificare se quell'ipotesi accusatoria sia configurabile (cd. fumus delicti) in base alle risultanze processuali. (Annulla con rinvio ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 9/10/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Koehler. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17967
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Accertamenti tecnici - Verbale di nomina ausiliario di PG - Art. 348, c. 4, c.p.p.. Non comporta alcuna nullità il verbale di nomina di ausiliari di PG redatto il giorno delle operazioni in orario successivo a quello dell'intervento se risulta sia dalla annotazione degli ausiliari, sia dalla annotazione della PG. Di conseguenza, non è nulla l'attività compiuta dall'ausiliario incaricato dalla stessa p.g. di eseguire gli accertamenti tecnici di sua competenza, visto che la lettera dell'art. 348, c. 4, c.p.p. non prescrive la necessarietà di una nomina scritta, antecedente all'espletamento dell'incarico a cui esso è stato chiamato ad assolvere. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. Tomat. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 06/05/2007 (Cc. 18 /02/2010), Sentenza n. 17177
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Riesame di provvedimenti di sequestro - Procedimenti incidentali - Tribunale del
riesame - Limiti - Fumus commissi delicti - Accertamento e
congruità degli elementi rappresentati. Nei procedimenti incidentali aventi
ad oggetto provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio"
del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere
della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla
misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi
endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere
conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice
del procedimento principale. L'accertamento della sussistenza del fumus
commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi
rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, ma che vanno
valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una
prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in
quella tipica. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Farina ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n.
16394
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Oggetto dei sequestro preventivo - Limiti del
vincolo coercitivo - Art. 321 c.p.p.. Oggetto dei sequestro preventivo di
cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque
appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia,
pure indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità,
idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze
del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente
rilevanti [Cass.: n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n.
29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. Ciò che
rileva, in relazione al sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, è
l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il
suo autore [Cass., Sez. III, 21.12.2009, n. 48924; 19.1.2009, n. 1806], poiché
l'oggetto della situazione di indisponibilità è rappresentato da qualsiasi cosa
pertinente al reato, indipendentemente dal titolo di proprietà, possesso o
detenzione vantato dal soggetto, imputato o terzo, che ne dispone. Il vincolo
coercitivo pertanto - a fronte di una valutazione di "pericolosità" connessa
alla libera disponibilità, che non comprometta inutilmente i diritti dei terzi -
può logicamente cadere anche su cose detenute per qualunque titolo da un
soggetto estraneo alla condotta delittuosa. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric.
Farina ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n.
16394
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Fumus commissi delicti - Accertamento della sussistenza - Criteri. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Riesame di provvedimenti di sequestro - Procedimenti incidentali - Tribunale del riesame - Limiti - Fumus commissi delicti - Accertamento e congruità degli elementi rappresentati. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale e conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. Sicché, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. (Conferma ordinanza n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Santonicola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16392
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Provvedimenti limitativi della libertà personale - Impugnazioni - Procedimento incidentale di riesame e giudizio di Cassazione - Limiti - Art. 309 c.p.p.. In materia di impugnazioni avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale, nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art. 309 c.p.p. - e nel successivo giudizio di Cassazione - non sono deducibili, né rilevabili di ufficio, questioni relative all'inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo (Cass. Sez. IV, 6.5.1999, n, 1430, Barbaro, n. 214243; Cass. Sez. VI, 10.6.2003, n. 29564, Vinci, n. 225222). (annulla l'ordinanza, emessa il 3/04/2009 dal Tribunale del riesame di Lecce, con rinvio al Tribunale di Lecce) Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Vidori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 10/02/2010), Sentenza n. 16386
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Presupposti - Concetto di violazione di legge - Giurisprudenza - Artt. 606 lett. e), 325 e 125 c.p.p.. Il ricorso per cassazione a norma dell'art.325 c.p.p., può essere proposto soltanto per violazione di legge. Sennonché, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio I'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 lett. e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento (Cass. Sez. Un. sentenza n.2/2004, Terrazzi). Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932/2008, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conferma Ordinanza del 15.7.2009 del Tribunale di Imperia). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Fiorentino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Cc.. 03/03/2010), Sentenza n. 15375
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Interpretazione del diritto comunitario - Proposizione di questioni pregiudiziali - Giudici nazionali - Presunzione di pertinenza - Art. 234 CE. Nel contesto della cooperazione tra la Corte di giustizia dell’Unione europea e i giudici nazionali prevista dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13/03/2001, causa C-379/98, PreussenElektra e 1/10/2009, causa C-103/08, Gottwald). Ne consegue che la presunzione di pertinenza valevole per le questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può venir meno solo in casi eccezionali, in particolare qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale. Pres. Bonichot (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) - Dimos Agiou Nikolaou Kritis c. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 22/04/2010, Sentenza C-82/09
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Diritto comunitario - Interpretazione di una norma - Elementi. Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza della Corte 7/06/2005, causa C-17/03, VEMW e a. e sentenza del Tribunale 6/10/2005, cause riunite T-22/02 e T-23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione). Pres. Vilaras - Rel. Prek - Repubblica italiana c. Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e T-275/08
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Interesse a ricorrere - Mero ripristino della legalità violata - Insufficienza - Lesione diretta ed attuale della situazione soggettiva protetta - Art. 100 c.p.c. - Atti amministrativi generali e regolamentari. In base all’art. 100 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo), non si può riconoscere un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata, allorché non si sia ancora verificata una lesione, diretta ed attuale, della situazione soggettiva protetta: detto principio trova peculiare applicazione per gli atti amministrativi generali e per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi risultano immediatamente contestabili solo laddove di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato, insieme all’atto presupposto, in quanto concretamente lesivo (C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5661). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro e confisca obbligatoria - Differenze e funzioni - Art. 321, c.1° e c.2°, c.p.p.. - Art. 240, c.2°, c.p. - Art. 324, c. 7, c.p.p.. Il divieto di restituzione delle cose in sequestro, ai sensi dell'art. 324, comma 7, c.p.p., riguarda solo le ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, c.p. e si riferisce esclusivamente al sequestro probatorio ovvero al sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, primo comma, c.p.p.. In tali casi, venendo meno le esigenze probatorie o quelle cautelari specificamente previste dal primo comma della norma citata, non sussistono più cause ostative alla restituzione del bene ai di fuori dell'ipotesi, tassativamente prevista dall'art. 324, comma 7, c.p.p., di cose suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi del citato art. 240, comma secondo, del codice penale. Diverso è, invece, il caso in cui il sequestro sia stato espressamente disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in previsione della confisca della cosa, che può essere anche solo facoltativa, nel qual caso le esigenze cautelare fanno parte della stessa funzione della misura di assicurare effettività al successivo provvedimento di confisca. (conferma ordinanza del 5.10.2009 del Tribunale di Messina, con la quale é stato rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Patti in data 10.6.2009) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Lambiase. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2010 (Cc. 11/03/2010), Sentenza n. 14344
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Appello - Sentenza - Lettura del dispositivo in udienza - Necessità - Omissione - Effetti - Termini per l’impugnazione - Fattispecie: millantando credito presso un pubblico ufficiale - Art. 346 c.p. - Art. 545, c.3, c.p.p.. Anche nel giudizio di appello (come in quello di primo grado) il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza dopo la deliberazione della sentenza. In difetto, peraltro, la sentenza non è abnorme né nulla, ma si verifica una mera irregolarità, che produce comunque effetti giuridici, perché la mancata lettura del dispositivo impedisce il decorso dei termini per l’impugnazione ex art. 545, comma 3, c.p.p.. (tra le altre, Cass., sez. I, 22/01/2009 n. 15551, Pagnozzi e altri; Cass. sez. V, 9/07/2008 n. 39205, Di Pasquale e altri; sez. VI, 17/05/2007 n. 19049, Rinaldi). Fattispecie: millantando credito presso un pubblico ufficiale. Presidente T. Gemelli, Relatore C. G. Brusco, Ric. Marcarino. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 2/04/2010 (Ud. 21/01/2010), Sentenza n. 12822
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale - Ripartizione della cognizione dei giudizi - Deposito del ricorso - Art. 32 , c. 1 L. n. 1034/71 - Fattispecie: inagibilità della sede del TAR L’Aquila a causa del sisma. In tema di ripartizione della cognizione dei giudizi fra Tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo e sezione staccata, non si fa questione di competenza, quale regolata dall'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: ciò non comporta, tuttavia, che si possa concludere per l’unicità del Tribunale, e cioè dell’irrilevanza del deposito del ricorso presso la sede del capoluogo o della sezione staccata, dal momento che una siffatta irrilevanza è smentita da quanto dispone l'art. 32, comma 1, della legge n. 1034/71. Ivi si prescrive che il deposito dell’atto introduttivo, nei ricorsi da devolvere alle sezioni staccate, va eseguito con le modalità indicate nell'art. 21 e presso gli uffici della sezione staccata. (Fattisepcie relativa al periodo di inagibilità della sede del TAR Abruzzo, L’Aquila a causa del sisma; l’inagibilità ha tuttavia determinato solo la sospensione del termine di scadenza del deposito del ricorso e non la facoltà di depositarlo in altra sede giudiziaria ignota all’Amministrazione intimata). Pres. Zuballi, Est. Eliantonio - V. n.v. (avv.ti Perone e Rossi) c. Comune di Avezzano (avv.ti Milo e Nicoli) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 30 marzo 2010, n. 214
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Superfluità delle prove già ammesse - Potere giudiziale di revoca nel corso del dibattimento. Il potere giudiziale di revoca, per superfluità delle prove già ammesse, nel corso del dibattimento, é "più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti'. (Cass. Sez. Il, 21.1.09, Zerabib). (Conferma sentenza del Tribunale di Taranto, del 22.6.09) Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Pellegrini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n. 12453
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Violazione del principio di correlazione (tra sentenza ed accusa contestata) - Presupposti - Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale - Diritto di difesa dell'imputato. Si configura la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. Pertanto, la verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (Cass. pen. sez.VI, 8.6.1998 n.67539). (Conferma sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Braccolino e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Circostanze aggravanti ed attenuanti - Graduazione della pena aumenti o diminuzioni - Discrezionalità del giudice di merito - Nuova valutazione della congruità della pena - Inammissibilità della censura in giudizio di cassazione - Artt. 132 e 133 c.p.. La graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. VI, 5/12/1991, Lazzari). Ne consegue l’inammissibilità della censura in giudizio di cassazione che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. (conferma sentenza del 2.7.2008 del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Porretta Terme) Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. Cerdini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n. 11260
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati contravvenzionali - Termini di prescrizione - Durata delle sospensioni - Nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. n. 251/2005. In tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Cass. Sez. 3, n. 37271 del 11/06/2008, che esclude l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 251/2001 sulla limitazione a sessanta giorni della durata delle sospensioni). (Conferma sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Unicità del disegno criminoso - Nozione. La unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o, comunque, con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma occorre che le singole violazioni siano tutte previste e deliberate sin dall'origine nelle loro linee essenziali e riconducibili ad un unico momento volitivo, che non può essere presunto per la sola circostanza dell'identità dei beni aggrediti con le condotte criminose o per la reiterazione di queste ultime in tempi ravvicinati. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Todisco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 10779
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazione del P.M. - Legittimati a proporre impugnazione - Ricorso "per saltum" - Violazione di legge processuale o sostanziale - Fattispecie: motivazione meramente apparente. In tema di impugnazione del pubblico ministero, data l'impersonalità di tale ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono sia il titolare dell'ufficio sia i suoi sostituti, anche se non espressamente delegati [Cass.: Sez. VI, 17.4.2003, n. 18357 e Sez. V, 23.2.2007, n. 7636]. Tanto premesso, va rilevato che il ricorso "per saltum" può essere proposto solo per violazione di legge processuale o sostanziale. Nella violazione di legge può essere compreso anche il difetto di motivazione, a condizione però che la stessa manchi completamente o sia dal punto di vista logico meramente apparente. Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Nozione di forza maggiore nei vari settori di applicazione del diritto comunitario - Eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione - Art. 5, n. 3, Reg. n. 3665/87/CEE. La nozione di forza maggiore deve essere intesa, in generale, nel senso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza impiegata (v., sentenze 5/02/1987, causa 145/85, Denkavit e 5/10/2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio). Per quanto riguarda le disposizioni del regolamento n. 3665/87 relative alla forza maggiore, atteso che la nozione di forza maggiore non assume identico contenuto nei vari settori di applicazione del diritto comunitario, il suo significato deve essere determinato in considerazione del contesto giuridico nell’ambito del quale essa è destinata a produrre effetti (v., sentenze 7/12/1993, causa C-12/92, Huygen e a. e 29/09/1998, causa C-263/97, First City Trading e a). A questo proposito si deve constatare che l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87 costituisce un’eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione e che tale disposizione deve pertanto essere interpretata restrittivamente. Essendo l’esistenza di un caso di forza maggiore un presupposto essenziale per poter chiedere il versamento di restituzioni per merci esportate che non sono state immesse in consumo nel paese terzo d’esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi che possono fruire di un siffatto pagamento resti limitato (v., per analogia, sentenza 20/11/2008, causa C-38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione). Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09
DIRITTO PROCESSUALE - Direttive comunitarie - Recepimento tramite legge delega - Infedele attuazione ad opere del decreto delegato - Disapplicazione da parte del giudice nazionale. L’infedele attuazione quanto all’ambito di applicazione (ovverosia quanto ad una norma cogente, puntuale e non condizionata) di una direttiva comunitaria già recepita nell’ordinamento nazionale dalla legge di delega, ad opera del decreto delegato attuativo, si palesa suscettibile di immediata disapplicazione da parte del Giudice nazionale chiamato alla sua attuazione, al pari di ogni altra norma nazionale successiva al recepimento della stessa direttiva nell’ordinamento italiano e da essa difforme. Pres. Pugliese, Est. Sestini - E. s.p.a. (avv.ti Butti, Chilosi e Peres) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 16 marzo 2010, n. 4090
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - INQUINAMENTO - Rigassificatori - Controversie - Attribuzione alla competenza funzionale del TAR Lazio - Esistenza di ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza - Interessi di portata generale e nazionale- Art. 41 L. n. 99/09. La materia “rigassificatori”, per la sua rilevanza in relazione alla tutela di pubblici interessi di portata generale e nazionale, oltre che internazionale (posto che coinvolge interessi anche di nazioni vicine), indubbiamente trascende quell’interesse territorialmente limitato che è il presupposto per la competenza territoriale dei singoli Tribunali Regionali. Conseguentemente, l'attribuzione della competenza al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell’ art. 41 della L. 99/09, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa, esistendo ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa (cfr. sentenza Corte Cost. n. 237/07). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di San Dorligo della Valle (avv. Longo) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (avv. Stato). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 167
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misure cautelari reali - Applicazione - Reato oggetto di indagine - Accertamento del fumus - Giurisprudenza. In materia di misure cautelari reali, il fumus del reato oggetto di indagine deve essere accertato sulla base delle prospettazioni della pubblica accusa, mentre non è richiesto l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza e tanto meno può essere effettuato dal giudice della cautela un esaustivo accertamento di merito in ordine alla fondatezza dell'accusa (Cass. sez. un. n. 4/1993, Gifuni; conf. sez. un. 23.2.2000 n. 7, Mariano, giurisprudenza successiva sempre conforme). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO
- Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata
di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Art. 288, c. 2°,
CE. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai
sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato alla compresenza di un
insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato
alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di
causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v. C.G.sentenza del
9/09/2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e FIAMM
Technologies/Consiglio e Commissione, nonché sentenza del Tribunale
11/07/2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione). Il carattere
cumulativo di dette condizioni implica che, nel caso in cui una di esse non
sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento danni deve essere respinto nel
suo insieme senza che si renda necessario esaminare le altre condizioni
(sentenza della Corte 8 maggio 2003, causa C-122/01 P, T. Port/Commissione,
Racc. pag. I-4261, punto 30, e sentenza Schneider Electric/Commissione,
cit., punto 120). Pres./Rel. Meij - Artegodan GmbH c. Commissione europea.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. VI, 3/03/2010, Sentenze T-429/05
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Illegittimità di un atto giuridico -
Responsabilità extracontrattuale - Ricorso per risarcimento di un danno -
Presupposti e limiti - Fattispecie - Art. 11, dir. 65/65. In tema di
diritto processuale europeo, l’accertamento dell’illegittimità di un atto
giuridico - quale, nel caso di specie, l’illegittimità della Decisione tanto
per incompetenza della Commissione quanto per violazione delle condizioni di
revoca dell’AIC di cui all’art. 11 della direttiva 65/65 - non è
sufficiente, per quanto sia censurabile tale illegittimità, a ritenere che
sia soddisfatta la condizione per far sorgere la responsabilità della
Comunità relativa all’illegittimità del comportamento censurato alle
istituzioni comunitarie [v., in tal senso, sentenza della Corte 19/04/2007,
causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, confermativa della
sentenza del Tribunale 21/04/2005, causa T-28/03, Holcim (Deutschland)/Commissione,
e sentenze del Tribunale 6/03/2003, causa T-56/00, Dole Fresh Fruit
International/Consiglio e Commissione e 9/09/2008, causa T-212/03, MyTravel/Commissione].
Pertanto, il ricorso per risarcimento è stato istituito come un rimedio
autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del sistema dei
mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a
condizioni attinenti al suo specifico oggetto (sentenza della Corte
17/12/1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80,
Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, in tal senso,
sentenza della Corte 26/02/1986, causa 175/84, Krohn
Import-Export/Commissione). Mentre i ricorsi di annullamento e quelli per
carenza sono diretti a sanzionare l’illegittimità di un atto giuridicamente
vincolante ovvero la sua mancata adozione, l’azione risarcitoria ha per
oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure
da un comportamento illecito imputabile ad un’istituzione (sentenza del
Tribunale 27/11/2007, cause riunite T-3/00 e T-337/04, Pitsiorlas/Consiglio
e BCE). Pres./Rel. Meij - Artegodan GmbH c. Commissione europea.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. VI, 3/03/2010, Sentenze T-429/05
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Responsabilità extracontrattuale della
Comunità - Violazione qualificata di una norma giuridica - Legittimazione
processuale - Presupposti - Valutazione e poteri del giudice comunitario.
Per il riconoscimento dell’illegittimità del comportamento ascritto alle
istituzioni quale condizione per far sorgere la responsabilità
extracontrattuale della Comunità, è necessario che venga accertata una
violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a
conferire diritti ai singoli [sentenze della Corte 4/07/2000, causa C-352/98
P, Bergaderm e Goupil/Commissione e 19/04/2007, Holcim (Deutschland)/Commissione].
Per quanto riguarda il presupposto secondo cui la violazione del diritto
comunitario deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo
per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e manifesta, da
parte dell’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere
discrezionale. Pertanto, il criterio determinante per stabilire se si sia in
presenza di una violazione di tal genere è il margine di discrezionalità di
cui disponeva l’istituzione in questione (v. sentenza della Corte
12/07/2005, causa C-198/03 P, Commissione/CEVA e Pfizer). Il presupposto
della violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario è
diretto, indipendentemente dalla natura dell’atto illecito in questione, ad
evitare che il rischio di dover risarcire i danni addotti dalle imprese
interessate non ostacoli la capacità dell’istituzione interessata di
esercitare pienamente le sue funzioni nell’interesse generale, tanto
nell’ambito della sua attività normativa o implicante scelte di politica
economica che nell’ambito della propria competenza amministrativa, senza per
questo lasciare a carico dei singoli l’onere delle conseguenze di violazioni
flagranti e inescusabili. Qualora l’istituzione interessata disponga
solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non
addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario
può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione
sufficientemente qualificata (sentenza del Tribunale 12/07/2001, cause
riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole
Fresh Fruit Europe/Commissione). Ne deriva che soltanto la constatazione di
un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da
un’amministrazione normalmente prudente e diligente consente il sorgere
della responsabilità della Comunità. Spetta pertanto al giudice comunitario,
dopo aver stabilito, dapprima, se l’istituzione interessata disponesse di un
margine discrezionale, prendere in considerazione, in un secondo tempo, la
complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione
o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della
norma violata e l’intenzionalità o l’inescusabilità dell’errore commesso.
Pres./Rel. Meij - Artegodan GmbH c. Commissione europea.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. VI, 3/03/2010, Sentenze T-429/05
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO -
Ricorso - Persona fisica o giuridica - Ricevibilità - Violazione
sufficientemente qualificata di una norma di diritto conferente diritti ai
singoli - Certezza del diritto - Art. 230, c.4°, CE. A termini dell’art.
230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un
ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che,
pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre
persone, la riguardano direttamente ed individualmente. Pertanto, la condizione
secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata
dall’atto oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE,
richiede che tale atto produca effetti direttamente sulla situazione giuridica
del singolo soggetto e non lasci alcun potere discrezionale ai suoi destinatari,
incaricati della sua applicazione, la quale deve avere carattere meramente
automatico e deve derivare dalla sola normativa comunitaria, senza applicazione
di altre norme intermedie (sentenze della Corte 29/06/2004, causa C-486/01 P,
Front national/Parlamento e 22/03/2007, causa C-15/06 P, Regione
Siciliana/Commissione). Inoltre, una persona fisica o giuridica diversa dal
destinatario di un atto può ritenersi individualmente interessata ai sensi
dell’art. 230, quarto comma, CE, solo se è colpita dall’atto di cui trattasi in
ragione di talune sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la
distingue da chiunque altro e, quindi, la identifica in modo analogo al
destinatario dell’atto (sentenze della Corte 15/07/1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione
e 1°/04/2004, causa C-263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré). Pres./Rel. Azizi -
Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Elaborazione di un atto di natura normativa -
Assenza di diritti procedurali espressamente garantiti - Art. 230 CE. In
assenza di diritti procedurali espressamente garantiti, è contrario alla lettera
e allo spirito dell’art. 230 CE consentire a qualsiasi soggetto, solo per aver
questi partecipato all’elaborazione di un atto di natura normativa, di proporre
poi ricorso contro quest’ultimo (v., ordinanza del Tribunale 14/12/2005, causa
T-369/03, Arizona Chemical e a./Commissione). Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c.
Parlamento europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale della Comunità
per comportamento illecito - Presupposti - Domanda di risarcimento - Violazione
sufficientemente qualificata - Nesso di causalità - Art. 288, c.2°, CE.
L’esistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità per
comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’art. 288, secondo comma,
CE, presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità
del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettiva esistenza
del danno e la presenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto
valere e il danno lamentato [v. sentenza della Corte 9/11/2006, causa C-243/05
P, Agraz e a./Commissione; sentenze del Tribunale 16 /11/2006, causa T-333/03,
Masdar (UK)/Commissione]. Quanto alla prima di tali condizioni, è necessario che
sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma
giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti. Per quanto riguarda la
condizione per cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il
criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello
della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione comunitaria, dei
limiti posti al suo potere discrezionale. Soltanto quando tale istituzione
dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non
addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può
essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente
qualificata (sentenza della Corte 10/12/2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar
e Tico; sentenze del Tribunale 12/07/2001, cause riunite T-198/95, T-171/96,
T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione).
Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Diritto di proprietà - Libertà di esercitare
un’attività professionale - Restrizioni - Obiettivi di interesse generale -
Proporzionalità - Funzione sociale - Parità di trattamento. Sebbene il
diritto di proprietà e la libertà di esercizio di un’attività economica facciano
parte dei principi generali del diritto comunitario, tali principi non
costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce
della loro funzione nella società. Ne consegue che possono apportarsi
restrizioni all’attuazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di
un’attività professionale, a condizione che tali restrizioni rispondano
effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e
non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato
ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti
(v., in tal senso, sentenza della Corte 30/06/2005, causa C-295/03 P,
Alessandrini e a./Commissione). Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento
europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Lodo arbitrale - Ricorso per ottemperanza - Inammissibilità. Il lodo arbitrale deve giudicarsi insuscettibile di esecuzione attraverso lo speciale rimedio del ricorso per ottemperanza (Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 2800 del 2008). L’esecuzione in forma coattiva, allorché espressione del principio di effettività della tutela, deve infatti essere riservata a quelle decisioni adottate unicamente da coloro che esercitano la funzione giurisdizionale; con esclusione, quindi, delle statuizioni eventualmente disposte da soggetti posti al di fuori di siffatto ambito, e tra questi gli arbitri privati, la cui pronuncia non assume la natura di decisione di merito da parte di un organo giurisdizionale dello Stato. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - E. s.p.a. (avv.ti Radius, Coppola e Falini) c. Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU Comuni Bacino Na 3 (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 1 marzo 2010, n. 1213
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - Azioni a tutela del bene ambiente - Legittimazione ad agire uti singulus - Criterio della vicinitas - Significato - Stabile e significativo collegamento. Il criterio della vicinitas costituisce la base del riconoscimento della legittimazione ad agire dei singoli che agiscano a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849); alla vicinitas va però attributo il senso non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1600). Pres. Riccio, Est. Dell’Utri - E. s.r.l. (avv. carbone) c. I.A. e altri (avv.ti Romano e Troisi) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1134
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Periculum in mora - Fondamento - Fattispecie. In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa, che può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato, lasciando ovviamente alla sede di merito la possibilità dì escluderlo in base alle successive risultanze. Nella specie, i fabbricati al momento del sequestro, non erano ultimati in tutte le loro parti, comprese le rifiniture esterne ed interne, mentre i lavori sono stati proseguiti anche con violazione dei sigilli. Tanto ha illustrato, ad evidenza, la sussistenza del pericolo attuale della libera disponibilità degli immobili e del volontario aggravamento dell'offesa ai beni protetti dalla norme giuridiche violate. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Responsabilità penale - Elementi di prova non acquisiti nel giudizio di cognizione - Meccanismo della revisione - Utilizzo - Giudizio di esecuzione - Esclusione. Ai fini della responsabilità penale, gli elementi di prova preesistenti non acquisiti nel giudizio di cognizione, possono essere fatti valere solo con il meccanismo della revisione, ma non possono essere valutati nel giudizio di esecuzione, perche altrimenti quest'ultimo diverrebbe una forma di impugnazione della decisione emessa in sede di cognizione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE -
Iscrizione ipotecaria - Controversie - Giurisdizione delle Commissioni
tributarie - Presupposto - Natura tributaria del credito. Al pari delle
controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del DPR n.
602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo
se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura
tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione
ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in
cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass.
2009/6594). Pres. Carbone, Est. Tirelli - E. spa (avv. Giuffrè) c. DMG (avv.
Prota).
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22/02/2010 , Sentenza n. 4077
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Ipoteca - Atto preordinato all'espropriazione
immobiliare - Iscrizione - Valore minimo del debito del contribuente - Euro
8.000 - Art. 77 D.P.R. n. 602/1973. Rappresentando un atto preordinato e
strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite
per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del
contribuente non supera gli 8.000,00 euro (art. 77 del DPR n. 602/1973). Pres.
Carbone, Est. Tirelli - E. spa (avv. Giuffrè) c. DMG (avv. Prota).
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22/02/2010 , Sentenza n. 4077
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Ricorso in sede di legittimità - Nuova valutazione del risultato probatorio e
ricostruzione del fatto e delle responsabilità - Inammissibilità - Art.606,
lett. e) c.p.p. - Art.8, c. 1°, lett.b) L. n.46/2006. Il nuovo testo
dell'art.606, lett. e) c.p.p. non autorizza affatto il ricorso a fondare la
richiesta di annullamento della decisione di merito chiedendo al giudice di
legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di
giudizio e di riesaminare gli elementi di fatto posti a fondamento delle
decisione. Tale impostazione é stata ribadita, anche dopo la modifica della
lett.e) dell'art.606 c.p.p. apportata dall'art.8, comma primo, lett.b) della
legge 20 febbraio 2006, n.46, dalle sentenze della Cass. Sez. II, Penale,
n.23419 del 23/05/-14/06/2007, PG in proc.Vignaroli e Cass. Sez. I, Penale, n.
24667 del 15-21/06/2007, Musumeci, secondo le quali l'esame di uno specifico
materiale processuale non può mai comportare per la Corte di legittimità una
nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di
ricostruzione del fatto e delle responsabilità. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric.
Bellini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n.
6266
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Funzione - Corretta
applicazione della legge sostanziale e processuale - Ricostruzione dei fatti -
Esclusione. Il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo
della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può
costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto
di contestazione. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric. Bellini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n.
6266
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudice di legittimità - Doglianze generiche -
Natura - Artt.581, c. 1°, lett.c) e 591, c. 1°, lett. c) c.p.p.. Si
considerano generici - con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo,
lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p. -, i motivi che ripropongono davanti
al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello
avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle
ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti
contestati. Pres. Altieri, Est. Marini, Ric. Bellini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n.
6266
DIRITTO PROCESSUALE - Interpretazione del giudicato - Oggetto -
Determinazione - Dispositivo, motivazione e domanda giudiziale. In tema di
interpretazione del giudicato l'essenza e l'effettiva portata della decisione
devono essere determinate non soltanto in base al dispositivo , ma anche tenendo
conto, alla stregua della motivazione, del contenuto attribuito dalla sentenza
alla domanda giudiziale (ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 07-03-2007,
n. 749; Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 2006, n. 726), formandosi il
giudicato della sentenza anche su quegli accertamenti contenuti in motivazione
relativi a questioni che si trovino in relazione di causa ed effetto rispetto a
quella espressamente decisa (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 10-05-2007, n. 2251;Cass.,
Sez. I, Sentenza n. 2721 del 2007; Cass. 1996 n. 3916). Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri
- R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Domanda risarcitoria che esula da una
pronuncia di annullamento - Attribuzione alla cognizione del giudice
amministrativo - Presupposti - Materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del
G.A. - Requisiti sostanziali e processuali. Affinchè possa essere attribuita
alla cognizione del giudice amministrativo una domanda risarcitoria che esula da
una pronuncia di annullamento (o comunque da una valutazione di illegittimità)
dell’atto amministrativo, come ad esempio avviene nei casi di responsabilità
precontrattuale dell’amministrazione nel caso di revoca legittima
dell’aggiudicazione dell’appalto, è necessario che la materia sottostante sia
devoluta alla giurisdizione esclusiva del plesso giurisdizionale amministrativo
e che la tutela dei diritti soggettivi azionati sia connessa in via immeditata e
diretta all'esercizio di funzione pubblica. Debbono però ricorrere tutti gli
altri requisiti sostanziali e processuali perché sussista e possa essere
riconosciuta in giudizio una responsabilità risarcitoria in capo
all’amministrazione tra cui, in primis, l’esistenza del danno (quale requisito
sostanziale) ed una specifica domanda in tal senso (requisito processuale).
Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di
Tornimparte (avv. Colagrande) -
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sigilli apposti al fine di impedire l'uso di un bene - Funzione - Reato di cui all'art. 349 c.p. - Configurabilità - Fondamento. Il sigillo si configura come un mezzo di portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose che l'autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali. Sicché, le finalità indicate dall'art. 349 c.p. non sono di per sé escluse dalla eventuale compresenza di fini ed obiettivi ulteriori rispetto alla conservazione o alla identità della cosa. Va quindi affermato il principio di diritto che il reato di cui all'art. 349 c.p. è configurabile anche quando la condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti per impedire l'uso illegittimo della cosa. (Conferma Corte di Appello di Messina sentenza del 14/3/08) Pres. T. Gemelli, Rel. U. Giordano, Ric. D'Agostino. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 10/02/2010 (Ud. 26/11/2009), Sentenza n. 5385
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Struttura motivazionale della sentenza d'appello
- 1° e 2° grado - Unico complesso corpo argomentativo. Le sentenze di primo
e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di
prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale
della sentenza d'appello si salda con quella precedente per formare un unico
complesso corpo argomentativo" [Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi].
Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Milio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n.
4881
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità del ricorso - Effetti - Cause
sopravvenute di estinzione del reato - Preclusione. L'inammissibilità del
ricorso, che preclude l'operatività di cause sopravvenute di estinzione del
reato (Cass. SU n. 32/2000, De Luca), comporta condanna al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata
equitativamente. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Milio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n.
4881
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Azione innanzi al giudice amministrativo - Azione popolare - Identificabilità - Esclusione - Legittimazione ed interesse al ricorso - Terminale di rigassificazione off shore - Cittadini residenti nei comuni limitrofi allo specchio di mare interessati dal progetto - Legittimazione ad impugnare gli atti autorizzatori - Esclusione. L’azione innanzi al giudice amministrativo non rappresenta un’azione popolare che può essere esercitata dal quisque de populo. Essa, al contrario, richiede l’esistenza sia della legittimazione al ricorso (da intendersi come titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), sia di un interesse al ricorso (da intendersi come utilità, anche strumentale, che dall’accoglimento del ricorso può comunque derivare). Ne deriva l’insussistenza della legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzatori di un terminale di rigassificazione off shore in capo a qualsiasi cittadino residente nei Comuni limitrofi allo specchio di mare interessato dal progetto, giacchè in tal caso, in assenza di specifiche lesioni anche soltanto potenziali, non si ravvisa alcuna situazione giuridica differenziata che valga a distinguere la posizione dei residenti dal quisque de populo: essi, al contrario, si fanno portatori di un interesse (alla salubrità ambientale e alla tutela della salute) che rimane allo stadio di mero interesse diffuso. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - O .s.p.a. (avv.ti Acquarone, Anselmi, Di Gioia e Giallongo) c. M.M. e altri (avv. Altavilla) - (Riforma Tar Toscana, n. 1869/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1 febbraio 2010, n. 413
DIRITTO PROCESSUALE - Normativa comunitaria - Direttive - Efficacia diretta -
Responsabilità penale - Esclusione - Controllo di conformità al diritto
comunitario - Corte Costituzionale.
L’efficacia diretta di una direttiva è ammessa - secondo la giurisprudenza
comunitaria e italiana - solo se dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al
cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente. Gli effetti
diretti devono invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della direttiva
deriva una responsabilità penale (ex plurimis, Corte di giustizia, ordinanza 24
ottobre 2002, in causa C-233/01, RAS; sentenza 29 aprile 2004, in causa
C-102/02, Beuttenmüller; sentenza 3 maggio 2005, in cause C-387, 391, 403/02,
Berlusconi e altri; Corte di cassazione, sentenza n. 41839 del 2008).
L’impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva
comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima
sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta alla
Corte Costituzionale, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di
legittimità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 11 ed oggi anche
dell’art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 170 del 1984, n. 317
del 1996, n. 284 del 2007). Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso
dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo -
CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28
DIRITTO PROCESSUALE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Esclusione
in caso di significato evidente della norma comunitaria - Fattispecie: nozioni
di rifiuto e sottoprodotto.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non è
necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per
essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e si impone
soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo (ex plurimis, Corte
di giustizia, sentenza 27 marzo 1963, in causa C-28-30/62, Da Costa; Corte
costituzionale, ordinanza n. 103 del 2008). (fattispecie relativa alla nozioni
di rifiuto e sottoprodotto, sulle quali non residuano margini di incertezza, in
forza degli interventi chiarificatori della giurisprudenza comunitaria)
Pres. Amirante, Est. Silvestri - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di
Venezia, Sez. staccata di Dolo -
CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Oggetto del sequestro preventivo - Terzi acquirenti degli immobili - Soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato - Esercizio dell'azione penale - Presupposti - Art.321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art.321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (cass. n.37033/2006, n.29797/2001, n.4496/1999, n.24685/2005, n.1565/1997, n.38728/2004, n.156/1993, n.1246/2003, n.2296/1992 e Cass. pen. sez. 3 n.1022 del 13.7.2009, ric.Berardi ed altri). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva -
Proprietario dell'immobile - Confisca - Requisiti. Trattandosi di sanzione
amministrativa di natura reale e non personale, la confisca va applicata anche
nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali potranno far valere i
propri diritti in sede civile, del resto l'art.44 DPR 380/01 non prevede come
requisito della confisca la sussistenza del dolo o della colpa in capo al
proprietario dell'immobile da confiscare, richiedendo come unico presupposto
l'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva eventualmente
commessa da terzi. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n.
3910
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Disposizioni di diritto interno che traspongono una direttiva - Interpretazione da parte dei giudici nazionali - Criteri. Nel contesto delle disposizioni di diritto interno che traspongono una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare tali disposizioni nazionali per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (v. sentenze 10/04/ 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann; nonché 5/10/2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01). Pres./rel. Cunha Rodrigues - Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services Authority. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-406/08
DIRITTO PROCESSUALE PENALE -
Immobile oggetto di sequestro preventivo - Potere di sgombero del PM - Eventuale
illegittimità del provvedimento - Competenza giudice dell'esecuzione - Mezzi
d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali - Esclusione -
Conversione del ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione - Esclusione -
Ratio - Art. 568, c. 5 c.p.p. - Artt. 655, 322 e 666 c.p.p..
Il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo
adottato dal pubblico ministero nell'ambito dei poteri esecutivi che gli sono
attribuiti dall'art. 655 c.p.p., non avendo natura giurisdizionale, non può
essere impugnato con i mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti
giurisdizionali ed in particolare con la richiesta di riesame di cui all'art.
322 c.p.p., perché anche questa si riferisce al provvedimento del giudice.
L'eventuale illegittimità del provvedimento stesso potrà essere fatta valere in
sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, in questi casi,
coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro. Questi
potrà revocare o modificare l'atto. Non e' possibile convertire il ricorso per
cassazione in incidente d'esecuzione, perché la conversione, rectius la
diversa qualificazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, si riferisce ai soli
mezzi d'impugnazione e tale non può considerarsi l'incidente d'esecuzione (Cass.
SS. UU. 24/11/1999 n. 27, Magnani). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n.
3924
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo -
Sgombero da persone e cose - Poteri del P.M. - Impugnazione - Incidente
d'esecuzione - Art. 655 c.p.p.. Il provvedimento con cui il pubblico
ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di
sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente
impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., impartire le disposizioni per
le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l'ordine
di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del
sequestro. Sicché, in questo contesto, può essere esperibile il solo incidente
d'esecuzione (cfr Cass. 23 febbraio 2003, Donnarumma; Cass. n 21735 del 2002;
Cass. n. 14187 del 2007 ; 47326 del 2007). (Contra: decisione n. 2293/1991, Di
Paola - e per altri motivi sent. 25/01/2000 n 484, Fusaro). Pres. Grassi, Est.
Petti, Ric. Giannicola.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n.
3924
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Sospensione in sede cautelare degli effetti di un provvedimento - Adeguamento dell’amministrazione - Improcedibilità del ricorso o cessazione della materia del contendere - Inconfigurabilità - Ragioni. Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, atteso che l'adozione non spontanea dell'atto consequenziale, con cui l'amministrazione dà esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la révoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento (C.d.S., Sez. IV, 5.8.2005, n. 4165; cfr. poi, in termini, C.G.A, nn. 478 e 479 del 25.5.2009; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 30 luglio 2008 , n. 843 T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 07 settembre 2006, n. 8092). Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale - Politica agricola comune - Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone - Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 - Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte - Nesso causale. Al fine di determinare il pregiudizio addebitabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti dell’inadempimento che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto nel quale esso si inserisce, per quanto l’istituzione abbia potuto o dovuto adottare un atto avente lo stesso effetto senza violare la norma di diritto. In altri termini, l’analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa inesatta secondo la quale, in assenza di comportamento illecito, l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto contrario, il che potrebbe anche costituire un comportamento illegittimo da parte sua, ma deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che sarebbe per esso risultata da un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto. Si deve pertanto ricercare se l’illecito nella specie contemplata sia direttamente all’origine del danno fatto valere al fine di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento ascritto alla Comunità e il danno asserito (v., in questo senso, sentenza della Corte 16/12/1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità). Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07, T-271/07 e T-272/07
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - condizione - comportamento e pregiudizio. In materia di nesso di causalità, il pregiudizio deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato, dovendo quest’ultimo costituire la causa determinante del pregiudizio (v., in tal senso, sentenza della Corte 4/10/1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio; sentenze del Tribunale 11/07/1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione e 19/07/2007, causa T-360/04, FG Marine/Commissione). Inoltre, spetta al ricorrentei fornire la prova di un siffatto nesso di causalità (v. sentenza della Corte 30/01/1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione e sentenza del Tribunale 24/04/2002, causa T-220/96, EVO/Consiglio e Commissione). Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE CE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07, T-271/07 e T-272/07
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Classificazione errata - Lapsus omissivo del giudice - Effetti - Mutamento della contestazione - Esclusione - Fondamento - Art.7 c. 1 e all. D) D. L.gs 22/97 e succ. mod.. Ai sensi dell'art.7 co. 1 del D. L.gs 22/97 e succ. mod., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in due categorie, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, nell'ambito di quest'ultima, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi; sicché l'avere il giudice di merito, nella parte finale della motivazione, incorrendo in un evidente lapsus omissivo, definito "speciali" i rifiuti senza anche aggiungere che gli stessi erano anche "pericolosi" non ha dato luogo ad alcun mutamento della contestazione, tanto meno ove si consideri che nelle altre parti della sentenza si precisa, con inequivocabile riferimento anche ai pertinenti codici classificatori CER, di cui all'elenco all. D del D.L.gs. 22/97, che i rifiuti in questione erano "pericolosi". Pres. Elefante, Est. Piccialli, Ric. Folgori ed altri. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Principio di certezza del diritto - Nozione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Funzione e limiti applicativi. Il principio di certezza del diritto, esige, in particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (sentenza 7/06/2005, causa C-17/03, VEMW e a). Mentre, relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento, si deve rilevare che emerge da una giurisprudenza consolidata che la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente e che la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore (v., sentenze 29/01/2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer). Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Necessità di pronuncia pregiudiziale - Cooperazione tra Giudice europeo e giudice nazionale - Presunzione di rilevanza - Art. 234 CE. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali stabilita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni poste riguardano l’interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v. sentenze 13/03/2001, causa C-379/98, PreussenElektra; 22/05/2003, causa C-18/01, Korhonen e a.; nonché 19/04/2007, causa C-295/05, Asemfo). Ne consegue che la presunzione di rilevanza inerente alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali e, segnatamente, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale (v. sentenze 15/12/1995, causa C-415/93, Bosman; nonché 1°/04/2008, causa C-212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone). Tizzano (Pres./rel.) - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c. Plus Warenhandelsgesellschaft mbH. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 14/01/2010, Sentenza C-304/08
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso per regolamento di competenza - Art. 31, c. 1 L. n. 1034/71 - Indicazione di più Tribunali parimenti competenti - Violazione della norma - Indicazione di un Tribunale in via primaria e di secondo Tribunale in via subordinata - Sussistenza della manifestazione di volontà richiesta dalla norma. Quando con il ricorso per regolamento di competenza siano indicati come competenti più Tribunali, l’art. 31, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 è violato se l’indicazione è fatta in via alternativa e pari ordinata ma non se proposta attraverso una domanda principale accompagnata da subordinate (Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5841). La norma citata impone infatti di indicare il T.A.R. deputato alla cognizione della controversia e richiede quindi una chiara manifestazione di volontà al riguardo. Siffatta manifestazione non si riscontra se più Tribunali sono indicati come parimenti competenti, poiché l’indicazione resta indistinta venendo con ciò indebitamente rimessa al giudice, mentre una tale manifestazione sussiste se, pur indicandosi anche un altro Tribunale, è specificato quello che si asserisce competente in via primaria; in questo caso infatti l’ulteriore indicazione è data come secondaria, poiché subordinata. La graduazione delle domande in via principale e subordinata costituisce, d’altro lato, “espressione dell’ampiezza dell’ esercizio dell’azione che va riconosciuta anche con riguardo allo strumento processuale “de quo”, in armonia con il principio di livello costituzionale di pienezza dei mezzi di tutela ove venga in discussione la legittimità di provvedimenti amministrativi” (Sentenza n. 5841 del 2008 citata). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e altro (Avv. Stato) c. I. s.p.a. (n.c.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 21
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sede di legittimità - Rilettura degli atti probatori - Esclusione - Art. 606 cpp.. La richiesta, al giudice di legittimità di una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole non è consentita, in quanto trattasi di censura in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006]. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Rilettura degli elementi di fatto - Esclusione. Esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa - e per il ricorrente - più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30/4/1997 n. 6402). Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Videoregistrazioni - Categoria delle intercettazioni - Esclusione - Prove documentali - Utilizzabilità senza necessita di preventiva autorizzazione dell'A.G. - Art. 234 cpp - Artt. 266 e segg. cpp. Deve essere disattesa l'eccezione processuale relativa alle videoregistrazioni effettuate del titolare dell'area ove venivano abbandonati i rifiuti in quanto, le videoregistrazioni, non appartengono al "genus" delle intercettazioni, ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp. Pres. Grasso, Est. Gentile, Ric. Stedile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 770
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Fatto illecito configurabile anche solo astrattamente come reato - Risarcibilità - Sussistenza - Onere della prova - Art. 2697 c.c. - Interessi e rivalutazione - Giurisprudenza. Finanche nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Pertanto, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all'idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, (Cass. SS.UU. 26972-26973-26974-26975 dell'11/11/2008), che può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente qualificati. In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente psichica, in quanto "Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente" (Cass. Ss.Uu. 26972/2008). Poiché la lesione è in re ipsa, ne discende che incombe al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c. l'onere di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza. In particolare le citate sentenze, pur avendo ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l'integrale risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva. Inoltre, "Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore ... sono dovuti interessi e rivalutazione ..." (Cass. 5234/2006). GdP. Dott. Quaranta C. c. A.S.L. BR - Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed altro. GIUDICE DI PACE DI FASANO, (Ud. 31/12/2009), 07/01/2010, Sentenza n. 2
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Indagini preliminari - Misure cautelari - Applicazione - Esistenza del fumus - Circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa. In tema di misure cautelari, stante la fluidità dell'imputazione nella fase delle indagini preliminari, che non ha ancora formato oggetto di formale contestazione, il tribunale del riesame può porre a fondamento della misura cautelare anche profili di illiceità non ancora enucleati dalla pubblica accusa, ma di cui si riscontri l'esistenza del fumus sulla base delle circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa. Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92
(N.B.:
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